Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale

Il recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale. Ammissione ed effetti. Recupero nei confronti di parte non ammessa. Soccombenza e regime delle spese di lite.

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Soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Recupero delle spese

 

6. Soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e regime delle spese

L’ammissione al patrocinio dello Stato nel processo civile e penale pone il problema dell’eventuale recupero nei confronti dell’ammesso soccombente nel giudizio di quanto gli sia stato anticipato e/o prenotato a debito.

La materia del, eventuale, recupero nei riguardi delle parti ammesse soggiace ai principi generali del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dei quali :

→ l’ammesso ha diritto, nel processo civile e penale, agli [ai soli] effetti indicati negli articoli 107,108,131 tusg c.d. principio della tassatività degli effetti 1;

→ nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente. 2 ;

→ il magistrato per espresse disposizioni normative [articolo 110 tusg, processo penale, e 133 tusg processo civile] in materia di anticipazioni spese a carico dell’Erario con la condanna di parte soccombente alle spese non ne può disporre il pagamento a favore dello Stato se questa è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato3 .

Nel processo, civile e penale, quindi, ”....per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti....”4.

Il limite alla non recuperabilità nei confronti di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato è dato, in applicazione del sopra indicato principio della tassatività degli effetti, dall’ architettura normativa del testo unico che non consente di estendere gli effetti dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.”5.

La sopra enunciata regola trova applicazione anche, nel processo civile, relativamente all’applicazione degli effetti di cui all’articolo 131 tusg.

Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese 6, “ le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.”7

In materia di registrazione dei provvedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera l’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale “ nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge “.

Mentre il problema di apparente contrasto tra la normativa dell’imposta di registro 8 e la normativa delle spese di giustizia ha trovato soluzione nei casi di compensazione spese in cui parte processuale è una pubblica amministrazione lo stesso non può dirsi nei casi in cui parte processuale è ammessa al patrocinio spese dello stato e il giudice dispone per la compensazione. 9

Nel caso in esame, infatti, disapplicando la parte dell’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa le varie Agenzie delle Entrate, applicano, erroneamente secondo il parere dello scrivente 10, l’articolo 59 lettera a) testo unico spese di giustizia provvedendo , all’atto della ricezione del provvedimento, alla registrazione a debito per l’intero importo.

Questo comporta da parte degli uffici giudiziari 11 l’obbligo di procedere al recupero della metà dell’importo registrato in una inutile, dispendiosa e non dovuta attività da parte degli uffici giudiziari.

Nell’ipotesi in questione visto che la presenza di parte ammessa fa scattare il meccanismo della prenotazione a debito ex articolo 59 testo unico imposta di registro , andrebbe applicato il detto articolo coordinandolo con le disposizioni di cui all’articolo 132 testo unico spese di giustizia, ed essere a carico dell’Agenzia delle Entrate , escluso i casi in cui sia parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio a chiedere la registrazione , a registrare, d’ufficio, a debito per la metà a favore dell’Erario e ad agire per il recupero della rimanente metà nei confronti della parte privata. 12

Le spese processuali si recuperano anche nei confronti di parte rimasta contumace nel processo.

La questione dell’obbligo a carico di parte soccombente contumace del pagamento delle spese di lite è stata affrontata dalla Corte di Cassazione 13.

Per la giurisprudenza di Legittimità "…ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace..”

 

 

7. ipotesi di recupero delle spese a carico di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Per principio generale nessuna azione di recupero può essere azionata nei confronti dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato .

Nei confronti dell’ammesso il recupero è, però, possibile :

≈ nel processo civile e penale nei casi di:

- revoca del patrocinio articoli 86, 111, 112,114 e 136 tusg 14,

≈ nel processo civile:

- nelle ipotesi, residuale, di rivalsa ex articolo 134 tusg 15

≈ nel processo penale :

- recupero spese forfettarie anticipate, importi di cui alla tabella D.M. ex articolo 205 tusg. 16

 

7-a) revoca del patrocinio

Dalla Relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che “la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..” 17

→ Nel processo civile le cancellerie provvederanno al recupero all’ emissione del provvedimento di revoca cui all’articolo 136 tusg:

- ex tunc : ipotesi di cui al punto 2 dell’articolo 136 tusg;

- ex nunc :ipotesi di cui ai punti 1 e 3 articolo 136 tusg.

→ Nel processo penale

Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 114 tusg :

- la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente :

a) dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali,

b) dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, c) dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.

- negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

Nel processo, sia civile che penale, ”....per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti....”18

La mancata condanna alle spese di giudizio è indifferente al recupero di quanto lo Stato ha anticipato e/o prenotato a debito nel caso di revoca del patrocinio.

Secondo la Relazione al testo unico spese di giustizia la “disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese….”19.

Le cancellerie dal momento dell’emissione del provvedimento di revoca provvederanno, quindi, al recupero a seconda delle ipotesi di cui agli articoli 114 e 136 tusg.

 

7-b) effetti della revoca sul decreto di liquidazione onorari difensore parte ammessa

La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto 20 di liquidazione del difensore 21 emesso in data anteriore al provvedimento di revoca ?

Per il ministero della giustizia NON si deve procedere al pagamento in favore del difensore pur se il decreto di liquidazione sia stato emesso prima della revoca.

Per la giurisprudenza di legittimità, a contrario, si dovrebbe procedere al pagamento, fatto salvo il diritto di recupero nei confronti di parte ammessa nei confronti della quale è stato revocato il provvedimento di ammissione .

In materia, quindi, ravvisiamo orientamenti ministeriali e giurisprudenziali di legittimità contrapposti.

indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità

Per la Corte di Cassazione 22alla revoca ai sensi dell'art.112 comma I lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato”.

Per i giudici di legittimità , che di fatto sembrerebbero sconfessare le precedenti pronunce in materia sulle quali, tra l’altro, si è fondato l’ indirizzo ministeriale, “è' innanzi tutto il caso di chiarire che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.”

Per la Corte “ nel caso in cui intervenga la revoca del beneficio su istanza dell'Agenzia delle Entrate per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio può avere effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente tecnico”

Il soggetto ammesso al patrocinio in conseguenza della revoca “smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all'accollo da parte dell'erario delle spese processuali (ivi comprese quelle concernenti gli onorari del difensore), in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento di revoca”

Nella situazione di cui sopra “anche il difensore che ha già svolto la prestazione professionale non potrà più esercitare nei confronti dell'Erario il proprio diritto, che appunto trae scaturigine dal provvedimento di ammissione, di riscuotere i compensi professionali, ma sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante”.

Sempre per la Corte “ciò attiene al piano pubblicistico della ammissione del beneficio, la cui revoca esplica effetti anche sul rapporto negoziale privatistico tra il soggetto ammesso al beneficio e il proprio difensore il quale, privato di riflesso del diritto di ottenere la liquidazione dei compensi da parte dello Stato (ai sensi degli art.82 e 107 comma III lett. f T.U. spese di giustizia), non potrà che rivolgersi al proprio cliente, che lo ha officiato, per ottenerne il pagamento, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. sez. I, 11.1.2011 Rv.620417).

Quanto sopra, come si legge nella pronuncia in esame, è relativo a regime normativo e all’interpretazione giurisprudenziale che attengono ai riflessi della revoca del beneficio dell'ammissione “ prima che sia stata operata la liquidazione del compenso da parte dell'Erario ai sensi dell'art.82 L.115/2002”.

Ma da essi non “deriva affatto che la revoca dell'ammissione, oltre a elidere il diritto del soggetto ammesso al beneficio e, di conseguenza del suo difensore a vedersi il primo sollevato, il secondo corrisposto dall'Erario, travolga automaticamente il provvedimento giudiziale di liquidazione che sia stato pronunciato prima della intervenuta revoca.

Diversi sono i piani e distinte sono le caratteristiche e le finalità dei due provvedimenti: quello di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello, decreto, con il quale vengono liquidate le spettanze del difensore.

Tra i due momenti, per la Corte di Cassazione “ non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale… L'uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).

Ne deriva che: “ la liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione “.

La revoca del patrocinio consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso “ e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione “.

Ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile “questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica”

Partendo, inoltre, la Corte dalla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione conclude che : “dalla giurisprudenza del giudice di legittimità civile e della Corte Costituzionale risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela.”

l’indirizzo ministeriale

Per gli Uffici ministeriali giustizia,direttiva del 29 maggio 2018 ,23 è da considerarsi corretto “ il comportamento del funzionario delegato 24 che a seguito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio.

Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia “ex tunc” del provvedimento di revoca, sia “in considerazione di quanto stabilito dall’art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali “responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati” e li obbliga al risarcimento del danno 25 subito dall’erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni”.

La sopra richiamata direttiva ministeriale riportata, in verità succintamente, nel Foglio Informazioni del Ministero della Giustizia 26 n. 3/1018 ha trovato, ulteriore, conferma nella ministeriale del 14 giugno 2018 27 .

In quest’ultima nota si evidenzia che: “..il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio , anche se l’accertamento è successivo….il difensore ,quindi,è consapevole che il provvedimento di ammissione è suscettibile di revoca ove si accerti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito”.

Per gli Uffici di via Arenula tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’efficacia ex tunc del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato , si deve affermare che, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato , non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione fosse divenuto oramai definitivo”.

Il richiamato indirizzo ministeriale non è mutato neanche a seguito della richiamata sentenza della Corte di Cassazione del 29 aprile 2019 n.17668.

Ribadendo, gli Uffici ministeriali di via Arenula28, che “ vi possano essere legittimi pagamenti a carico dell’Erario una volta intervenuta la revoca dell’ammissione “.

Il Ministero della Giustizia “ nel richiamare sul punto le considerazioni già svolte con nota del 29 maggio 2018 prot. n. 108209/U” ritiene che “il pagamento degli onorari dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che intervenga dopo la revoca del provvedimento di ammissione esporrebbe il funzionario delegato29 a responsabilità erariale…

Inoltre, una volta imputato il pagamento degli onorari del difensore a carico dello Stato successivamente alla revoca del beneficio , la Cancelleria dovrebbe attivarsi nei confronti della parte alla quale è stata revocata l’ammissione al patrocinio per ottenere la restituzione dei relativi importi con ulteriore aggravio di spese per l’Erario..”

Ricorda la direttiva ministeriale in esame che “..il decreto di pagamento di cui all’articolo 82 del D.P.R. n. 115/2002 non rappresenta un titolo esecutivo secondo la previsione dell’articolo 474 c.p.c.30 ma costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico (art. 171 DPR n. 115/2002)e che il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore ( art. 176 del medesimo testo unico).

Ne discende che il decreto di pagamento non potrà comunque essere azionato contro l’amministrazione e che un eventuale contenzioso instaurato per ottenere il pagamento degli onorari a carico dell’Erario troverebbe un limite normativo negli artt. 114, secondo comma, e 136 del D.P.R. n. 115/2002.”

 

7-c) effetti della revoca sul decreto di liquidazione onorari Consulente tecnico d’ufficio e Consulente di parte ammessa

In relazione alle liquidazioni a favore degli ausiliari del magistrato (Perito e Consulente d’Ufficio31) e del Consulente di parte 32 ammessa al patrocinio la revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca ?

Valgono anche per questi professionisti le considerazioni esposte riguardo alla liquidazione del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato?

A rigor di logica la risposta non potrebbe che essere affermativa se non operasse la sostanziale differenza che attiene all’efficacia esecutiva dei titoli in esame.

Il titolo [decreto di liquidazione] dei professionisti in oggetto [Consulenti tecnici d’Ufficio, Consulenti tecnici di parte, Traduttori 33 e, anche, liquidazioni di spese inerenti la custodia e le spese relative all’intercettazioni ambientali e telefoniche e quelle necessarie all’utilizzo delle stesse34] a differenza del titolo[decreto di liquidazione] del difensore di parte ammessa può, su richiesta dell’interessato fino al 28 febbraio del 2023 35 , essere spedito in forma esecutiva.

Come scritto nel paragrafo che precede al decreto ex artt. 82 e 83 a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva ex articolo 474 codice di procedura civile e non rappresenta un titolo esecutivo secondo la previsione dell’articolo 474 c.p.c.36 neanche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche operate dal decreto legislativo 149/2022 .

Per indirizzo ministeriale giustizia 37 infatti “ il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo”.

Di diversa portata invece il titolo a favore dei Periti , dei Consulenti tecnici d’Ufficio (CTU), di parte (CTP), Traduttori 38 e di liquidazioni di spese inerenti la custodia e le intercettazioni ambientali e telefoniche.

Per l’articolo 168 tusg 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Per l’indirizzo ministeriale dell’ ottobre 2009 39 le “… norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 conferiscono efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato

L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato.40

Relativamente alle spese di intercettazione ambientali e telefonica e quelle necessarie all’utilizzo delle stesse trova applicazione l’articolo 168 bis tusg ai sensi del quale tali spese “ quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' Titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.”

 

7-d) recupero spese pagate successivamente alla revoca dell’ammissione

L’articolo 86 tusg “ prevede il diritto da parte dello Stato di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento. “41

L’articolo in commento regolamenta, riconoscendone il titolo normativo, il diritto dello Stato a recuperare eventuali spese anticipate che dovessero essere liquidate dal magistrato successivamente al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per il Ministero della Giustizia 42 “ l’articolo 86 del D.P.R. n. 115/2002 ( norma inserita nella parte III, titolo I, del testo unico sulle spese di giustizia che contiene le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario) prevede che lo Stato ha, in ogni caso , diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione”.

Anche per la giurisprudenza di legittimità 43 “lo Stato ha, in ogni caso , il diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione”.

La revoca, infatti,“ ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare le spese della sua difesa”. 44

 

7-e) azione di rivalsa nei confronti dell’ammesso al patrocinio

L’ art. 133 tusg [Pagamento in favore dello Stato ]dispone che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”

Per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente a curare la riscossione delle spese (anticipate e/o prenotate) deve trovare fondamento in un titolo 45 che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali.

L'attività di recupero delle spese processuali “ per essere azionata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.” 46

Ai sensi dell’articolo 134, comma 1, tusg Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa”.

L’articolo in esame è tra i più “ermetici” dell’intero testo unico spese di giustizia.

Il secondo comma deroga al principio, articolo 91 codice di procedura civile , ai sensi del quale il pagamento delle spese processuali è sempre a carico della parte soccombente tranne i casi di compensazione operata da parte del giudice.

Perché si possa agire nei confronti della parte ammessa al patrocinio risultata vincitrice della causa si necessità :

a) che non si sia potuto recuperare nei confronti della parte non ammessa soccombente ex articolo 133 testo unico spese di giustizia , e

b) che la parte ammessa abbia, ai sensi dell’articolo 134 comma secondo tusg, ottenuto, in sentenza o a seguito di transazione , un “vantaggio economico” pari ad “almeno il sestuplo delle spese”.

Inoltre , sempre ai sensi del richiamato articolo 134 c. 2 tusg ,“ la rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

In materia di estinzione ricordiamo che si opera il recupero in caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato c’e’ titolo nei confronti dell’ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito.47

Relativamente alle ipotesi di rinuncia ed estinzione del giudizio determinato dal comportamento del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato la Relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia chiarisce che “ il comma 2 della norma in commento [articolo 134 tusg] pone il principio fissato dall’articolo 15-septiesdecies della legge n. 217/1990 per il quale in caso di estinzione o rinuncia al giudizio da parte del soggetto ammesso al patrocinio , lo Stato esercita azione di rivalsa per il recupero delle spese prenotate a debito o anticipate. Nel processo civile, infatti, l’estinzione consegue ordinariamente , come noto, oltre che alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), all’inattività delle parti , conseguente alla mancata riassunzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo, e, più in generale, alla mancata costituzione a seguito di riassunzione , alla mancata rinnovazione della citazione o prosecuzione del giudizio , ovvero alla mancata integrazione del contraddittorio nei casi stabiliti dalla legge o dal giudice (art. 307 c.p.c.)”.

La rivalsa, per come tecnicamente definita, opera, quindi, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risultata vincitrice della causa.

Il Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno 48precisare che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall’Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell’articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l’ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..”.

Per dottrina autorevole 49il legislatore, dopo aver statuito che lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti del non abbiente ove riesca infruttuoso il recupero dalla parte abbiente , configura l’azione a base del recupero ( articolo 134 II° comma) come una possibilità e non come obbligo

Giungendosi alla conclusione che “ tale operazione [ ndr = rivalsa nei confronti della parte non abbiente] è un processo di valutazione sulla opportunità di recupero che rimane nell’ambito della discrezionalità della pubblica amministrazione”.

Sforzo interpretativo e motivazioni che, se pur in linea con i principi costituzionali in materia di tutela del non abbiente, si “scontrano” con la necessità, posta dall’articolo in commento, di recuperare quanto dallo Stato abbia anticipato.

La discrezionalità dell’azione della pubblica amministrazione, specie riguardo al recupero di somme anticipate dallo Stato, deve infatti essere non solo disposta chiaramente ma anche delineata nei suoi ambiti, e soprattutto limiti, operativi.

Nell’applicazione dell’articolo 134 tu spese di giustizia è necessario, fare particolare attenzione alla interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 134 T.U. spese di giustizia, non a caso intitolato “recupero delle spese”.

E, all’indirizzo ministeriale 50, che in tema di interpretazione della normativa in oggetto statuisce che “ il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese”.

Ma a chi spetterebbe, nel silenzio della legge, decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa?

A chi spetta il “potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato” dallo Stato?

Non certamente al magistrato, unico soggetto che, nell’architettura del testo unico spese di giustizia, gode , se pur ai fini delle liquidazioni, di “margini di discrezionalità”.

Sicuramente [l’ingrato] compito spetta al funzionario addetto al servizio recupero crediti.

Per espressa disposizione ministeriale 51 “al termine di ogni fase processuale , il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.

La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità.

Funzionario vincolato, in assenza di disposizioni normative a contrario e/o derogative, ad applicare l’indirizzo ministeriale 52 ai sensi del quale “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito” e cosa che qui ci interessa “ il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese”.

In quanto ” ... la stessa, in virtù dell’esito favorevole della causa ed anzi, proprio, per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizioni di poter restituire le somme erogate in suo favore”. 53

Il sestuplo andrà commisurato in rapporto al totale complessivo di spese anticipate e/o prenotate a debito a favore della parte non abbiente.

L’ultima parte del secondo comma prevede il recupero delle spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

Per il più volte richiamato indirizzo ministeriale 54 “ pone qualche dubbio interpretativo l’ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate indipendentemente dalla somma o valore conseguito”.

Autorevole dottrina 55 in materia ha evidenziato come “ la contraddizione più grande sarebbe quella che lo Stato, dopo aver garantito l’accesso gratuito alla giustizia nel rispetto dell’articolo 24 della Carta Costituzionale , ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato”.

Sinora il disposto di cui ai primi due comma dell’articolo 134 t.u. spese di giustizia ha però trovato scarsa, e chiaramente difficile, applicazione anche in considerazione dei tempi lunghi delle azioni di recupero.

Infatti, dal disposto normativo, appare chiaro come l’azione di rivalsa sia subordinata al completamento della procedura esattoriale nei confronti di parte soccombente diversa da parte ammessa.

Sul punto infatti..”soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l’ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti di parte ammessa...”. 56

Pertanto, gli uffici giudiziari, prima di attivare l’azione di rivalsa dovranno attendere la dichiarazione di inesigibilità del credito iscritto a ruolo , e procedere al recupero se non sia intervenuta prescrizione del diritto.

L’ indirizzo ministeriale del 12 ottobre 2010 57 si è preoccupato di chiarire che “ come stabilito dalla normativa precedente al DPR 115/02 , che non prevedeva il recupero nelle ipotesi di prestazioni alimentari, sia le prestazioni di natura morale che quelle alimentari non possono per loro natura concorrere a formare reddito, e, non debbono essere considerate ai fini della determinazione delle componenti per il sestuplo.”

Sempre per indirizzo ministeriale 58 nei casi di separazione consensuale o congiunto del matrimoni osi ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 134 prevista per la transazione.

I successivi comma 3,4 e 5 dell’articolo 134 tusg regolamentano i casi di recupero in assenza di una sentenza di condanna, derogando al principio che il recupero delle spese processuali possa avvenire solo in caso di espressa condanna alla refusione delle stesse 59.

Nello specifico:

≈ per il terzo comma in caso di transazione , le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

La fattiva applicazione di tale comma ha ragione di esistere, praticamente, solo nel caso in cui la controversia sia stata instaurata dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ricordiamo che le spese prenotate a debito che si hanno, o si possono avere, nel processo civile definito con transazione sono : contributo unificato 60, anticipazioni forfettarie dai privati all’erario 61, spese queste a “carico” della parte che instaura il procedimento 62, e i diritti di copia 63.

Eventuali spese di registrazione della transazione, se avvenuta in udienza, sono subordinate ad una conciliazione che abbia per oggetto 64 il pagamento di una somma di danaro superiore ad € 51.645,69 o il trasferimento di diritti reali e/o di proprietà con contestuale obbligo da parte del cancelliere di procedere alla richiesta di registrazione dell’atto.65

≈ il quarto comma ai sensi del quale “quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito ” ne limita l’applicazione alle sole spese che possono prodursi relativamente ai [eventuali] diritti di copia eventualmente richiesti in giudizio da parte convenuta o interveniente ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Le altre spese prenotate a debito infatti , in caso di estinzione per inattività delle parti o per rinuncia agli atti di giudizio, attengono a contributo unificato e anticipazioni forfettarie che parte attrice o ricorrente, se diversa da parte ammessa al patrocinio, ha già anticipato 66.

La lettura del comma in esame farebbe propendere sull’applicabilità di tale disposizioni nel caso di appello incidentale proposto da parte ammessa al patrocinio per il quale il contributo unificato viene prenotato a debito.

≈ il quinto comma, anche questo con solidarietà delle parti al pagamento delle spese prenotate a debito, infine è quello che maggiormente trova difficile applicazione nella parte in cui parla di casi “ di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4..”

Per la relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia “ l’ultimo comma del presente articolo [art. 134 tusg] stabilisce, infine, un principio di solidarietà tra tutte le parti del giudizio nel quale vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese prenotate a debito in caso di mancata comparizione bilaterale all’udienza di cui all’articolo 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelli di cui ai comma precedenti…. si tratta di una previsione idonea a coprire le ipotesi di estinzione o, comunque, di venir meno del giudizio, non direttamente imputabili alla negligenza o alla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nei casi di cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diversi dalla transazione ( si pensi alla morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio)”.

 

7-f) recupero anticipazioni ex art. 205 tusg( spese penali forfettizzate)

Ai sensi dell’articolo 205 c. 1 tusg “le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.”67

A seguito delle modifiche operate all’articolo 205 tusg dall’articolo 67 legge 18 giugno 2009 n. 69 è sorto il problema del recupero delle c.d. spese penali forfettarie anticipate, tabella A allegata decreto ministeriale di cui all’art. 205 tusg, nelle ipotesi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Spese attualmente, nel loro ammontare, quantificate nella tabella A allegata decreto ministeriale di cui all’art. 205 tusg Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 n. 214. 68

La criticità in oggetto è stata evidenziata a seguito di segnalazione dell’Ispettorato Generale in occasione di Ispezione ordinaria del settembre 2017.

Fino alla richiamata segnalazione ispettiva il problema era, negli uffici, stato affrontato e risolto nel senso della non recuperabilità.

Si partiva infatti dalla, fondata, considerazione che tali spese, individuate nell’originaria formulazione dell’articolo 205 tusg nei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell’ufficio non più richiamate nell’odierno articolo 205 tusg , erano , e sono, ancora contenute nell’articolo 107 tusg comma 3 lett. c) , quindi, a carico dell’Erario per effetto dell’ammissione dell’imputato e/o dell’indagato al patrocinio a spese dello Stato.69

Gli uffici di cancelleria , quindi, applicavano il principio ai sensi del quale ”....per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti....”70

Con nota del 6 febbraio 2018 71 gli Uffici di Via Arenula, del Ministero della Giustizia, hanno dato seguito alla degnazione ispettiva .

Per la richiamata direttiva ministeriale, inviata ai Presidenti delle Corti di Appello, ad Equitalia Giustizia S.p.A., ma, sembrerebbe, non inviata all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni 72nel caso di condanna dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche le indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario, al pari delle spese di spedizione per la notificazione degli atti, siccome anticipate dall’erario ai sensi dell’articolo 107,comma 3,d.P.R. n.115 del 2002, devono essere recuperate in via forfettaria ai sensi dell’articolo 205 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella misura prevista dal decreto ministeriale del 10 giugno 2014, n. 124.”

La stessa ministeriale in commento, a conferma dell’operato delle cancellerie, però “ritiene non chiaro” se “il secondo decreto del 2014, emanato in attuazione dell'art. 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 come sostituito dall'art. 67 della legge n. 69 del 2009, abbia implicitamente abrogato il decreto del 2002 riferito alle sole spese per indennità di trasferta...".

Abrogazione di cui non vi è traccia nella relazione illustrativa al citato decreto ministeriale del 10 giugno 2014 n. 124.

Relazione illustrativa, richiamata espressamente nella circolare in commento, che nell’affrontare l’evidenziata criticità da conto dei criteri utilizzati per la determinazione delle (negli importi) spese forfetizzate .

Importi ” di cui alla tabella A” in cui , per il richiamato indirizzo ministeriale del 6 febbraio 2018 “si è tenuto conto del costo medio del processo penale avanti al tribunale ordinario (i dati statistici contengono anche gli importi dei ricorsi relativi alle sentenze dei giudici di pace), individuato sulla base dei dati statistici in possesso del Ministero della giustizia, relativi agli importi complessivi delle somme anticipate dallo Stato per le tipologie di spesa per le quali è previsto il recupero in misura fissa forfetizzata.

Importi, quindi, che “suddivisi per il numero complessivo degli imputati” hanno consentito di “determinare un costo statistico medio di euro 17,37 per la fase requirente e di euro 39,69 per la fase giudicante.”

Giungendo così ad individuare “una quota base minima, pari ad euro 60, per il calcolo della misura fissa relativa a ciascun grado di giudizio da recuperare nei confronti di ogni imputato condannato.”

Riconoscendo che “tale quota tiene conto anche delle spese, non presenti nei dati statistici di cui sopra, relative al decreto ministeriale 13 novembre 2002, n. 285, con il quale è stata stabilita la misura fissa dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti nel processo penale, a richiesta d'ufficio".

Risultano, quindi, i detti importi forfettari nel processo penale attualmente composti da due elementi, sebbene non distinti, = costo del processo + diritti e indennità di trasferta dell’ufficiale giudiziario e spese di spedizione per le notificazioni degli atti. 73

Spese in argomento che, creando ulteriori difficoltà interpretative, l’articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 214 10 giugno 2014 pubblicato G.U. 27 agosto 2014 n 198 qualifica quali spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

Da quanto sopra appare chiaro come gli Uffici giudiziari, e per essi Equitalia Giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossioni, siano (sarebbero) nella impossibilità oggettiva, nel caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato condannato, di procedere al recupero delle spese forfetizzate per come disposto dalla direttiva ministeriale in oggetto.

A meno che non si voglia ritenere che gli uffici giudiziari o più esattamente il Concessionario 74 debbano (debba) ricavare il quantum da recuperare detraendo dagli importi complessivi delle spese forfetizzate, ex decreto ministeriale n. 214/2014 quelle di cui al decreto ministeriale 283/2002 corrispondenti al punto 3 lettera c) articolo 107 tusg. 75

Ai sensi dell’articolo 204, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, “ le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico”.

Dalla richiamata normativa appare chiaro che, nell’eventuale, recupero nei confronti dell’imputato condannato ai sensi degli articoli 200, 204 e 205, tusg non si può [ non si potrebbe] non tenere conto dell’architettura complessiva del testo unico spese di giustizia e, nello specifico, delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Lo stesso ministero della Giustizia tra l’altro ha sempre 76 limitato il “ recupero delle spese non incluse “ nell’elencazione di cui all’articolo 107 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, confermando, quindi, la non recuperabilità delle spese nello stesso articolo elencate.

Quindi, tutte le spese anticipate elencate espressamente nell’articolo 107 tusg rimarrebbero, anche in caso di condanna dell’ammesso al patrocinio, a carico, dell’Erario.

La criticità evidenziata continua, comunque, ad essere non correttamente ed esaustivamente, affrontato dagli uffici ministeriali di via Arenula .

Gli uffici ministeriali giustizia , infatti, ha sino ad ora risposto ai quesiti in materia 77 focalizzando, in maniera errata, la problematica su diritti e spese dovuti agli ufficiali giudiziari che in quanto espressamente previsti dall’articolo 107 tusg non vanno [ andrebbero] recuperate.

Sulla non recuperabilità degli importi in esame è [ da quel che risulta dai vari uffici giudiziari] il concessionario Equitaliagiustizia 78.

Attualmente si assiste alla , non edificante situazione, che all’invio degli atti da parte delle cancellerie giudiziarie segue [seguirebbe] la restituzione degli stessi da parte del Concessionario che non considera tali importi recuperabili nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

8. criticità nelle procedure civili e penali con entrambe le parti processuali ammesse al patrocinio a spese dello Stato: esclusione recupero

Problematiche interpretative si hanno quando lo Stato anticipa e prenotata a debito le spese ad entrambe le parti processuali , attore e convenuto nel processo civile, imputato e parte civile, nel processo penale.

In questa ipotesi si procede al recupero, con pagamento eseguito a favore dello Stato , nei confronti di parte ammessa soccombente nel giudizio delle spese che lo Stato ha anticipato e/o prenotato alla parte a favore della quale si è risolto, positivamente, il giudizio ?

Pochi, in materia, gli indirizzi dottrinali e le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità.

Giurisprudenza di legittimità, quest’ultima, con indirizzi contraddittori anche se, da ultimo, sembrerebbe essersi consolidato l’indirizzo, specie della giurisprudenza di legittimità penale 79, della non imputazione del pagamento da eseguirsi a favore dello Stato nelle ipotesi in cui entrambe le parti processuali siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato .

In dottrina per l’imputazione del pagamento a favore dello Stato e il recupero anche nei confronti dell’ammesso al patrocinio si segnala quanto riportato in un commentario al testo unico delle spese di giustizia.

Per l’autore del commento, a pagina 140, all’articolo 110 la contemporanea ammissione al patrocinio a spese dello Stato di imputato e parte civile comporterebbe la non applicabilità dell’articolo in commento e il recupero nei confronti del condannato.

Quanto asserito in relazione all’art.110, relativamente al processo penale, è richiamato , a pagina 120, nel commento all’articolo 133 relativamente al processo civile.

Per la giurisprudenza di merito si richiama l’indirizzo, 10 giugno 2011, del Tribunale di Torino80 per il quale “ la previsione del comma 3 dell’ art. 110 del D.P.R. n. 115 del 2002 opera sia quando lo stesso imputato non sia stato ammesso al medesimo beneficio (così come testualmente prevede la norma) sia nel caso contrario..”

Per il Tribunale piemontese “nei casi in cui sia l’imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ci si deve, innanzi tutto, chiedere se operi anche in questo caso il disposto dell’art. 110 comma 3 del dpr 115/02 “.

Giustificando la non estensione dell’articolo 110 nei casi in oggetto in quanto “ la tesi, secondo cui in casi come quello in esame il giudice nulla dovrebbe disporre in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio della parte civile in ragione del fatto che lo Stato provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale sia dell’imputato che della parte civile, non può essere accolta perché costringerebbe lo Stato a pagare tali spese e, al contempo, lo priverebbe di un titolo per potersi rivalere sull’imputato persino nel caso di revoca sopravvenuta dell’ammissione di quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stato “.

Per la giurisprudenza di legittimità con ordinanza del 22 settembre 2020 81 “la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato – se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011).”

I sopra richiamati indirizzi dottrinali e giurisprudenziali 82 paiono disconoscere [o per lo meno non tenere conto della] l’architettura normativa del patrocinio a spese dello Stato per come articolata, normativamente, nel corpo dello stesso testo unico 83.

Poco da commentare in relazione alla [unica] richiamata interpretazione dottrinale.

Nessuna motivazione giuridica, o quanto meno giurisprudenziale e/o di interpretazione ministeriale, viene posta a fondamento di quanto l’autore del commentario asserisce nell’analisi degli articoli 110 e 133 tusg.

L’interpretazione del giudice di merito piemontese appare in palese violazione delle disposizioni sulla legge in generale, articolo 12, ai sensi del quale “ dell’ applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.”

E il legislatore nella normativa in esame ha espressamente previsto il pagamento a carico del solo non ammesso al patrocinio escludendone, per logica interpretativa, il pagamento a favore dello Stato a carico dell’ammesso.

Per nulla afferente la motivazione, a giustificazione del [dovuto] pagamento a favore dello Stato a carico dell’ammesso soccombente nel giudizio nelle situazioni in esame, il palesato pericolo su “l’impedimento di eventuale recupero nel caso di revoca del patrocinio”.

Non considerando il giudicante [vedasi precedente paragrafo 7-a)] che “ la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per spese”. 84

Per gli Ufficio ministeriali giustizia di via Arenula85 “ i criteri che ispirano i due istituti (patrocinio a spese dello Stato e forfetizzazione delle spese processuali penali [ ndr= ma il principio vale per le spese processuali in generali a prescindere dalla natura civile o penale del giudizio] seguono logiche diverse, non sovrapponibili , ed è opportuno mantenerle distinte.”

Risultando con chiarezza che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e quella del recupero delle spese nel processo attengono a piani differenti che solo occasionalmente si intersecano tra di loro.86

La stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito 87 come “ il soggetto già ammesso al patrocinio in conseguenza della revoca smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all’accollo da parte dell’erario delle spese processuali in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento..”

L’indirizzo di legittimità del 22 settembre 2020 sull’obbligo anche della parte ammessa “se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato” viene motivato limitandosi al semplice richiamo di altro indirizzo della Corte stessa ossia alla sentenza n. 7504 del 31 marzo 2011.

Giudizio della Corte richiamato nel quale, in relazione all’appello incidentale presentato dal Curatore dei minori nel procedimento di adottabilità “ …la Corte di Appello…avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti, con riferimento al curatore dei minori, al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione per il giudizio d’appello. “

E’ chiaro come il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale del 31 marzo 2011 sia poco afferente.

Infatti non è dato di sapere se gli appellanti condannati al pagamento a favore dello Stato fossero ammessi o meno al patrocinio a spese dello Stato.

Sicuramente no perché ove lo fossero state NON potevano, a meno di errore di diritto in tale decisione, essere condannate al pagamento di spese , nella specie quella del curatore, a favore dello Stato rimanendo tali spese a carico dell’Erario.

Nel giudizio in esame del giudicante di legittimità del 2011 ci troviamo, infatti, in una procedura, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 nella quale le spese di giustizia 88 sono espressamente regolamentate dall’articolo 143 tusg che prevede le spese anticipate alle parti ammesse al patrocinio.

Articolo 143 tusg per il quale la relazione illustrativa che accompagna lo schema del D.P.R. 115/2002 evidenzia come “La norma in commento, nonostante nella prassi vi siano state incertezze sulla necessità o meno della richiesta di ammissione al beneficio e sulla conseguente pronuncia di ammissione al fine di farne scaturire gli effetti, fa propria la tesi, presupposta dal decreto legge n. 150/2001, secondo cui è necessaria l'ammissione sulla base dei limiti reddituali.

I richiami alla legge base del beneficio (la legge n. 134/2001 incorporata nella parte III del T.U.) si limitano alla necessità della domanda con la documentazione dei requisiti di reddito e alle regole procedimentali relative a tale richiesta. Infatti, nulla autorizza l'estensione delle norme relative al recupero: né il dettato legislativo dell'articolo 75 e della legge n. 134/2001 (che al riguardo non contiene alcun riferimento) né la natura dei giudizi. “

Il richiamato indirizzo dottrinale [l’unico di cui siamo a conoscenza] e gli indirizzi giurisprudenziali, quest’ultimi abbastanza datati nel tempo, che sostengono la tesi del recupero nei confronti di parte ammessa soccombente, come scritto, appaiono poco convincenti e, soprattutto, in palese contrasto con il carattere di normativa speciale del testo unico spese di giustizia.

La dottrina e la, datata, giurisprudenza, indirizzati al pagamento a favore dello Stato anche a carico di parte ammessa al patrocinio non si sono, infatti, attenuti alla, vincolante, interpretazione del dato letterale normativo 89 della “speciale“ disciplina sul recupero delle spese anticipate dallo Stato e del pagamento a suo favore .

Nei richiamati indirizzi ci troviamo, a parere di chi scrive, in palese erronea applicazione di norme di diritto e erroneità di interpretazione del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e, nello specifico, erronea interpretazione, nel contenuto, dell’articolo 110 , nel processo penale e dell’articolo 133 nel processo civile in relazione alla finalità di detti articoli - pagamento in favore dello Stato -espressamente indicato nella rubrica degli stessi articoli.

Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale 90 il Legislatore gode di ampia discrezionalità nel dettare le norme in materia di spese di giustizia .

La giurisprudenza costituzionale ha, in più occasioni 91 , ricondotto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato nell’alveo della disciplina processuale nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate

La scelta effettuata per le disposizioni in esame [esclusione, perché non espressamente prevista, della condanna a carico di parte ammessa] vanno ricondotte nella piena discrezionalità del legislatore e sono vincolanti per dottrina e giurisprudenza sia essa di merito che di legittimità.

Interpretazione che , come più volte ribadito, non può non tenere nel debito conto della , più volte evidenziata, specificità normativa del testo unico spese di giustizia.

E’, quindi, alle disposizioni di cui al richiamato testo unico e, nello specifico, alla normativa regolatrice il patrocinio a spese dello Stato 92 a cui fare espresso e vincolante riferimento per dare soluzione alla criticità in esame.

Si è già avuto modo di accennare al principio della tassatività degli effetti dell’ammissione.93

Per tale principio “.. l'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato[ ndr = per il processo penale ma il principio in esame trova applicazione anche in relazione, nel processo civile, alle spese elencate nell’articolo 131 tusg] e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.

L’applicazione del richiamato principio, tra l’altro di derivazione ministeriale , non può non tenere conto della [ed essere letto ed inquadrato nella ] specificità della normativa del testo unico spese di giustizia.

In particolare non può non tenersi conto del fatto che, se è pur vero che tra gli effetti dell’ammissione non rientrano le spese che lo stato anticipa e/o prenota a debito a favore di altra parte ammessa al patrocinio, è un dato letterale normativo come l’istituto dell’ imputazione del pagamento a favore dello Stato è espressamente regolamentato da normativa che presuppone, o meglio condiziona, il recupero nei soli confronti della parte processuale (imputato condannato nel processo penale e parte soccombente nel processo civile) non ammessa.

In materia di recupero delle spese che lo Stato anticipa come più volte, e giustamente, sottolineato dalle direttive ministeriale giustizia “ il provvedimento del magistrato di condanna alle spese rappresenta il titolo per il recupero”.94

Provvedimento di condanna alle spese 95 e pagamento delle spese a favore dello Stato 96 sebbene disciplinate nello [e dallo] stesso testo normativo operano su due piani diversi e sono soggetti ad una disciplina del tutto autonoma tale da escludere presunzioni di interdipendenza ovvero di necessari derivazioni l’una dall’altra 97.

Quindi, a meno di espressa modifica normativa, gli attuali articoli 110 e 133 tusg nella loro esatta applicazione escludono le ipotesi di recupero nei confronti di parte , imputato o parte processuale, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Esclusione, come già accennato, d’altronde ribadita da , recente, giurisprudenza della Corte di Cassazione 98.

Per i giudici di legittimità “ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'Erario..

Principio quello sopra richiamato che se pur espresso in riferimento ad un processo penale ed in relazione all’applicabilità dell’articolo 110 tusg trova logica, e coerente, applicazione anche riguardo al processo civile e ai margini di applicabilità dell’articolo 133 tusg .

Quanto sopra, infine, a conferma che il principio della soccombenza in relazione al recupero delle spese non può operare tra soggetti , lo Stato e la parte ammessa, al gratuito patrocinio che non sono parti contrapposte.99

 

___________

1 cfr= circolare ministero giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U Premesso quanto sopra, si deve rilevare, come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese tra le spese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi. “

2 circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

3 vedi successivo capitolo 8

4 cfr= relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, commento all’articolo 107

5 cfr= circolare ministero giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U

6 la compensazione riguarda tutte le spese, anche quelle di registrazione, le stesse debbono, quindi, intendersi poste in misura della metà  a carico di entrambe le parti del processo.

7 circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U

8 Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131

9 per un approfondimento dell’argomento rimando a quanto scrivo nella monografia registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali”

10 errore scientemente voluto.. infatti registrando per l’intero e non per la quota prenotata si “scarica” sulla cancelleria l’onere di recuperare l’importo dovuto dalla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

11 La procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario....È quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350

12 non c’è chi non veda chiari motivi di economicità procedurale nella proposta e semplificazione delle attività delle cancellerie giudiziarie.

13 Cassazione Sezione VI civile ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015

14 ai sensi della nota ministeriale giustizia prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo

15 “ si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall’Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell’articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l’ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..”Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n. 16318, 08.02.2011

16 Articolo 205 tusg 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo…..

17 Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005

18 cfr= relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, commento all’articolo 107

19 Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005

20 ai sensi dell’articolo 171 tusg Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo per il pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico

21 ai sensi dell’articolo 106 tusg nel processo penale il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili

22 Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019

23 in Foglio Informativo n. 3/2018 - Funzionario delegato al pagamento - Revoca del patrocinio a spese dello Stato - rifiuto di pagamento - Legittimità – Sussiste provvedimento 29 maggio 2018 prot. n. 108209/U

24 In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” [nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U]. Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010) . Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.

25 ndr = in materia di responsabilità contabile nota ministero della Giustizia DAG n. 206562 del 3.11.2017.

26 i contenuti dei Fogli di Informazione sono disponibili sul sito web del Ministero della Giustizia cliccando, a fondo pagina, sull’icona “risposte per la giustizia civile”

27 nota Ministero della Giustizia DAG.14/06/2018.0121979.U

28 nota Ministero della Giustizia DAG.16/01/2020.007871.U

29 In materia di pagamento delle spese di giustizia “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” ( cfr= ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U

30 cfr = circolare 19 ottobre 2009 prot. n. 127998.U

31 soggetti a decadenza ex articolo 71 tusg

32 per il quale non vi è decadenza per la Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019 “.. favore di tale soluzione depongono innanzi tutto delle precise indicazioni di carattere letterale, occorrendo a tal fine porre a confronto la norma di cui all’art. 83, comma 3 bis, che non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dallo stesso D.P.R. art. 71, che, per l’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni. “ I compensi del Consulenti di parte sono soggetti a ma prescrizione decennale ( cfr Ministero della Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U)

33 ad esclusione dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale

34 spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

35 data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 che abolisce la spedizione del titolo in forma esecutiva ma non l’efficacia esecutiva del titolo stesso potendo l’interessato agire con compia conforme del decreto di pagamento.

36 cfr = circolare 19 ottobre 2009 prot. n. 127998.U

37 DAG 0127998.U del 20.10.2009

38 per i traduttori con l’esclusione di quelli nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale

39 cfr = circolare 19 ottobre 2009 prot. n. 127998.U

40 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019, ha riconosciuto il diritto dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e dei consulenti tecnici di parte (C.T.P.) nei giudizi civili, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a vedersi anticipare, dall’Erario , oltre che le spese, anche gli onorari

41questo il laconico commento l che si legge nella Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

42 nota 16 gennaio 2020 prot. 007871.U

43 Corte di Cassazione sez. I civile sentenza 11 novembre 2011 n. 23635

44 principio confermato in Cassazione Civile ordinanza del 2 ottobre 2018 n. 23972

45 nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 del 08.02.2011 cit.

46 circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

47 nota Ministero dello Giustizia DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020

 

48 Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 del 08.02.2011

49 Nicola Iannello “ ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG cit.

50 circolare DAG.08/02/2011.0016318.U

51 circolare ministero della Giustizia n 9 del 26 giugno 2006

52 Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011 cit.

53 Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 del 08.02.2011 cit.

54 Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011 cit.

55 Nicola Iannello in “ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato”

56 Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011 cit.

57 DAG.12/10/2005. 0023901.U

58 Circolare Ministero della Giustizia DAG.08/02/2011. 0018318.U

59 già richiamata circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

60 Articolo 9 testo unico spese di giustizia

61 Articolo 30 testo unico spese di giustizia

62 Articoli 14 e 30 testo unico spese di giustizia

63 Articoli dal 262 e ss testo unico spese di giustizia.

64 Art. 9 legge 23 dicembre 1999 n. 488

65 Art. 10 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ( Testo Unico Imposta di registro)

66 Articolo 14 Testo unico spese di giustizia punto 1 “ La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”

Articolo 30 Testo unico spese di giustizia punto 1 “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.”

67 Questo comma è stato così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .

68 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014 n. 198.

69 articolo 107 comma 3 lett. c) tusg le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte sono per espressa previsione anticipate dall’Erario.

70 cfr = relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, commento all’articolo 107

71 Ministero giustizia DAG.06/02/2018.0025247.U

72 ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225, in materia di spese di giustizia l’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a è, a far data del 1° luglio 2017, effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione; Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue la sola attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione con il Ministero della Giustizia del 23 settembre 2010

73 Le spese di spedizione,diritti ed indennità di trasferta degli Ufficiali Giudiziari sono regolamentati, in generale, dal Titolo Secondo articoli dal 19 al 39 nonché dagli articoli 31 e 197 DPR 115/02 Testo Unico spese di giustizia .

74 cfr = DPR 115/02 art. 227-bis. (Quantificazione dell'importo dovuto) 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. La convenzione è stata stipulata in data 23 settembre 2010 e rinnovata il 28 dicembre 2017

75 è chiaramente questa una provocazione

76 cfr = circolare Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U

77 DAG.01/04/2019.0069946.U,DAG.06/02/2022.0025247.U e DAG.14/03/2022.0056590.U

78 a seguito di quesito del 16/08/2018 a firma del funzionario giudiziario addetto al settore penale dell’ufficio del giudice di pace di Avezzano indirizzato direttamente al concessionario competente Equitalia Giustizia SpA, viale Tor Marancia n. 4 00147 Roma, quest’ultimo ,in data 11 settembre 2018, ha testualmente risposto: “a seguito di approfondimenti e chiarimenti con organi del Ministero di Giustizia, è stato chiarito che le spese processuali forfettizzate non si recuperano in presenza del patrocinio a spese dello Stato.

79 Cassazione Penale Sez. 5 nn. 33103/2020 e 31533 /2021, Sez. 7 n. 33365/2021

80 Tribunale di Torino III sezione Penale provvedimento del 10 giugno 2011 nella procedura di appello a giudizio del giudice di pace di Torino.

81 l’ordinanza in esame giustifica il proprio indirizzo richiamandosi ad una pronuncia di legittimità del marzo 2011.

82 Gli uffici di cancelleria non sono comunque “vincolati” alle “ sentenze” salvo : a) che l’ufficio stesso non sia parte nel processo art. 2909 codice civile :“ l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” o b) che la decisione giurisprudenziale non sia richiamata in una circolare o nota ministeriale che, in quanto norme interne, vincolano gli uffici.

83 la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti ha “ peculiari connotati pubblicistici” ( Corte Costituzionale ordinanze nn. 387/2004 e 122/2016

84 cfr = nota ministeriale giustizia prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005, “..dalla relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione è costruita come sanzione e, quindi, prescinde da l recupero subordinato alla condanna per spese”.

85 direttiva citata in nota che precede

86 cfr = DAG.01/04/2019.0068946.U

87 per tutte Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668/2019

88Per " Spese di Giustizia" si intendono quelle spese che formatosi nel processo, civile e/o penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, trovano regolamentazione , in relazione al loro ammontare e al soggetto che le liquida, generalmente, anche se per particolari spese (ad esempio quelle relative alla registrazione degli atti) non solo, nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 ( c.d.Testo Unico spese di giustizia) .

89 articoli 110 e 133 tusg rubricati “pagamento a favore dello Stato” dato normativo di cui non tiene conto la richiamata , sentenza di Torino nell’affermare “…che il disposto del comma 3 dell’art.110 T.U. 15.6.2002 n.115, al di là del dato letterale, debba necessariamente operare nei confronti sia dell’imputato ammesso che di quello non ammesso al patrocinio a spese dello Stato..”

90 Cort. Cost. ordinanza n 270/2012 sentenza n. 122/2016

91 cfr = sentenze nn. 270/2012, 81/2017, 97/2019, 47/2020, 80/2020, 1/2021 ; ordinanze n 270/2012, 122/2016, 3/2020

92 Patrocinio a spese dello Stato regolamentato nella parte III, articoli 74 a 141, del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) che riunisce e coordina l'intera materia.

93 Ministero Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U

94 Ministero della Giustizia prot.0016318 dell’08/02/2011 e DAG.14/04/2015.0099543

95 nella forma, ex articolo 171 tusg, del decreto disciplinato dagli articoli 70, 82, 83,115,115 bis,116,117, 118, 168,168 bis, 169 tusg

96 articolo 110 e 133 tusg

97 in argomento il mio lavoro su “liquidazione delle spese processuali in giudizi con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato”

98 Cassazione Penale Sez. 5 nn. 33103/2020 e 31533 /2021, Sez. 7 n. 33365/2021

99 cfr = Cassazione n. 42508/2009