Il Compenso del CTU come si determina

Le norme per la determinazione del compenso al CTU (ausiliari del giudice), onorari a tempo fissi e variabili. Le tabelle per la liquidazione dei compensi al CTU

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La domanda di liquidazione del compenso.

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio, il Testo Unico equipara gli ausiliari del giudice ai dipendenti statali e, in particolare, ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico. Le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio (previamente autorizzato dal giudice), possono essere riconosciute applicando le tariffe dell'ACI; il rimborso delle spese di viaggio effettuato con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione se vi siano delle tariffe di riferimento relative a servizi di linea, con eccezione per il trasporto aereo che deve esssere specificatamente autorizzato da parte del giudice. Le spese devono essere indicate e documentate distintamente per esigenze di controllo. Sicuramente compete all'ausiliario il rimborso delle spese per diritti corrisposti ad uffici tecnici, catasto e conservatoria; non possono, invece, essere rimborsate spese per collaborazioni utilizzate dal consulente per lo svolgimento dell’incarico quando non siano state autorizzate dal giudice al momento del conferimento dell'incarico (o successivamente se richiesto) poichè l’incarico è personale.

Non e` previsto rimborso per le fotografie digitali, essendo esse parte integrante della stesura della relazione, a differenza delle spese sostenute dal perito per copie eliografiche e fotostatiche, delle quali puo` essere richiesto il rimborso nella misura documentata. Analogamente non competono spese o diritti per collazione degli scritti, né spettano rimborsi per le spese generali dello studio o, infine, per la dattilografia, copia o rilegatura. La liquidazione delle spese esposte, ai sensi dell’art. 56, comma 2º, d.p.r. n. 115/2002, avviene a seguito di accertamento, effettuato dal magistrato, delle spese effettivamente sostenute, il quale potrà depennare quelle ritenute non necessarie.

L'art. 71 del Testo Unico Spese di Giustizia prevede che "le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168".
In realtà in questa sede interessa unicamente l'art. 168 del solito Testo Unico, intitolato "Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia" e che così dispone:

  1. "La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
  2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
  3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione".

Da evidenziare che in ogni caso il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo. Ne deriva che il Consulente potrà agire per il recupero del proprio compenso, sulla base del decreto di liquidazione, verso tutte le parti del procedimento, tenute fra di loro in solido (indipendentemente dalla socombenza processuale) al pagamento del compenso del CTU.

Usualmente, nella istanza di liquidazione dovrebbero essere indicati:

  • il Giudice Titolare della pratica
  • il Numero di R.G.
  • Nome delle Parti (e degli avvocati)
  • Generalità del Perito
  • Data di Conferimento dell'Incarico
  • Termine assegnato dal Giudice per il deposito

Secondo l'art. 71 del T.U. Spese di Giustizia l'istanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari dell'autorità giudiziaria deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l'invio telematico laddove previsto).

E' consentito all'ausiliario richiedere al magistrato l'anticipazione di parte del compenso che sarà posta provvisoriamente a carico della parte richiedente la consulenza/perizia.



Per quanto riguarda l'opposizione al Decreto di Liquidazione si deve purtroppo far rilevare le incongruità sorte a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 150/2011.
In precedenza si prevedeva nel T.U. Spese di Giustizia che entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione si poteva proporre opposizione, allo stesso decreto, da parte di chi vi aveva interesse. E, per gravi motivi, poteva essere anche disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione.
 

Il Decreto Legislativo 150/11, che semplifica in tre modelli processuali tutta una serie di procedure precedentemente sparse nell'ordinamento giuridico italiano, specifica al primo comma dell'art. 15 che "Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo" sostituendo il precedente comma 1 dell'art. 170 che prevedeva il termine di impugnazione (in 20 giorni).
Con la conseguenza che, ad oggi, non è più specificato quale sia il termine per l'impugnazione.
I commi 2 e 3 del precedente articolo 170 T.U. Spese Giustizia, poi, sono stati abrogati.
 

L'art. 15 continua, con i commi successivi, come segue:

"   2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.
    3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
    4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
    5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
    6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
"


Con riguardo ai termini di impugnazione, in carenza di una espressa indicazione, il Ministero della Giustizia si è sentito in obbligo di intervenire emanando una Circolare (la 7/11/12) (vedi il testo della Circolare) nella quale si specifica che "è da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DRP 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (vedi art. 702-quater del c.p.c.)".


Da un lato ora si è fatta chiarezza sulla procedura da seguire, vale a dire il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., e dall'altro si è risolto il non indifferente problema (esistente prima di tale intepretazione) del momento in cui cade il giudicato sul decreto di liquidazione.
 

Fatturazione elettronica, split payment e indirizzi ministeriali.

In materia si rimanda all'articolo in questo stesso sito, a cura del dott. Caglioti Gaetano Walter, Dirigente della Procura di Catanzaro: "CTU: fatturazione e relativi adempimenti alla luce dei recenti indirizzi ministeriali" (Consulenti Tecnici d’Ufficio: fatturazione (con split payment) e relativi adempimenti degli Uffici Giudiziari alla luce dei recenti indirizzi ministeriali), con richiami a circolari dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia.