Gratuito patrocinio e compenso al CTU. Incostituzionale l'art. 131 TU Spese Giustizia
Gli onorari e le indennità dovuti a CTU, notai e custodi devono essere, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall’erario. Corte Costituzionale Sentenza n. 217/2019

La Corte Costituzionale Sentenza n. 217 depositata in data 1 ottobre 2019 modifica parzialmente il precedente indirizzo e dichiara incostituzionale l'art. 131 del Testo Unico Spese di Giustizia.
La vicenda parte dall'espletamento di un ATP di una parte ammessa al patronicio a carico dello Stato.
La norma del DPR 115/02 stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato siano prenotati a debito se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali per vittoria della causa conclusiva del giudizio o per revoca dell’ammissione.
Un ATP è un procedimento che non è destinato a concludersi con una pronuncia sulle spese in base all’art. 91 cod. proc. civ. Per consolidata prassi in tal caso l’amministrazione non dà seguito ai decreti di liquidazione in favore dei consulenti tecnici nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato e prenotazione a debito e non sia possibile ottenerne il pagamento a carico delle parti.
Analoga disciplina è disposta per gli onorari del notaio per lo svolgimento di funzioni demandategli (nei casi previsti dalla legge) dal magistrato, nonché per l’indennità di custodia del bene sequestrato.
L'art. 131 prescrive quanto segue:
ART. 131 Effetti dell'ammissione al patrocinio
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
Il terzo comma prevede per gli onorari dovuti al CTP e al CTU la prenotazione a debito se non è possibile ottenere il pagamento dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.
Quindi la prenotazione a debito risulta possibile solamente dopo il tentativo di recupero del credito.
Secondo la Corte Costituzionale tale norma " ... risulta però viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente".
E ancora: "L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario".
Conclude con la seguente dichiarazione di incostituzionalità:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario;
Per un approfondimento vedi:
"CTU e CTP, liquidazione dell’onorario nel patrocinio a carico dello Stato: un approfondimento"
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza n. 217 dep. 01/10/2019
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