Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale

Il recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale. Ammissione ed effetti. Recupero nei confronti di parte non ammessa. Soccombenza e regime delle spese di lite.

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Recupero delle spese anticipate dallo Stato nei confronti di parte non ammessa

 

5. Recupero delle spese anticipate dallo Stato nei confronti di parte non ammessa

In caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio lo Stato ha diritto a recuperare, nei suoi confronti, quanto ha anticipato e/o prenotato a debito nel corso del giudizio.

Per principio di carattere generale 1 , ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) 2 deve trovare fondamento in un titolo che condanni parte soccombente alla refusione delle spese processuali .3

L'attività di recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato “per essere azionata dalla cancelleria dell‘ ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali”4.

Per il Ministero della Giustizia 5gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito” .

Necessario, quindi, che l’attività di liquidazione da parte del magistrato metta il funzionario addetto al servizio nella condizione di poter procedere, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero.

In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero

Titolo caratterizzato dalla forma decreto e nel contenuto 6.

Il solo provvedimento di condanna non è titolo sufficiente per procedere al recupero.

Per procedere al recupero è necessario, quindi, dotare la cancelleria del titolo che è il provvedimento definitorio del giudizio contenente espressamente la condanna al pagamento in favore dell’Erario.

Il recupero delle spese anticipate e prenotate a debito nei confronti di parte non ammessa presuppone, quindi, che il magistrato sia nel processo penale 7 sia nel processo civile 8 disponga espressamente il pagamento in favore dello Stato.

Se nel provvedimento il giudice ometta le formule di cui agli articoli 110 , processo penale, e 133, processo civile, la cancelleria non ha titolo per procedere al recupero

In caso di omissione della formula in materia penale si può ovviare con l’incidente di esecuzione su richiesta della cancelleria ai sensi dell’articolo 130 c.p.p.9.

In materia civile il problema appare,di difficile soluzione.

ai sensi dell’ art. 287 c.p.c. “ Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello
e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo
.”

La cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti , non può essere considerata parte nel giudizio quindi, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa10.

Nel caso in cui il titolo, nello specifico nei processi civili, disponga il nulla per spese o la compensazione delle stesse “ le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero….” 11 .

Per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il provvedimento che definisce il giudizio deve essere passato in giudicato o divenuto definitivo 12.

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato c’e’ titolo per il recupero di quanto lo Stato ha anticipato e/o prenotato a debito.13

 

 

 

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1 nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 del 08.02.2011

2 gli uffici di cancelleria competenti alle attività finalizzate al recupero sono individuati dall’articolo 208 tusg

3 articolo 91 c.p.c. . nel processo civile, articoli 535, 541,542 c.p.p. nel processo penale

4 circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

5 nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011

6 anche per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 (Cass. civ. sentenza 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. penale sentenza 2 luglio 2008 n. 26663)

7 articolo 110 tusg

8 articolo 133 tusg

9 Art. 130 c.p.p.“la correzione delle sentenze ,delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto è disposta anche d’ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento....”

10 Secondo alcuni dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione , ma non esiste normativa che vincoli la parte a tale attività. Per lo scrivente ex articolo 73 Ordinamento Giudiziario, nel caso in specie “parte” può/potrebbe essere il Pubblico Ministero tenuto, per il richiamato articolo, alla difesa dei diritti dello Stato. A sostegno di tale tesi il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione,per la Suprema Corte “il potere di opposizione alla liquidazione riconosciutogli dall’articolo 170 TU spese di giustizia appare giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell’interesse della legge” [ rif = Cassazione sentenza 8516/2007]

11 circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U DAG 14/04/2015.009943.U

12 rif. = artt. 208, 212, 227-ter tusg

13 nota DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020