Il Compenso del CTU come si determina

Le norme per la determinazione del compenso al CTU (ausiliari del giudice), onorari a tempo fissi e variabili. Le tabelle per la liquidazione dei compensi al CTU

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Modalità di calcolo.


L'art. 49 del T.U. Spese di Giustizia, denominato "Elenco delle spettanze", prescrive:

  1. "Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
  2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo".

Il primo comma dell'art. 50 del predetto Testo Unico, prescrive che "La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze", che altro non è che il Decreto Ministeriale su indicato, del 30.05.2002.
Sugli onorari a tempo abbiamo già detto nel citare il decreto ministeriale e l'art. 4 della vecchia legge che regolava la materia. Sugli onorari variabili, l'art. 51 prevede alcuni correttivi:

  1. "Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
  2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato".

 

Ulteriore correttivo riguarda gli incarichi collegiali, per i quali l'art. 53 prescrive quanto segue:

"Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli".

La Legge Gelli-Bianco (L 24/17) inerente alla responsabilità in ambito sanitario aveva modificato il regime degli incarichi collegiali limitatamente ai "procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria". In questi casi l'art. 15 della legge 24/2017 sulla responsabilità medica al comma 4 aveva previsto che

"Non si applica l'aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

Il comma 4 è stato dichiarato incostituzionale con Sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 15 aprile 2021 proprio laddove impediva l'aumento del 40 per cento per ciascuno dei successivi componenti del collegio. Vedi la Sentenza n. 102/21 in "Consulenza collegiale nella responabilità sanitaria e aumento del 40 per cento del compenso".

 

Oltre agli aumenti, la legge prevede anche un particolare caso di decurtazione dell'onorario che funge da penalità per il ritardo dell'espletamento dell'incarico, norma che mi pare assai poco ricordata dai magistrati in sede di liquidazione del compenso. In ogni caso, attenzione ai consulenti incaricati poiché l'art. 52 del predetto Testo Unico prevede che

"Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo."

Correttamente è stato fatto notare (dott. Davide Ciccarelli, che ringrazio) che il dettato normativo potrebbe indurre in errore laddove si credesse che sempre ed in ogni caso possa essere applicata la decurtazione di un quarto, mentre ad una attenta lettura della norma è evidente che la decurtazione di un quarto vale solamente per i compensi calcolati con metodo diverso da quello "a tempo".

In effetti, la norma afferma che
1) per gli onorari a tempo "non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine" e
2) per gli altri onorari (calcolati in  altro modo) "gli altri onorari sono ridotti di un terzo" (precedentemente “di un quarto” sostituite con le parole "un terzo" dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).

In tal senso anche una Circolare del Dipartimento per gli Affari della Giustizia (Civile) del giugno 2014, nella quale si può leggere: "Sembra evidente che la norma ponga una distinzione tra onorari a tempo e gli "altri onorari". Per i primi, infatti, la 'sanzione' prevista a carico del consulente che deposita in ritardo il proprio elaborato è costituita solo dal divieto dal tener conto del tempo successivo alla scadenza del termine; per 'altri onorari', invece, si prevede la decurtazione del compenso".