Garanzia legale e commerciale di conformità
Diritto del Consumatore: la garanzia legale e quella commerciale di conformità del prodotto venduto al consumatore.
Il quadro normativo di riferimento
Il 23 ottobre 2005 entrava in vigore il c.d. Codice del Consumo (D.Lgs n. 206/2005) riorganizzando la normativa posta a tutela del consumatore.
Gli articoli 128 ss del Codice del Consumo stabiliscono gli obblighi a carico del venditore e i diritti del compratore nei contratti di compravendita di beni di consumo sotto il profilo della garanzia legale per vizi.
La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo non deve essere confusa con la garanzia per vizi prevista dal Codice Civile agli articoli 1490 ss cc. Queste due tipologie di garanzia, pur tutelando entrambe l'acquirente dai possibili vizi o difformità riscontrabili nel bene compravenduto, hanno un diverso ambito di applicazione poiché la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo trova applicazione esclusivamente nelle compravendite in cui il venditore aliena il bene nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale e il compratore acquista il bene per scopi estranei a tali attività.
Da ultimo è indispensabile un'ulteriore precisazione, la garanzia per vizi può essere legale o convenzionale. La garanzia legale è quella il cui contenuto viene determinato dalla legge, si tratta, ad esempio, della garanzia disciplinata dal Codice Civile o dal Codice del Consumo; la garanzia convenzionale, invece, costituisce una tutela aggiuntiva rispetto a quella minima prevista dalla legge. Tale tutela aggiuntiva costituisce una prestazione di carattere volontario che può essere pattuita contrattualmente tra consumatore e venditore o può essere offerta gratuitamente dal produttore o dal venditore. La garanzia convenzionale non può in nessun caso sostituire o limitare la garanzia legale.
Ambito di applicazione degli artt. 128 ss Cod. del Consumo
La disciplina in materia di garanzia legale di conformità del D.Lgs. n. 206/2005, di cui in questa sede si tratta, si applica a contratti aventi ad oggetto beni di consumo, nello specifico:
- contratti di vendita
- contratti di permuta
- contratti di somministrazione
- contratti di appalto
- contratti di opera
- contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare e produrre.
Ai fini del corretto inquadramento della normativa in oggetto è necessario svolgere alcune precisazioni terminologiche:
- per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile, ad esclusione:
- dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti ad opera della autorità giudiziaria;
- acqua e gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinate.
- per consumatore si intende la persona fisica che acquista beni di consumo per scopi estranei ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Gli acquisti effettuati nell’ambito di una di queste attività, con l’indicazione della partita IVA, sono perciò esclusi dalla applicazione della garanzia legale di conformità contenuta agli artt. 128 ss Cod.cons.
- per venditore si intende la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale, utilizza uno dei contratti in precedenza elencati.
La disciplina relativa alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale per i beni di consumo si applica anche ai beni di consumo usati.