Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali criticità e recupero alla luce degli orientamenti ministeriali

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Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali criticità e recupero alla luce degli orientamenti ministeriali

 

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"Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali"

 

 

 

Il testo qui sotto riportato è il vecchio testo del vademecum, superato dalla nuova guida di cui al link qui sopra.

 

Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali: criticità e recupero  alla luce degli orientamenti ministeriali

a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente Ministero della Giustizia

 

INDICE

a) premessa

 

b) le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

- individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito

- provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una

pubblica amministrazione e nei casi di equa riparazione e riparazione per ingiusta detenzione

- provvedimenti giurisdizionali in giudizi con una o più parti

ammesse al patrocinio a spese dello Stato

-provvedimenti, civili e penali, con condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

-atti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento

 

c) registrazione a debito

- ufficio competente a chiedere la registrazione

- registrazione a debito a seguito di segnalazione della Agenzia delle Entrate

- registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio

- modalità per la registrazione a debito

- individuazione della parte obbligata nell’ipotesi di cui

all’articolo 59 lettera d)

- registrazione a debito:termini, decadenza, prescrizione

- responsabilità in materia di registrazione a debito

 

d ) recupero della spesa prenotata a debito

- aspetti generali: principio di solidarietà passiva

- ufficio competenza al recupero

-recupero in giudizio con parte è ammessa al patrocinio:

aspetti generali e ipotesi di compensazione

-recupero in giudizio con parte Pubblica Amministrazione::

aspetti generali, ipotesi di compensazione procedure per equa riparazione e per ingiusta detenzione

- recupero in giudizio in cui parte è il fallimento:

aspetti generali e ipotesi di compensazione

- recupero nelle ipotesi di condanna al risarcimento del

danno derivante da fatto costituente reato( art. 59 lett. d )

 

 

N.B. = Nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 sarà indicato con Testo Unico imposta di registro e il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 sarà indicato con Testo Unico spese di Giustizia.

 

 

a) premessa

La registrazione degli atti giudiziari 1 è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa 2 ma indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole diramazioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate 3.

Specifiche, ed oggetto del presente lavoro, problematiche si hanno, in particolare, quando la registrazione dei provvedimenti giudiziari avviene con “pagamento” a carico dello Stato.

Pagamento che si attua per mezzo dello specifico strumento della prenotazione a debito 4.

Con l’istituto della prenotazione a debito si ha la registrazione del provvedimento senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute 5 .

Imposte prenotate a debito che, una volta determinate nel loro ammontare [ = liquidazione dell’imposta] da parte dell’Agenzia delle Entrate, verranno “annotate” da parte delle Cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento nel modello 2/A/SG per gli uffici giudiziari 6, e contestualmente annotate nel foglio notizie 7.

Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito “ il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta….”.8

Particolari criticità, nell’istituto in esame, si manifestano :

a) al momento della registrazione (ufficio tenuto e termini);

b) al momento della individuazione del soggetto a carico del quale si registra a debito;

c) al momento dell’individuazione se sussistono o meno i presupposti di legge per il recupero di quanto prenotato a debito da parte dello Stato;

d) al momento dell’individuazione dei soggetti tenuti al rimborso di quanto lo Stato abbia prenotato a debito.

All’attività di recupero in materia da parte degli uffici giudiziari che necessiterebbe di una normativa più chiara specie nelle ipotesi di contemporanea esistenza in giudizio di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, o di queste e una Pubblica Amministrazione.

 

________

1 I provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a registrazione nel caso di “definizione anche parziale del giudizio” nel senso che sono soggetti a registrazione i soli provvedimenti “che intervengono nel merito del giudizio” (risoluzione agenzia delle entrate 20 settembre 2007 n 257/E, risoluzione agenzia delle entrate 9 maggio 2001 n 45/E e circolare ministero delle finanze n 8 del 22 gennaio 1986) inoltre in materia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti il provvedimento non è soggetto alla registrazione (risoluzione agenzia delle entrate n 263 del 21 settembre 2007).

2 In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ) e il D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 ( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ). Da segnalare in materia la modifica normativa operata ai citati Decreti Presidente della Repubblica dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158, modifiche in vigore a far data del 1 gennaio 2016.

3 Gli Uffici ministeriali giustizia prot.76541 del 14 aprile 2021 hanno evidenziato, a seguito delle continue segnalazioni ispettive, come, ad esempio, in materia di rigetto della domanda le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa Agenzia delle Entrate in sede centrale.

4 lettera s) articolo 3 D.P.R. 30 maggio 2020 n. 115 (testo unico spese di giustizia) : “ prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”.

5 circolare Agenzia delle Entrate n 13/E del 23 marzo 2004 che se anche relativa, nello specifico, alla ipotesi di cui alla lettera a) trova applicazione in tutte le ipotesi previste dall’articolo 59 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

6 registri in uso informatico nel programma SIAMM

7 Foglio Notizie art. 280 Testo Unico spese di giustizia.. Come sottolinea la circolare Min. Giust.,Dip. Aff. Giustizia Ufficio I n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 : Il foglio delle notizie è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l’elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l’esatta quantificazione del credito da parte dell’ufficio responsabile del recupero. Tale esigenza, ovviamente, è presente in ogni fase di giudizio. Per la circolare ministeriale del 27/06/2003 n 9, “poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.”Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.

8 risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015