Il Trust - linee guida.
Considerazioni in materia di Trust. Come si applica in Italia, quali sono i soggetti coinvolti, come si fa.
Premesse - I soggetti - Effetti
Premesse
Il Trust è stato per moltissimo tempo un istituto sconosciuto al nostro ordinamento tanto che gli operatori tentavano di raggiungere le finalità e gli obiettivi che si possono realizzare con questo strumento per il mezzo di altri istituti.
Infatti, è notorio che il Trust sia uno strumento giuridico appartenente alla cultura e all'esperienza giuridica dei paesi di Common Law e solo con l'entrata in vigore, fatto questo verificatosi il 1° gennaio 1992, della legge di recepimento da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja del 1985 si è potuto utilizzare anche nel nostro Paese lo strumento Trust.
Questo, quindi, è un procedimento con il quale una persona crea un rapporto fiduciario, trasferendo dei beni ad un'altra persona, sia essa fisica che giuridica, nell'interesse di un beneficiario.
1. I soggetti coinvolti
Più precisamente i soggetti coinvolti nell'ambito del Trust sono:
1.a. il disponente ( o settlor) che è colui che istituisce il trust e, conseguentemente, si spoglia della proprietà dei beni a lui appartenenti e li trasferisce con un vero e proprio effetto reale in proprietà al Trustee.
Una volta istituito il Trust, il disponente esce di scena, fatta salva comunque la facoltà in capo a questi di utilizzare le cd. letters of wishes.
Tuttavia disponente e beneficiario (di cui si dirà qui di seguito) possono anche coincidere, ma ogni e qualsiasi ipotesi di interposizione fittizia è scongiurata proprio perchè il ricorso al Trust fa si che il disponente non abbia poteri e/o diritti nei confronti del Trustee.
2.a. Il Trustee è colui che in forza dell'atto istitutivo di Trust diviene il solo e legittimo proprietario dei beni in Trust e deve attenersi scrupolosamente alle regole e prescrizioni indicate nell'atto istitutivo dello strumento in commento.
Si osserva che, in linea di massima, il Trustee deve rispondere per qualsiasi breach of trust (violazione del trust) dal quale sia derivato un wasting of assets(sperpero dei beni); più in generale si osserva che la sua responsabilità coincide con l'obbligo in capo allo stesso di riportare i beni in Trust alle condizioni in cui gli stessi si sarebbero trovati se durante la vigenza del Trust, il Trusteenon avesse commesso errori. Essendo questo un potere del tutto discrezionale, si osserva che il Trustee non è mai chiamato a rispondere sotto il profilo della responsabilità precisata e disciplinata nel nostro codice, salvo il caso di dolo
3.a I beneficiari sono coloro, come dice la parola stessa, che beneficiano dei risultati ottenuti per mezzo del trust; sono i portatori dell'interesse che viene tutelato per mezzo dell'istituto in commento e devono essere determinati e/o determinabili.
Appare evidente, alla luce di quanto enucleato, come spetta solamente ed esclusivamente a questi il potere di esigere la prestazione o il perseguimento dello scopo del Trust, tanto che addirittura il potere in capo al beneficiario può assumere i connotati e i risvolti di una vera e propria azione di rivendicazione di natura reale.
4.a Il Protector (o guardiano) del Trust è una figura solamente eventuale, anche se molto importante nell'ambito del rapporto che si instaura a seguito dell'atto istitutivo di trust tra i vari soggetti sopra descritti.
Le sue funzioni sono di tipo negativo, fra le quali il diritto di veto e il potere di revoca del Trustee.
2. L'effetto del trust
Il risultato che si determina a seguito dell'istituzione del Trust è la cd. segregazione patrimoniale.
In sostanza l'effetto che consegue alla segregazione patrimoniale è che i beni posti in Trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni in Trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni appartenenti a tutti i soggetti coinvolti nell'ambito dell'istituto in commento.
La conseguenza che si determina è che qualunque vicenda personale e/o patrimoniale che colpisce le figure sopra indicate non travolge mai i beni conferiti in trust; la segregazione fa sì che i beni in Trust non possano essere aggrediti dai loro creditori personali e il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni posti in Trust.
I beni segregati risultano quindi sottoposti ad un vincolo di destinazione (destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (sono cioè separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del Trustee).
Si può sicuramente concludere affermando come i beni in Trust siano quindi “earmarking”, ossia marchiati affinchè non si confondano con quelli degli altri soggetti citati in queste brevi riflessioni.