Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile : decorrenza degli effetti dell’ammissione anche in relazione alle spese di notifica degli atti introduttivi del giudizio, criticità, rimborso

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Modalita' di rimborso delle spese anticipate per la notifica

 

6. punti di criticità nell’indirizzo ministeriale in relazione alle modalità rimborso delle spese anticipate per la notifica nel caso di ammissione

Relativamente, e nello specifico, al rimborso delle spese per la notifica anticipate dalla parte per come disposto dalla circolare ministeriale, le prime criticità attengono al fatto che non vengono specificate le modalità con le quali si dovrebbe procedere a detto rimborso.

Nella materia inerente le spese di giustizia, la normativa in vigore rende difficile, se non addirittura impossibile, il rimborso delle spese per come genericamente rappresentato nella circolare : “.... riservandosi (ndr= parte privata) di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell’emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati interpellato”

Punto essenziale del problema è : come dovrebbe procedere la “competente cancelleria” al rimborso visto che in proposito nulla statuisce la direttiva ministeriale ?

Improbabile il rimborso nelle attuali modalità relative alle spese di giustizia.

Ai sensi della circolare Ministero della Giustizia del 6 maggio 2009 [DAG.06/05/2009.0062708.U] “Le spese di giustizia, una volta liquidate ai sensi del D.P.R. n 115/02, vengono pagate tramite Funzionari Delegati ai quali questa Direzione Generale provvede ad accreditare periodicamente i fondi in bilancio”

Nessun rimborso potrà, a parere dello scrivente, essere effettuato per tramite il Funzionario Delegato considerato che l’eventuale pagamento a rimborso da parte di quest’ultimo, nella fattispecie in esame, non è previsto da nessuna norma.

Attuabili le modalità con le quali si è proceduto sin ora nelle ipotesi di rimborsi per erronei pagamenti o per pagamenti non dovuti ?

Macchinoso, e necessario di provvedimento integrativo, legislativo e/o ministeriale, l’eventuale richiesta di rimborso con, e nelle, modalità con le quali si chiedeva, prima della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze [Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze –Ufficio XI- prot. 135371 del 26 ottobre 2007] , il rimborso del contributo unificato erroneamente pagato o il cui pagamento non era dovuto [ Nota Ministero della Giustizia prot. n 1/3230/VF/41 del 2 marzo 2005] ai sensi della quale una volta accertati i requisiti al rimborso lo stesso veniva effettuato da parte della Direzione Provinciale dei servizi vari competente per territorio

Necessario di provvedimento integrativo, legislativo e/o ministeriale, ove si optasse per il sistema di rimborso previsto attualmente per somme di natura non tributaria [ note Ministero della Giustizia DAG.28/10/2008.014215.U, DAG.16/10/2009.0126665.U, DAG.16/10/2009.0126665.U] estendendone in questo secondo caso logicamente anche la restituzione per i pagamenti non effettuati con F23.

Procedure di rimborso quelle sopra descritte che comporterebbero, in ogni caso, da parte del Ministero, necessariamente una integrazione alla circolare in oggetto.

 

7. rimborso : soluzioni alternative all’indirizzo ministeriale

Rappresentate le difficoltà relative alle modalità di rimborso di quanto dalla parte anticipato applicando, allo stato, l’indirizzo ministeriale, altre potevano, invece, essere le soluzioni adottabili.

Nell’immediato della pubblicazione dell’indirizzo in oggetto da più parti fu indicata la soluzione di considerare la spesa in questione una spesa "viva".

E, in quanto spesa “viva”, da documentare alla fine del grado di giudizio, al momento, cioè, della richiesta da parte dell’avvocato al giudice di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

Tale prospettata soluzione è resa impraticabile dal fatto che la normativa in vigore in materia di gratuito patrocino non contempla le spese di notifica quali voci dell’onorario dell’avvocato, collocandole, ex articolo 131 punto 5, tra le spese prenotate a debito.

A parere dello scrivente una soluzione, conforme a normativa vigente, sarebbe quella di “estendere” l’effetto della circolare del 14 luglio 2016 relativa alle cancellerie anche agli Uffici Notifiche.

Non se ne vedono, infatti, gli impedimenti.

Non certamente quelli, richiamati dalla ministeriale, e relativi al registro informatico GSU WEB , “che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche”, registro che, quale strumento a supporto, è, logicamente ed ovviamente, adattabile alle nuove esigenze.

Né quelli riguardanti la circostanza che l’Ufficio NEP all’atto della presentazione dell’atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo – a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato – alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”

Onestamente non abbiamo capito a quale “registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115” si faccia riferimento.

Gli unici registri, in materia, previsti dal richiamato Testo Unico spese di giustizia che conosciamo sono quelli espressamente elencati nell’articolo 161 dello stesso Testo Unico, e nello specifico : a) registro delle spese pagate dall’Erario; b) registro delle spese prenotate a debito; c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito

Come “ermetica”, non sapremmo come diversamente definirla, appare la frase “... a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato..

Nel sistema normativo in vigore, anche per gli Uffici NEP, come già accennato, oltre alle spese esenti, ad esempio quelle previste dal punto 2 dell’articolo 31 DPR 115/02 che non attengono certamente all’istituto del gratuito patrocinio, e con pagamento a carico della parte privata ex articolo 197 DPR 115/02, esistono, analogamente agli Uffici di Cancelleria, spese anticipate e spese prenotate a debito.

Tipologia di spesa, quelle prenotate a debito, inerenti a diritti e indennità di trasferte, che, in applicazione di legge, nelle richieste di parte già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli Uffici Notifiche annotano, nel relativo registro, e trasmettono, ex articolo 280 DPR 115/02, alle cancellerie competenti per tramite foglio notizie per l’eventuale e futuro recupero.

Il Decreto 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, relativamente ai registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari indica nella tabella riportata dall’articolo 1 per gli Uffici NEP il registro “spese prenotate a debito mod 2/B/SG” [per le cancellerie vi è invece il mod. 2/A/SG]

Ai sensi della circolare Ministero della Giustizia n. 9 del 26 giugno 2003 “il registro delle spese prenotate a debito da porre in uso presso l’ufficio NEP è finalizzato a seguire le sorti delle spese degli atti con prenotazione a debito.

Il modello realizzato prevede, oltre all’indicazione del “ Settore” (penale o civile) l’individuazione di due fattispecie di atti che possono dar luogo alla prenotazione a debito: l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il processo in cui è parte una pubblica Amministrazione”.

Non si vedono quindi eventuali motivazioni ostative a che per le spese di notifica, diritti e indennità di trasferta, nella fattispecie in esame, nelle more di ammissione, siano, da parte degli Ufficiali giudiziari, annotate quali spese prenotate a debito.

E, dopo l’annotazione nello specifico registro, trasmesse, con foglio notizie, alla cancelleria per quanto di ulteriore competenza, compreso anche il, normativamente previsto, recupero in caso di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.

Nessun motivo ostativo, inoltre, appare imputabile a presunte difficoltà legate al recupero delle spese.

Infatti, sebbene la circolare in oggetto riporti che “..l’Ufficio NEP – in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio – è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all’atto notificato....”, il Testo Unico spese di giustizia nel processo civile, articolo 208, sia relativamente alle spese anticipate che a quelle prenotate a debito, a prescindere dall’ufficio dove si producono, indica quale ufficio competente al recupero la cancelleria del giudice il cui provvedimento è passato in giudicato.

Quanto sopra sostenuto per le spese prenotate (diritti ed indennità di trasferta) trova applicazione anche per le eventuali spese di spedizioni (spese postali) anticipate e necessarie alla notifica nella fattispecie in esame.

Queste verranno anticipate all’atto del pagamento da parte dell’Ufficiale giudiziario all’ufficio postale , annotate nel relativo registro modello 1/B/SG e trasmesse con foglio notizie alla cancelleria civile competente per il futuro ed eventuale recupero.