Doveri Deontologici dell’Avvocato e relative Sanzioni Disciplinari
Doveri e Deontologia dell'Avvocato e le relative sanzioni disciplinari. Tabelle esplicative.
Doveri e Deontologia dell'Avvocato
Doveri e Deontologia dell'Avvocato
L’articolo 3 della L. 247/2012 sancisce i principi sui quali si deve fondare la professione forense, ovvero autonomia, indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.
L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.
L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5 della L. 247/2012.
Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare.
Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Codice Deontologico Forense è stato approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio Nazionale Forense ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.
Il Codice Deontologico delinea in primis la funzione dell’avvocato come colui che deve tutelare, in ogni sede, il diritto alla liberta', l’inviolabilita' e l’effettivita' della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio, che deve vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
Il Codice, nei suoi 73 articoli, fornisce i principi di comportamento a cui si deve attenere nella vita e nella professione, come di seguito meglio descritto.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e ai praticanti, nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi, ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
L’Avvocato italiano all’estero è tenuto al rispetto sia delle norme deontologiche italiane sia di quelle estere. Le norme deontologiche italiane devono essere rispettate dall’Avvocato estero stabilito in Italia.
Il Codice Deontologico riprende i principi cardine di ogni libera professione, come affermati altresì dal Codice Deontologico Europeo e da altri, statuendo:
- il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo, e comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
- responsabilità per quanto commesso, sotto la sua direzione o incarico, da associati, collaboratori e sostituti.
- dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza nell’esercizio della professione.
- dovere di adempiere fedelmente il mandato ricevuto, con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia
- dovere di segretezza e riservatezza, nell’interesse del cliente e della parte assistita.
- dovere di competenza e, pertanto, di costante aggiornamento professionale e formazione continua.
- obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali, oltre agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
- è consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti, purché le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, siano trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
- dovere, nei rapporti con gli organi di informazione, di ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. Solo con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
- generale dovere di correttezza verso i terzi, i colleghi, le istituzioni forensi e la magistratura.
Lo stesso Codice Deontologiche dispone che la potestà di applicare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, spetta agli Organi disciplinari.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
La sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento, e deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
Vi sono quattro tipi di sanzioni disciplinari secondo l’articolo 22 del Codice, e precisamente:
a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro,
oltre ad una serie di circostanza in forza delle quali le sanzioni possono essere aumentate o diminuite.
Dal secondo al sesto titolo, il Codice Deontologico disciplina una serie di doveri, con relative sanzioni, disciplinando i seguenti settori:
- rapporti con il cliente e con la parte assistita (titolo I, artt. 23 - 37),
- rapporti con i colleghi (titolo II, artt. 38 - 45),
- doveri dell’avvocato nel processo (titolo III, artt. 46 - 62),
- rapporti con terzi e controparti (titolo IV, artt. 63 - 68),
- rapporti con le istituzioni forensi (titolo V, art. 69 - 72).
Nelle Tabelle seguenti i doveri e sanzioni per ciascun area.