Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile : decorrenza degli effetti dell’ammissione anche in relazione alle spese di notifica degli atti introduttivi del giudizio, criticità, rimborso

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Decorrenza degli effetti dell’ammissione in relazione alle spese di notifica

 

 

4. la decorrenza degli effetti dell’ammissione in relazione alle spese di notifica nelle more dell’ammissione

Ma non tutte le problematiche avevano trovato soluzione con le direttive ministeriali, nota del 17 ottobre 2014 [DAG.17/10/2014.0138763.U] e, successiva, circolare del 14 luglio 2015 [DAG.14/07/2015.013148.U], .

Tra queste quella relativa al pagamento di spese e diritti di notifica dell’atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell’ipotesi in cui l’istanza di ammissione sia stata depositata al competente Consiglio dell’Ordine ma non si è ancora ottenuta delibera di ammissione.

Problematica, quest’ultima, affrontata con indirizzo ministeriale del 13 settembre 2016 [DOG.13/09/2016.0123372.U].

Gli uffici ministeriali sono partiti dall’assunto che “Diversamente dalla disciplina adottata per le cancellerie civili, per le quali l’Amministrazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 – secondo cui “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.. per gli Uffici NEP tale soluzione non può trovare accoglimento..”

Alla base della motivazione per quanto sopra ” In primo luogo, l’Ufficio NEP all’atto della presentazione dell’atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.”

Per la ministeriale in oggetto, inoltre, “A differenza della cancelleria che – qualora non venga emanato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il giudizio richiesto – provvede ad attivare l’iter procedurale per il recupero delle spese occorse nelle more dell’emanazione del predetto provvedimento ai sensi della precitata normativa del Testo Unico delle spese di giustizia, l’Ufficio NEP – in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio – è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all’atto notificato in regime di esenzione..”

Impossibilità ad attivare la, eventuale, procedura di recupero dovuta, per il Ministero, al fatto che “... avendo definito la natura dell’atto al momento della sua iscrizione nel registro cronologico informatico GSU WEB – nel caso di specie, come atto esente – che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche per inserire spese addebitate alla parte in un secondo momento per la ragioni di cui sopra, ipotesi che qualora fosse praticabile avrebbe ripercussioni sullo stato della contabilità mensile dell’Ufficio NEP interessato.”

Giungendosi alla conclusione che “la parte richiedente la notifica di un atto facente (ndr=??) di un giudizio per il quale è stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all’Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati interpellato”.

 

5. punti di criticità nell’indirizzo ministeriale in relazione alle spese di notifica nelle more dell’ammissione

Non condividiamo la soluzione cui è pervenuto l’Ufficio ministeriale.

In primo luogo di facile contestazione è l’inciso contenuto nella circolare secondo il quale : “l’Ufficio NEP all’atto della presentazione dell’atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.”

Ai sensi del testo Unico spese di giustizia e, nello specifico, per gli articolo 107 e 108, processo penale e, per quel che più ci interessa ai fini del presente lavoro, per l’articolo 131, processo civile, nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte privata l’unica spesa “esente” è, solo e limitatamente al processo penale ai sensi della richiamata disciplina di settore, il rilascio di copie.

L’ammissione di parte privata al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile NON prevede spese esenti, ma, ex articolo 131 Testo Unico spese di giustizia, spese anticipate e/o spese prenotate a debito.

Al più l’articolo 33 del Testo Unico spese di giustizia, in materia di notifica, ha introdotto l’ulteriore voce “ dell’assorbimento della spesa”

Infatti ai sensi del punto 1 dell’articolo 33 “ Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

Prevedendosi comunque al punto 3 del richiamato articolo 33 che “ Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito”

Sempre nel processo civile, inoltre, l’articolo 131, punto 5, Testo Unico spese di giustizia , tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede che “ sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte”

Normativamente, quindi, come avremo modo di approfondire ulteriormente nel prosieguo, anche negli Uffici NEP in materia processuale civile, e ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 ( testo unico spese di giustizia) vige la tripartizione, relativamente alle spese, in : a) anticipate dalla parte, ex articolo 8, 27 e 34 , b) anticipate dall’Erario, ex articolo 131, punto 5, e, non da ultimo, c) quelle prenotate a debito ex articolo 131, punti 2 e 3, a queste voci aggiungiamo, come detto, ex articolo 33 punto 1 quella dell’assorbimento della spesa.