Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale

Il recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale. Ammissione ed effetti. Recupero nei confronti di parte non ammessa. Soccombenza e regime delle spese di lite.

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Ammissione al patrocinio a spese dello Stato, struttura normativa, effetti. Termini di decorrenza

 

2. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: struttura normativa

Prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia in materia di patrocinio sono esistite, nel nostro ordinamento giuridico, due discipline generali:

  • quella del gratuito patrocinio nel processo civile (regio decreto n. 3282/1923) alla quale rinviavano altri processi e norme di settore per particolari processi civili

  • quella del patrocinio a spese dello stato nel processo penale (legge n. 217/1990) alla quale rinviavano norme di settore.

Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi, che regolamentavano gli effetti dell'ammissione.

La legge 29 marzo 2001 n. 134 , con la tecnica della novella alla legge 30 luglio 1990 n. 217, - oltre ad alcune modifiche relative al patrocinio nel processo penale - ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale, dettando la nuova disciplina generale con decorrenza dal 1° luglio 2002.

Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 1 il “vecchio” istituto del Gratuito Patrocinio ha lasciato il posto alla nuova figura del Patrocinio a spese dello Stato .

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte affermato “il tramonto della logica del gratuito patrocino , oramai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario”2.

Il patrocinio a spese dello Stato è, oggi, regolamentato nella parte III, articoli 74 a 141, del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) che riunisce e coordina l'intera materia.

La Parte terza del tusg intitolata “ Patrocinio a Spese dello Stato” e composta :

  • da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;

  • da un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale;

  • da un Titolo III art 115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale;

  • da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario;

  • da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, in relazione alle spese, investe quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia:

a) tra parte ammessa al beneficio e lo Stato: rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal Testo Unico spese di Giustizia D.P.R. 115/2002 3 ;

b) tra parte ammessa al beneficio e professionista (difensore o consulente): rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal Testo Unico spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;

c) tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio : rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito 4 , articolo 91 codice di procedura civile, nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, articoli 535 e 541 codice di procedura penale5 ;

d) tra professionista e Stato : rapporto regolamentato dalla normativa in generale 6.

 

3. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato : effetti

L’ammissione, nel processo civile 7 e nel processo penale 8, della parte privata al patrocinio a spese dello Stato 9 produce, a favore dell’ammesso, gli effetti dell’ anticipazione 10 e della prenotazione a debito 11 e , limitatamente al processo penale, la gratuiticità delle copie.

Spese anticipate e spese prenotate a debito, nel processo civile, analiticamente elencate dall’articolo 131 tusg.

Spese gratuite, anticipate e prenotate a debito, nel processo penale, analiticamente elencate dagli articoli 107 e 108 tusg.

Per effetto l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato abbiamo:

a) nel processo civile e nel processo penale con parte civile :

Spese prenotate a debito:

  • contributo unificato ( eventuale nel processo penale )

  • anticipazioni forfettarie (nel processo penale in caso di ammissione parte civile)

  • imposta di registro (nel processo penale in caso di risarcimento danni a favore di parte civile)

  • tassa di trascrizione

  • diritti di copia ( esenti nel processo penale )

- spese Unep

b) nel processo civile e nel processo penale

Spese anticipate:

  • onorari e spese difensori

  • onorari e spese periti

  • onorari e spese consulenti tecnici d’ufficio e consulenti tecnici di parte

  • indennità e spese testimoni

  • spese straordinarie

  • spese Unep

  • spese per pubblicità provvedimenti

c) nel processo penale

Spese gratuite:

  • diritti di copia

Relativamente all’istituto delle spese anticipate assume, ai fini di un eventuale e futuro recupero, ricorrendone le condizioni nei confronti di parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la distinzione, operata nell’articolo 5 tusg, tra :

a) spese ripetibili, articolo 5 comma 1 e 1-bis tusg;

b) spese irripetibili , articolo 5 comma 2 e 3 tusg.

schema recupero spese 2

 

4. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: decorrenza degli effetti

Nell’ambito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato assume importanza la “decorrenza temporale” dello stesso.

Decorrenza temporale che ha, nell’architettura normativa del testo unico spese di giustizia, una differenzazione tra il processo civile (articoli 126 e 131 tusg) e il processo penale ( articoli 96, 107 e 109).

Differenzazione che ha visto l’intervento della giurisprudenza di legittimità al quale sono seguite specifiche disposizioni ministeriali.12

Ammissione che :

→ nel giudizio penale è di competenza, ex articolo 96 tusg, del “magistrato davanti al quale pende il processo” o del “magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione” e,

→ nel giudizio civile, ex articolo 126 tusg , del competente, in relazione all’ufficio giudiziario innanzi al quale deve essere instaurato il giudizio, Consiglio Ordine Avvocati.

 

4-a) Decorrenza dell’ammissione nel processo penale

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo 13 o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato…” 14

I dieci giorni indicati nel disposto normativo non costituiscono termine perentorio.

Per la Corte di Cassazione 15 l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice.

Relativamente al “ momento temporale di decorrenza“, ai fini degli effetti, vi è una, apparente, discordanza tra le disposizioni normative del testo unico spese di giustizia.

Nell’articolo 107 tusg [Effetti dell'ammissione] leggiamo che per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario individuandosi, quindi, il momento della decorrenza degli effetti dal provvedimento di ammissione da parte del magistrato competente per come individuato dall’articolo 96 tusg.

Per l’articolo 109 tusg [ Decorrenza degli effetti ] gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e (questa è presentata entro i venti giorni successivi .

Decorrenza quindi, dalla data di ammissione , articolo 107 tusg, o dalla data di presentazione della domanda, articolo 109 tusg ?

L’apparente contrasto tra le due disposizioni normative trova, a parere dello scrivente, soluzione avendo riguardo alla natura e finalità delle norme in oggetto.

Chiara natura“procedurale in relazione all’indicazione/elencazione degli effetti”:

- il disposto di cui all’articolo 107 tusg, è destinato alla specifica indicazione/elencazione degli effetti ( = spese gratuite e spese anticipate).

Natura “anticipatoria in relazione al determinarsi dell’istituto”:

- il disposto di cui all’articolo 109 tusg indica il momento dal quale decorrono gli effetti dell’ammissione al patrocinio se pur subordinate al successivo controllo ed ammissione del magistrato.

Per il Ministero della Giustizia16, risolvendo ogni dubbio, “… il beneficio … ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, coincide con il momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio …”

4-b) decorrenza dell’ammissione nel processo civile

La decorrenza dell’ammissione nel processo civile nell’architettura normativa del testo unico spese di giustizia decorre , per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 126 e 131 tusg, dalla data di accoglimento dell’istanza da parte del competente Consiglio Ordine degli Avvocati.

Di diverso parere i giudici di legittimità secondo i quali gli effetti dell’ammissione decorrono, con effetto retroattivo agli atti propedeutici all’immissione, dalla presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio considerato che il termine concesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per deliberare è stabilito in favore del Consiglio stesso.

L’intervento dei giudici di legittimità nasce, infatti, in relazione alla mancata indicazione , tra gli effetti dell’ammissione, dell’attività preparatoria alla produzione dell’istanza di ammissione.

Ammissione subordinata alla valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa che comporta predisposizione di apposito atto 17 prima del deposito dell’istanza di ammissione , necessario alla verificazione della non manifesta infondatezza delle pretese che si intendono far valere nel giudizio.

Per la Corte di Cassazione 18, quindi, “..dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa,. come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso.

In definitiva quindi … è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. 30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.” .

Di fatto l’intervento dei togati, preoccupati dalla mancanza di effetti dell’ammissione agli atti propedeutici all’ammissione stessa, ha portato ad una abrogazione 19 della prima parte dell’articolo 126 tusg in relazione al momento in cui spiega effetto l’istanza di ammissione.

All’indirizzo giurisprudenziale sono seguite apposite direttiva ministeriale Giustizia 20.

Gli Uffici di via Arenula 21 sulla premessa che il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non disciplina in modo esplicito la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile 22 aderendo all’indirizzo della Corte di Cassazione, relativamente alla decorrenza temporale degli effetti, hanno ritenutocorretto operare in conformità all’orientamento espresso dalla Suprema Corte”.

Disponendo “..che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio possano [devono] decorrere dal deposito dell’atto introduttivo in cancelleria “ .

Cancelleria che “ dovrà in ogni caso accertare che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell’atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato” 23.

Quindi “dal momento del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia”.

Non da ultimo “sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.” 24.

Concludendo, le direttive ministeriali, che “ in caso di rigetto dell’istanza di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie.”.

Per l’ indirizzo giurisprudenziale e per le direttive ministeriali, quindi , “ anche nel processo civile l’individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato , in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono.. ”. 25

 

4-c) decorrenza per notifiche UNEP 26

La decorrenza degli effetti [adottata] nel processo civile non trova applicazione per la notifica degli atti del processo civile stesso.

Per il Ministero della Giustizia 27 “..la parte richiedente la notifica di un atto facente parte di un giudizio per il quale è stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all’ ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento …

Gli uffici di via Arenula 28 sono partiti dall’assunto che diversamente dalla disciplina adottata per le cancellerie civili, per le quali l’Amministrazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 – secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.. per gli Uffici NEP tale soluzione non può trovare accoglimento..”

Per la direttiva in commento ” ..in primo luogo, l’Ufficio NEP all’atto della presentazione dell’atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.”

Inoltre, “A differenza della cancelleria che – qualora non venga emanato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il giudizio richiesto – provvede ad attivare l’iter procedurale per il recupero delle spese occorse nelle more dell’emanazione del predetto provvedimento ai sensi della precitata normativa del Testo Unico delle spese di giustizia, l’Ufficio NEP – in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio – è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all’atto notificato in regime di esenzione..”

Impossibilità ad attivare la, eventuale, procedura di recupero dovuta, per il Ministero, al fatto che “... avendo definito la natura dell’atto al momento della sua iscrizione nel registro cronologico informatico GSU WEB – nel caso di specie, come atto esente – che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche per inserire spese addebitate alla parte in un secondo momento per la ragioni di cui sopra, ipotesi che qualora fosse praticabile avrebbe ripercussioni sullo stato della contabilità mensile dell’Ufficio NEP interessato.”

Giungendosi alla conclusione che “la parte richiedente la notifica di un atto facente [parte] di un giudizio per il quale è stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all’Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati interpellato”.

Non condividiamo la soluzione, tra l’altro giuridicamente carente nei fatti, cui è pervenuto l’Ufficio ministeriale.

In primo luogo di facile contestazione è l’inciso contenuto nella circolare secondo il quale: “l’Ufficio NEP all’atto della presentazione dell’atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato 29 – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.”

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 per gli articolo 107 e 108, processo penale e, per l’articolo 131, processo civile, nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte privata l’unica spesa “esente” è, solo e limitatamente al processo penale ai sensi della richiamata disciplina di settore, il rilascio di copie.30

L’ammissione di parte privata al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile quindi non prevede spese esenti, ma spese anticipate e/o spese prenotate a debito. 31

Nel processo civile l’articolo 131, punto 5 tusg, prevede espressamente che, tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, “sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte” 32 .

Normativamente, quindi, nell’architettura normativa del tusg per le attività di competenza degli Uffici NEP opera la ripartizione, relativamente alle spese, in :

a) spese anticipate dalla parte, ex articoli 8, 27 e 34 tusg ;

b) spese anticipate e prenotate a debito dall’Erario ex articolo 131 tusg 33

c) spese “assorbite” ex articolo 33 tusg.

In relazione al richiamato articolo 33 tusg di cui al precedente punto c) ricordiamo che “ se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

Relativamente, e nello specifico, al rimborso delle spese per la notifica anticipate dalla parte per come disposto dalla circolare ministeriale, altre criticità attengono al fatto che non vengono specificate le modalità con le quali si dovrebbe procedere a detto rimborso.

Nella materia inerente le spese di giustizia, la normativa in vigore rende difficile, se non addirittura impossibile, il rimborso delle spese per come genericamente rappresentato nella circolare “... riservandosi (ndr= parte privata) di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati interpellato”.

Indicazione quella di richiedere alla competente cancelleria il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento in questione palesemente in violazione con i principi dello stesso istituto del patrocinio che non ne prevede, ne ammette, estensione retroattiva degli effetti dello stesso.34

Punto essenziale del problema, inoltre, è : come dovrebbe procedere la “competente cancelleria” al rimborso visto che in proposito nulla statuisce la direttiva ministeriale ?

Improbabile il rimborso nelle attuali modalità relative alle spese di giustizia35.

Nessun rimborso potrà, a parere dello scrivente, essere effettuato per tramite il Funzionario Delegato 36 considerato che l’eventuale pagamento a rimborso da parte di quest’ultimo, nella fattispecie in esame, non è previsto da nessuna norma.

Nella direttiva in esame,inoltre, non viene indicato il relativo capitolo di bilancio a cui imputare dette spese.

Spese che ove fossero imputabili al capitolo 1360, che è il capitolo specifico delle spese di giustizia, farebbero “crollare” tutta la ricostruzione operata nella direttiva ministeriale tesa ad escludere il momento di decorrenza degli effetti al patrocinio a spese dello stato anche per gli atti di competenza degli uffici NEP.

Attuabili, eventualmente, le modalità con le quali si procede in via ordinaria nelle ipotesi di rimborsi per erronei pagamenti o per pagamenti non dovuti ?

Non lo crediamo proprio.

Macchinoso, e necessario di provvedimento integrativo, legislativo e/o ministeriale, l’eventuale richiesta di rimborso con, e nelle, modalità con le quali si chiedeva, prima della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 37, il rimborso del contributo unificato erroneamente pagato o il cui pagamento non era dovuto 38.

Necessario di provvedimento integrativo, legislativo e/o ministeriale, ove si optasse per il sistema di rimborso previsto attualmente per somme di natura non tributaria39, estendendone in questo secondo caso logicamente anche la restituzione per i pagamenti non effettuati con F23.

Procedure di rimborso quelle sopra descritte che comporterebbero, in ogni caso, da parte del Ministero, necessariamente una integrazione alla circolare oggetto del presente lavoro.

A parere dello scrivente una soluzione, conforme a normativa vigente, sarebbe quella di “estendere” l’effetto della circolare del 14 luglio 2016 relativa alle cancellerie anche agli Uffici Notifiche.

Non se ne vedono, infatti, gli impedimenti.

Non certamente quelli, richiamati dalla ministeriale, e relativi al registro informatico40 , “che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche”, che, quale strumento a supporto, è adattabile alle nuove esigenze.

Né quelli riguardanti la circostanza che “l’Ufficio NEP all’atto della presentazione dell’atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”

Ad oggi non si è capito a quale “registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115” si faccia riferimento.

Gli unici registri, in materia di spese, previsti dal richiamato tusg, sono quelli espressamente elencati nell’articolo 161 tusg, registri espressamente individuati dal Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari –

NUMERO REGISTRO

DENOMINAZIONE REGISTRO

CODICE MODELLO

 

1

Registro delle spese pagate dall'erario
-Uffici Giudiziari
- Uffici NEP

 

 

Mod. 1/A/SG
Mod. 1/B/SG

 

2

Registro delle spese prenotate a debito
- Uffici Giudiziari
- Uffici NEP

 

 

Mod. 2/A/SG
Mod. 2/B/SG

 

 

3

Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito
- Uffici Giudiziari e Istituti Penitenziari

 

 

 

 

Mod. 3/SG

 

Non si vedono quindi, eventuali motivazioni ostative a che per le spese di notifica, diritti e indennità di trasferta, delle spese di spedizione nelle more di ammissione, siano, da parte degli Ufficiali giudiziari, annotate quali spese prenotate a debito 41.

Dopo l’annotazione nello specifico registro, trasmesse, con foglio notizie, alla cancelleria per quanto di ulteriore competenza, compreso anche il, normativamente previsto, recupero in caso di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.

Al momento nessun mutamento di indirizzo appare assunto dal Ministero della Giustizia perdurando, per le parti private , la difficoltà al recupero di quanto anticipato per la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Lo stesso Ministero della Giustizia 42 con nota del 15 novembre 2016 43 ha confermato quanto sin dall’inizio rappresentato da molti sull’impossibilità da parte delle cancellerie ad effettuare il rimborso delle spese di notifica anticipate dalla parte che ha fatto istanza una volta ottenuta la delibera di ammissione da parte del Consiglio Ordine Avvocati.

 

4-d) decorrenza effetti a seguito di ricorso avverso il rigetto all’ammissione da parte COA

Avverso il rigetto dell’istanza da parte del Consiglio Ordine Avvocati, nel processo civile, la parte può ricorrere al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto 44.

Avverso il rigetto dell’istanza da parte del magistrato, nel processo penale, la parte può ricorrere al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. 45

L’istanza di ammissione successivamente proposta e accolta fa decorrere gli effetti del patrocinio a spese dello Stato dalla data di presentazione dell’istanza precedentemente respinta dal Consiglio Ordine Avvocati, nel processo civile o, nel processo penale, dal magistrato 46 .

Risponde a chiare logiche di economia procedurale il fatto che le eventuali spese da affrontare nel giudizio di opposizione,nello specifico contributo unificato e anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile, stante gli effetti retroattivi nel caso di accoglimento, vadano, dalle cancellerie giudiziarie, prenotate a debito salvo recupero in caso di conferma del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

4-e) decorrenza effetti a seguito di ricorso avverso il rigetto all’ammissione da parte del magistrato.

Avverso il rigetto dell’istanza da parte del magistrato , nel processo penale, la parte può ricorrere, ai sensi dell’articolo 99 tusg, al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

A seguito della direttiva ministero della giustizia del 29 novembre 2022 47 non si pongono problemi circa eventuali spese prenotate a debito non dovuti per tali tipologie di procedure e, di conseguenza, problematiche relative alla decorrenza degli effetti, sulle spese, in caso di accoglimento dell’opposizione.

Per gli uffici ministeriali di via Arenula infatti alla luce dell’indirizzo che è prevalso nelle recenti statuizioni della Corte di Cassazione 48 deve escludersi il pagamento per i giudizi di opposizioni in esame del contributo unificato [ndr= per le stesse motivazioni nella direttiva va escluso anche il pagamento dell’anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusg] .

Per i giudici di legittimità l’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 99 del d.P.R. n. 115 del 30 marzo 2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale :

a) va proposta al giudice penale , stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale;

b) tale opposizione rappresenta uno strumento , se pur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolamentato dai principi dell’ordinamento processuale penale;

c) al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 , art. 99 si applica il rito sommario civile di cognizione , ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

Per lo scrivente è [ sarebbe] invece il richiamato punto c) che giustifica il pagamento delle spese di giustizia introduttive del giudizio .

Ma tanto è.

Importante il richiamo operato, nella direttiva ministeriale in esame, all’orientamento dei giudici di legittimità 49 secondo il quale “le controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita e alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale , pur certamente sussistenti , quanto una questione connessa alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa nel processo penale.”

Non si vedono, quindi, motivazioni a che il sopra indicato orientamento, in particolare riguardo l’ effettività dell’esercizio del diritto di difesa nel processo, non trovi applicazione anche nei giudizi di opposizione ai rigetti ad opera dei Consiglio Ordini Avvocati estendendone, anche a tali giudizi, il regime di esenzione dal pagamento delle spese di giustizia .

 

 

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1 pubblicato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 139 del 15 giugno 2002

2 da ultimo Corte Costituzionale sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019 n. 217

3 cfr Corte di Cassazione sez.VI penale sentenza n. 46537/2011

4 sull’ autonomia delle due liquidazioni ex articolo 541 cpp e 82 d.P.R. 115/2002 vedi Corte di Cassazione sentenza n. 26663/2008 richiamata in Corte di Cassazione sez.VI penale sentenza n. 46537/2011

5 è in virtù del rapporto processuale che la parte ammesse soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali a favore della controparte non ammessa non essendo quest’ultime spese a carico dell’erario. Per giurisprudenza della Cassazione ( sent. n. 8388/2017 e n. 25653/2020) l’ammissione al patrocinio non vale ad addossare allo Stato le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte [non ammessa] risultata vittoriosa”

6 cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019. Nel rapporto tra difensore ( e consulente ) e lo Stato “la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato ( cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estraneeCassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019

7 articolo 126 tusg

8 articoli 96 e 109 tusg

9 articolo 74 tusg

10 art. 3 lettera t) tusg anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

11 art. 3 lettera s) tusg prenotazione a debito : è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’eventuale futuro recupero

12 i richiamati interventi della giurisprudenza di legittimità hanno, avuto riguardo all’istituto nel processo civile, di fatto modificato il chiaro disposto normativo ponendo non poche riserve sulla legittimità degli interventi interpretativi, in particolare sulla motivazione che accompagna l’interpretazione stessa.

13 nelle fasi delle indagini preliminari competente all’ammissione è il giudice delle indagini preliminari (GIP)

14 Art. 96 testo unico spese di giustizia (Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

15 Corte di Cassazione Sez. II Pen. n. 18462 del 08/03/2017

16 DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

17 “studio della controversia” e “preparazione e redazione dell’atto” da presentare al Consiglio Ordine Avvocati

18 Cassazione Sez. Civ. II 11 ottobre-23 novembre 2011 n. 24729

19 giuridicamente non accettabile non essendo compito del giudicante abrogare o modificare una norma e nel difetto/difficoltà di applicazione al più stimolarne l’intervento del Legislatore.

20 Ricordiamo che gli uffici di cancelleria, e l’amministrazione pubblica in generale, non sono “vincolati” alle “ sentenze” salvo : a) che l’ufficio stesso non sia parte nel processo art. 2909 codice civile :“ l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” o b) che la decisione giurisprudenziale non sia richiamata in una circolare o nota ministeriale che, in quanto norme interne, vincolano gli uffici.

21 Ministero della Giustizia nota DAG.17/10/2014.0138763.U e circolare DAG.14/07/2015.0103148.U

22 premessa palesemente errata stante il fatto che il momento in cui decorrono gli effetti dell’ammissione nel processo civile deriva chiaramente dal combinato disposto di cui agli articoli 126 e 131 tusg

23 nella prassi è la parte che al momento dell’iscrizione esibisce la prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza

24 in materia si segnalano protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari e i relativi Consigli Ordine Avvocato

25 è facile nello studio del testo unico spese di giustizia riscontrare interventi giurisprudenziali e ministeriali che, motivati da [contestabili] esigenze interpretative, si sostituiscono al Legislatore modificando norme o contenuti delle stesse.

26 con l’acronimo UNEP si intende l’Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti

27 circolare ministeriale giustizia DOG.13/09/2016.0123372.U

28 nella richiamata direttiva del 13 settembre 2016

29 l’inciso è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato denota scarsa dimestichezza con l’architettura complessiva del testo unico spese di giustizia.

30 Processo Penale DPR 115/02 art. 107 (L) (Effetti dell'ammissione ) : 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa….

31 Processo civile DPR 115/02 art. 131 (L)(Effetti dell'ammissione al patrocinio)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario ....

32 Il richiamato articolo 33 del DPR 115/02 prevede il caso di “assorbimento” dei diritti,delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se le notificazioni vengono compiute contemporaneamente ad altri atti a pagamento.

33 Il Decreto 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari indica nella tabella riportata dall’articolo 1 per gli Uffici NEP prevede il registro “spese anticipate mod 1/B/SG e il registro spese prenotate a debito mod 2/B/SG.

34 l’unica eccezione è l’ipotesi di cui all’articolo 116 tusg in tema di avvocato d’ufficio.

35 Le spese di spedizione,diritti ed indennità di trasferta degli Ufficiali Giudiziari sono regolamentati, in generale, dal Titolo Secondo articoli dal 19 al 39 nonché dagli articoli 31 e 197 DPR 115/02 Testo Unico spese di giustizia

36 Ai sensi della DAG.06/05/2009.0062708.U “Le spese di giustizia, una volta liquidate ai sensi del DPR n 115/02, vengono pagate tramite Funzionari Delegati ai quali questa Direzione Generale provvede ad accreditare periodicamente i fondi in bilancio”

37 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze –Ufficio XI- prot. 135371 del 26 ottobre 2007

38 Nota prot. n 1/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 ai sensi della quale una volta accertati i requisiti al rimborso lo stesso veniva effettuato da parte della Direzione Provinciale dei servizi vari competente per territorio

39 Vedi tra le altre DAG.28/10/2008.014215.U, DAG.16/10/2009.0126665.U , DAG.16/10/2009.0126665.U

40 registro cronologico informatico GSU WEB

41 Non vorremmo vi siano motivi di “natura economica” visto che per la richiamata nota 9/2003 “ le suddette spese prenotate a debito dovranno essere liquidate agli uffici NEP ogni mese a cura del concessionario per la riscossione, in un importo commisurato a quanto recuperato nel mese precedente..” unica ipotesi in cui si provvede al rimborso di una spesa prenotata senza il previo recupero della stessa.

42 nello specifico la Direzione Generale Giustizia Civile – Ufficio I- Affari civili interni che ha rimesso il quesito ricevuto alla Direzione Generale del Personale e della Formazione

43 inviata alla Presidenza della Corte di Appello di Bologna con DAG.21711/2016.0209661.U

44 comma 3 dell’articolo 126 tusg

45 comma 1 dell’articolo 99 tusg

46 Cass. civile Sez. II, Ordinanza del 04/09/2017 n.20710 Cass. civile Sez. II, Ordinanza del 04/09/2017 n.20710

47 DAG.30/11/2022.0242819.U

48 Cass. pen. sez. IV sentenza n. 5351/2020 e 28367/2022

49 Cass. pen. sez. IV sentenza n. 6875 del 23 febbraio 2021