Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile : decorrenza degli effetti dell’ammissione anche in relazione alle spese di notifica degli atti introduttivi del giudizio, criticità, rimborso

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Decorrenza degli effetti dell’ammissione e disparità temporale

 

2. la decorrenza degli effetti dell’ammissione e disparità temporale: la soluzione della Corte di Cassazione e del Ministero della Giustizia

A risolvere i dubbi interpretativi relativi alla disparità temporale degli effetti, dubbi derivanti dalla “natura dell’organo deputato all’ammissione” e alla “discrezionalità” nei tempi di decisione da parte dello stesso, è intervenuta la Corte di Cassazione [Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729].

Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari di avvocato per l’attività prestata a favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, la Corte ha ritenuto che “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile”.

Veniva quindi afferma il principio che, “ anche nel processo civile l’individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato , in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza… ”.

La Suprema Corte aveva, inoltre, evidenziato che “dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio , è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa.... non possono essere escluse le spese legali inerenti attività antecedenti all’atto introduttivo del giudizio anche se queste sono state svolte prima della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

In linea con il sopra citato indirizzo l’ulteriore pronuncia, Cassazione Civile sezione III sentenza numero 24723 del 23.11.2011, ai sensi della quale “..devono considerarsi «giudiziali» anche quelle attività stragiudiziali, che ‘‘essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè svolte in esecuzione di un mandato alle liti ‘‘ .

È stato , in particolare, riconosciuto il diritto al compenso per l’attività svolta dal difensore per la transazione della controversia instaurata, la Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza numero 9529 del 19.04.2013, confermando la sanzione disciplinare inflitta dal CNF ad un avvocato che dopo aver ottenuto per la propria assistita il PSS, aveva chiesto un compenso deducendo che fosse riferibile ad attività stragiudiziale, ha rimarcato come “l’attività stragiudiziale svolta nell’interesse dell’assistito non è ammessa al patrocinio e, pertanto, il relativo compenso resta a carico del cliente; al contrario, quando l’attività è svolta in vista della successiva azione giudiziaria, essa va ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato.”

Queste ultime decisione della Corte di Cassazione hanno trovato applicazione, da parte della giurisprudenza di merito [ cfr =Tribunale di Firenze decreto del 15 gennaio 2015] in materia di mediazione obbligatoria.

Il giudice di merito ha statuito la “ possibilità di ammettere il patrocinio a spese dello Stato per l’attività prestata nella mediazione obbligatoria che si sia svolta prima del giudizio di cui costituisca condizione di procedibilità o nella pendenza di esso (quindi anche se demandata dal giudice) , se non si sia conclusa con esito conciliativo.

La fase di mediazione è sicuramente coperta dal provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati anche se la relativa istanza sia presentata dopo la conclusione negativa della mediazione perché gli effetti del provvedimento di ammissione retroagiscono alla fase pregiudiziale .”

Riassumendo la Suprema Corte ha non solo statuito sulla decorrenza degli effetti individuandoli al momento della presentazione dell’istanza ma ha esteso tali effetti anche a tutte le attività propedeutiche e necessarie all’instaurazione del giudizio.

L’indirizzo della Corte di Cassazione, relativamente alla decorrenza temporale degli effetti del patrocinio a spese dello Stato, veniva recepito dal Ministero della Giustizia che, con nota del 17 ottobre 2014 [DAG.17/10/2014.0138763.U] e, successiva, circolare del 14 luglio 2015 [DAG.14/07/2015.013148.U], ha ritenuto “corretto operare in conformità all’orientamento espresso dalla Suprema Corte” disponendo “opportuno uniformare l'attività degli uffici giudiziari all’ orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione”.

 

3. punti di criticità nell’indirizzo ministeriale e giurisprudenziale.

La soluzione adottata dal Ministero, in adeguamento all’indirizzo della Corte di Cassazione, è, vista, e non a torto, come una forzatura a quello che è il disposto normativo.

Infatti solo per il processo penale l’ articolo 109 del Testo Unico spese di giustizia ne dispone la decorrenza “dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza..”

Per i procedimenti civili la normativa in oggetto, come già detto, ne individua, invece, il momento, ai sensi dell’ articolo 126 Testo unico spese di giustizia “dalla data di accoglimento dell’istanza da parte del Consiglio Ordine” e , ai sensi dell’articolo 131 punto 1 ”per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa , alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dalla Stato.

Lo stesso Ministero della Giustizia d'altronde nella circolare DAG 14/07/2015.0103148.U ha “rappresentato”, che “ pur in mancanza di una espressa disposizione normativa in materia, questa Direzione Generale ritiene opportuno uniformare l’attività degli uffici giudiziari all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la conseguenza che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio possano decorrere dal deposito dell’atto introduttivo in cancelleria.”

Le cancellerie degli uffici giudiziari, da più parti, hanno lamentato che individuare il momento di decorrenza dal deposito dell’istanza anziché dall’accoglimento avrebbe dovuto comportare, da parte del Ministero della Giustizia, un preventivo e vincolante coinvolgimento dei Consigli degli Ordini degli Avvocati sulla obbligatorietà e tempestività da parte degli stessi di informare gli uffici di cancelleria, non gravando quindi quest’ultime di ulteriori incombenze, non solo della presentazione dell’istanza [ su questo punto gli uffici stanno ovviando chiedendo alla parte di produrre copia dell’istanza con la prova dell’avvenuta presentazione al competente consiglio dell’Ordine Avvocati] ma , e in relazione agli indubbi riflessi di natura fiscale, sull’esito dell’istanza specie se non accolta non lasciando tale incombenza a carico delle parti.

Il richiamato indirizzo ministeriale si è infatti limitato a statuire che La cancelleria dovrà in ogni caso accertare che l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio sia stata regolarmente depositata, presso il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, prima del deposito dell’atto introduttivo, sebbene il relativo provvedimento di ammissione non risulti ancora emanato.

Da ciò discende che dal momento del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, le spese della relativa procedura potranno essere annotate sul foglio delle notizie in base ai criteri stabiliti dalle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

In caso di rigetto dell’istanza di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura di riscossione degli importi non versati così come annotati sul foglio delle notizie.”