Divieto dei patti successori e prospettive di riforma
il diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori rinunciativi
Le modifiche operate dal legislatore al Libro II c.c.
1. Le modifiche operate dal legislatore al Libro II c.c. - 2. I patti successori nel sistema codicistico – 3. I patti successori in Europa - 4. Prospettive di riforma
Il libro secondo del codice civile, disciplinante la materia delle successioni a causa di morte, presenta, nella sua parte iniziale, due disposizioni dal tenore lapidario: l’art. 457 c.c. dispone che «l’eredità si devolve per legge o per testamento», mentre il successivo art. 458 c.c. (rubricato “divieto dei patti successori”, come risultante dalla novellazione apportata dalla legge n. 55/2006 introduttiva agli artt. 768-bis seg. c.c., dell’istituto del patto di famiglia”) dispone: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta”.
1. Le modifiche operate dal legislatore al Libro II c.c.
Il Libro II del Codice Civile è stato oggetto di ridottissime modifiche da parte del legislatore successivamente alla sua entrata in vigore.
S. Rodotà già nei primi anni ‘70 (1) asseriva che il diritto successorio era entrato in crisi, ritenendolo ormai “irrilevante” nelle dinamiche circolatorie correnti se raffrontato ad altri circuiti di distribuzione della ricchezza, come il contratto.
Indubbiamente, il diritto ereditario italiano mostra il peso degli anni: a parte gli adeguamenti resi necessari in conseguenza della caduta del regime fascista (d.r.l. n. 25/1944 e d. leg. lgt. n. 287/1944), e in seguito, con la riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975), le successive novelle legislative hanno interessato solo marginalmente o di riflesso il diritto successorio, e precisamente gli adattamenti collegati alle riforme in materia di filiazione ovvero la legge 184/1983 e la legge 219/2012.
Solo due recenti interventi si segnalano come significativamente innovativi dell’originario ordito del Libro II: la riforma degli artt. 561 e 563 cod. civ. (art. 2, comma 4-novies, lett. a, d. l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005, e art. 3 l. n. 263/2005). L’art. 563 c.c. ha ridimensionato la portata dell'azione di riduzione, rendendola inidonea a colpire i beni alienati dal donatario dopo il decorso di un ventennio dalla trascrizione della donazione, in assenza di un atto di opposizione del coniuge e dei parenti in linea retta, notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa.
Corrispondente salvezza è prevista dall’art. 561 c.c. per pesi ed ipoteche da cui il donatario od il legatario possa aver gravato gli immobili, se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione.
Altro vitale istituto inserito nell’ordito codicistico riguarda l’istituto dei “Patti di famiglia per l’impresa”, introdotto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 agli artt. da 768-bis a768-octies (nuovo Capo V-bis al Titolo III relativo alla divisione ereditaria), nel tentativo di recepire le raccomandazioni comunitarie e di predisporre strumenti che permettano di garantire la stabilità dell’assegnazione dell’azienda o delle partecipazioni. (2)
La disciplina del nuovo istituto si pone espressamente quale deroga al divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 c.c., consentendo una regolamentazione pattizia della successione relativa all’azienda o alle partecipazioni societarie di famiglia a favore di determinati soggetti al di fuori del testamento o delle regole della successione legittima e comunque, protetta da eventuali azioni di riduzione (3): non a caso, questo è il tenore letterale dell’art. 768-quater comma 4 c.c., che testualmente afferma che «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».
Si delinea così un nuovo tipo di contratto a finalità successoria, inteso, quale fattispecie negoziale comportante una sorta di “successione anticipata” nel patrimonio del soggetto disponente.
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Bibliografia
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S. Rodotà Ipotesi sul diritto privato, in Il diritto privato nella società moderna, Il Mulino, 1971, 13 ss.
2) Il riferimento si intende compiuto, in particolar modo, nei confronti della Raccomandazione della Commissione Europea 94/1069/CE del 7 dicembre 1994, la quale, preso atto che «ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione», e che «le ripercussioni negative sul tessuto economico» erano da considerarsi particolarmente gravi, in quanto non dovute alle forze di mercato in sé per sé considerate, ma «ad un’insufficiente preparazione della successione e all’inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale», faceva espresso invito, agli Stati membri, a «sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita», nonché a provvedere affinché il diritto di famiglia ed il diritto successorio «non possano mettere in pericolo la continuità dell’impresa». Su detto intervento degli organi comunitari, si veda, per tutti, CALÒ, Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?, cit., pp. 217 sgg.
3) Si veda F. TASSINARI, Il Patto di Famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali. I quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2006, p. 156; G. PETRELLI, La nuova disciplina del “patto di famiglia”, in Riv. notariato, 2006, LX, p. 416; contra G. OBERTO, Lineamenti essenziali del patto di famiglia, in Fam. e dir., 2006, 4, p. 148.