Consulenza collegiale nella responsabilità sanitaria e aumento del 40 per cento del compenso
Illegittimità costituzionale della norma sul compenso per la CTU sanitaria collegiale dove non permette l’aumento del 40% per ciascuno dei successivi componenti. Corte Cost. Sentenza 102/21

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con Sentenza 102 depositata in data 15 aprile 2021, l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (la c.d. legge Gelli-Bianco), nella parte in cui non permette l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio peritale.
La Legge 24/2017 ha introdotto una specifica norma per le consulente tecniche d’ufficio e le perizie disposte in ambito di procedimenti, civili o penali, riguardanti la responsabilità sanitaria 1.
Il compenso per i periti e consulenti tecnici d’ufficio è regolamentato della qua quantificazione, modalità di pagamento ed eventuali impugnazioni, dal Testo Unico delle Spese di Giustizia (DPR 15/2002).
Il TUSG contiene una norma speciale per la determinazione del compenso delle consulenze collegiali (affidate a più periti) disponendo all’art. 53 che
“Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli”.
Se questa è la norma generale, il quarto comma della Legge 24/17 ha previsto una deroga per i procedimenti in materia di responsabilità sanitaria, disponendo che qualora l'incarico sia conferito ad un collegio peritale, per la determinazione del compenso globale non va applicato l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 appena sopra riportato.
Il giudice rimettente aveva ritenuto detta limitazione del compenso in violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento che si determinerebbe nella liquidazione dei compensi di un collegio peritale nei giudizi di responsabilità medica, a fronte di quella spettante ai collegi composti da esperti di discipline diverse da quella medica ovvero di discipline che parimenti richiedono differenti competenze mediche, ma in relazione ad altre tipologie di controversie.
La Corte Costituzionale accoglie il rilevo e afferma in motivazione: “A fronte dell’introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell’indagine peritale, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l’onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo. Infatti, per effetto della previsione in esame, l’ammontare unitario di detto compenso deve essere suddiviso in parti uguali tra i membri del collegio, con la conseguenza che a ciascun componente spetta un onorario inferiore a quello adeguato in ragione dell’incremento percentuale previsto dalla norma generale oggetto di deroga”.
E ancora “La finalità di alleviare l’aggravio economico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati già onerati dei costi della eventuale consulenza di parte non può valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del quantum dell’onorario, non potendo il soddisfacimento di un’esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati”.
La Corte rintraccia, inoltre, nella disciplina vigente un contrasto con il principio di uguaglianza disponendo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale sulla determinazione degli onorari per gli incarichi peritali collegiali.
La Corte Costituzionale conclude dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza n. 102 dep. 20/05/2021
Considerato in diritto
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