Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali
Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali criticità e recupero alla luce degli orientamenti ministeriali
Recupero della spesa prenotata a debito
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"Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali"
Il testo qui sotto riportato è il vecchio testo del vademecum, superato dalla nuova guida di cui al link qui sopra.
d ) recupero della spesa prenotata a debito
- aspetti generali, principio di solidarietà passiva
Attività di recupero delle spese processuali “ per essere azionata dalla cancelleria dell‘ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali “ 1, costituendo , i provvedimenti giurisdizionale “titolo della riscossione.” 2
Nell’evidenziare che le prenotazioni a debito hanno finalità meramente contabili i relativi importi saranno recuperati solo in presenza del presupposto della condanna della parte privata mentre non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato. 3
Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia 4 “ nel foglio delle notizie 5 dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.
In materia di provvedimento registrato a debito vale il principio 6 di solidarietà passiva tra le parti.
Chi ha adempiuto “può comunque esercitare l’azione di regresso, ai sensi dell’articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d’imposta su di esse gravante…” 7.
Quando parte processuale è una pubblica amministrazione, o parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, opera sia la specificità relativa alla materia relativa alla registrazione dei provvedimenti 8 sia quella relativa alla specifica materia per come disciplinata dal testo unico spese di giustizia.9
Tutte le parti del giudizio sono, quindi, tenute al pagamento dell’ imposta di registro in osservanza al principio 10 che le parti del processo sono obbligate in solido alla corresponsione dell’ intera imposta di registro.
In virtù di tale principio l’Agenzia delle Entrate può chiederne il pagamento indifferentemente ad una delle parti processuali.
La parte alla quale viene inoltrata la richiesta è tenuta al pagamento dell’intera imposta richiesta, fatta salva la possibilità, nelle ipotesi previste dalla legge, di chiedere [azione di rivalsa] all’altra parte di restituire tutta, o quota in caso di compensazione, la somma versata.
E’ lo stesso provvedimento giurisdizionale definitivo della controversia che consentirà di agire nei confronti di parte soccombente per rientrare della cifra pagata, poiché, avendo condannato parte soccombente al pagamento integrale, o in quota, delle spese giudiziali conseguenzialmente impone alla stessa parte [ soccombente] anche il pagamento della tassa di registrazione che è considerata proprio spesa di lite secondo la norma generale 11.
Come meglio vedremo nel prosieguo del lavoro nelle ipotesi di registrazione a debito ex lettera d) comma 1 art. 59 testo unico imposta di registro ai fini dell’obbligo del pagamento dell’imposta di registro, deve ritenersi non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all’ articolo 57 testo unico imposta di registro.
- Ufficio competente al recupero delle spese
Per il Ministero delle Finanze 12 sono gli “uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito”, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto “ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione” 13.
Anche per il Consiglio di Stato 14 in relazione alla competenza al recupero nelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) “… il nuovo Testo Unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari…”
Sulla stessa linea gli Uffici del Ministero della Giustizia per i quali “ in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario “15.
Identica soluzione interpretativa si ricava al Paragrafo 1, lett. b) della Relazione Tecnico - Amministrativa al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 155 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la quale chiarisce: “Sono rimaste in vigore le norme sul recupero delle spese e delle pene, da parte dei cancellieri come agenti della riscossione, e quelle sull'ufficio registro, come ufficio per l'incasso del riscosso e per il pagamento delle spese anticipate, mentre con le riforme generali dal 1996 in poi la riscossione e i pagamenti relativi alle spese di giustizia, uniformate alle altre entrate patrimoniali dello Stato, sono stati attribuiti ai concessionari”.
All’individuazione della competenza al recupero da parte delle Cancellerie Giudiziarie 16 concorre, quindi, il d.p.r. n. 115 del 2002 il quale :
a) all’art. 208 lo identifica come “ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione” e
b) all’art. 213, attribuendogli la competenza in ordine alla “iscrizione a ruolo” dell’imposta, lega tale potere alla scadenza del “termine computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento”, con prova evidente sulla competenza (invito di pagamento) per l’esercizio della azione di recupero.
Per il Consiglio di Stato 17 "non appare, infatti, fondata l'obiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.
Proprio le disposizioni della Parte VII del Testo Unico, riguardanti le "riscossioni", e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra cui quelle relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo "connesse" al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.
In quest'ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Testo Unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile "se non diversamente stabilito in modo espresso".18
Per stabilire quale sia l’ufficio di cancelleria competente al recupero delle spese processuali si ha quale riferimento l’articolo 208 del testo unico spese di giustizia ai sensi del quale:
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione.19
Con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia 20 sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale.
L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale 21, ha assunto, per determinazione ministeriale 22, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI” .
Gli Uffici ministeriali giustizia hanno, inoltre, risolto 23 la problematica più volte segnalata da diversi uffici giudiziari relativa all'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.
Per gli Uffici di via Arenula “ il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett. d) DPR 131/86 allorché la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).
Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.
La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali“.
Per quanto sopra esposto in tema di individuazione del Cancelliere quale organo deputato al recupero dell’imposta di registro prenotata a debito permane [a carico degli Uffici di cancelleria] anche quando parte processuale sia una Amministrazione dello Stato [diversa dall’amministrazione giustizia per la quale la cancelleria opererebbe in ogni caso come organo periferico] che sia risultata vincitrice nella controversia processuale ?
Nella prospettata ipotesi per il recupero delle spese processuali prenotate a debito e/o l’ulteriore fase di recupero è di competenza dell’Amministrazione Pubblica 24 “ ..interessata..” alla quale “.. copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'amministrazione che si è costituita in giudizio,ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U…”25 .
L’indirizzo ministeriale sopra richiamato 26 stabilisce inoltre che “..tale adempimento [trasmissione del foglio notizie] dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito…
Il richiamo espresso all’imposta di registro prenotata a debito starebbe a significare che le pubbliche amministrazioni dovrebbero recuperare anche le spese prenotate a debito per la registrazione?
Sulla base del principio 27 enunciato dall’Avvocatura dello Stato 28 dal Ministero delle Finanze29 e dal Consiglio di Stato 30 nello stabilire l’onere a carico delle cancellerie anziché delle Agenzie delle Entrate del recupero di quanto prenotato a debito, principio che si può riassumere nel ..visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali…per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni..” riteniamo che, anche per evidenti ragioni di economia procedurale, nel caso in esame valgano le stesse regole ossia che siano le Amministrazioni Pubbliche parti vittoriose in causa a recuperare oltre alle spese prenotate a debito a loro favore durante il processo anche l’imposta di registro prenotata a debito.
- recupero in giudizio in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: aspetti generali e ipotesi di compensazione
Competente al recupero nel caso di prenotazione a debito è, come visto, l’ufficio recupero crediti secondo le regole dei cui all’articolo 208 testo unico spese di giustizia.
Nel caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’importo della sentenza prenotata a debito ai sensi dell’articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro andrà recuperata nei confronti di parte abbiente risultata soccombente.
Titolo per il recupero è, ex articolo 208 testo unico spese di giustizia, il provvedimento che definisce il giudizio.
L’ art. 133 Testo Unico spese di giustizia - Pagamento in favore dello Stato – dispone che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”
Il Ministero della Giustizia 31 pone l’accento sulla opportunità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”.
Nessun recupero nelle ipotesi di una Amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .
Nel caso in esame , infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte “…. il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.” 32
Viceversa vi è titolo, salva diversa statuizione da parte del magistrato che definisce il giudizio, per il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente in giudizio nei confronti di Amministrazione Pubblica parte processuale 33.
Tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, il rapporto è regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 codice di procedura civile nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, dall’ articolo 541 codice di procedura penale.
Il rapporto tra le parti la cui regolamentazione è codicistica e il principio generale del testo unico spese di giustizia , articoli 131 , per il processo civile e 107 , per il processo penale, ai sensi del quale l’ammissione produce effetti solo riguardo le spese che necessitano al non abbiente fanno si che per la regola della soccombenza anche parte ammessa sia tenuta a sostenere le spese del giudizio di controparte imposta di registro compresa.
Stesso criterio vale nel caso in cui le parti processuali , attore e convenuto, siano entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato: l’Erario ha diritto di recuperare nei confronti di parte soccombente [pur se ammessa anch’essa al patrocinio] di quanto anticipato e/o prenotato a debito a favore di parte vittoriosa ammessa al patrocinio.
In materia è auspicabile, a livello normativo, un intervento che permetta una più incisiva tutela del non abbiente in piena applicazione dei principi costituzionali di cui all’articolo 24, comma terzo, legge Costituzionale 34.
Nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” 35, quindi nel caso in esame la registrazione rimane a carico dell’Erario e nessuna azione di recupero può essere effettuata a meno di [eventuale] revoca del patrocinio stesso 36 ex articolo 136 Testo Unico spese di giustizia.
Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese 37, “ le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.”38
In materia di registrazione dei provvedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato opera l’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale “ nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge “.
Le varie Agenzie delle Entrate applicando l’articolo 59 lettera a) testo unico spese di giustizia provvedono , all’atto della ricezione del provvedimento, alla registrazione per l’intero importo ,disapplicando 39 la parte dell’articolo 132 testo unico spese di giustizia ai sensi del quale l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa.
Nell’ipotesi in questione dovrebbe invece, a parere di chi scrive essere a carico dell’Agenzia delle Entrate , escluso i casi in cui sia parte diversa dalla parte ammessa al patrocinio a chiedere la registrazione , a registrare a debito per la metà a favore dell’Erario e ad agire per la rimanente metà nei confronti della parte privata. 40
- recupero in giudizio cui parte è Amministrazione dello Stato: aspetti generali, ipotesi di compensazione, procedure per equa riparazione e per riparazione per ingiusta detenzione
Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 (testo unico sull'imposta di registro) dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».
Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui agli articoli 132 e 158 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, all’art. 158 ,comma 1, stabilisce che “Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:(…); c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; (…)”.
L’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro “deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa”41.
Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell’art. 158, sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore 42.
Nelle ipotesi di registrazione a debito di sentenze relative a controversie in cui è parte l amministrazione dello Stato ex art 59 lettera a) testo unico imposta di registro “ il recupero viene eseguito nei confronti della parte soccombente secondo le statuizioni del giudice in merito alle spese” 43 .
Nessun recupero va fatto nelle ipotesi di una amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .
Nel caso in esame , infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale della la Suprema Corte 44 “…. il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa.”
l'Agenzia delle Entrate in caso di soccombenza di una pubblica amministrazione ha precisato che: “ …in un giudizio civile in caso di soccombenza di un'amministrazione dello Stato e conseguente condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la registrazione della sentenza avviene mediante l'istituto della prenotazione a debito. Attenzione però, se il cancelliere non ha richiesto la registrazione a debito e l'ufficio dell'Agenzia ha notificato alla parte privata un avviso di liquidazione con la richiesta di pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza è la stessa parte privata che deve presentare istanza di autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso…”45.
Recuperabili, come precedentemente scritto,46 invece le spese di registrazione, con le altre spese prenotate a debito, a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In materia di giudizi in cui è parte una pubblica Amministrazione le maggiori criticità interpretativi hanno riguardato, la corretta applicazione dell’istituto della prenotazione a, nell’ipotesi in cui i procedimenti si concludano con la compensazione delle spese di giudizio 47.
Ai sensi dell’art. 159 testo unico spese di giustizia nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio “…se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione 48, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte 49; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte”.
Inquadrato correttamente l’istituto della prenotazione a debito nelle ipotesi di compensazione 50 delle spese gli uffici giudiziari non dovranno procedere a nessuna attività di recupero atteso che la quota a carico della parte privata andrà riscossa dall’Agenzia delle Entrate.51
Per l’Agenzia delle Entrate 52 “ ….nel caso di compensazione delle spese di lite in un giudizio in cui è parte un'amministrazione dello Stato: il cancelliere deve richiedere la registrazione della sentenza con prenotazione a debito per la metà o per quota di compensazione dell'imposta,la parte privata deve procedere al pagamento della propria metà dell'imposta di registro.”
In relazione alle competenze delle cancellerie giudiziarie il Ministero della Giustizia 53 richiamando le disposizioni già impartite 54 ha precisato che “…sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito..” 55.
I provvedimenti a seguito di ricorso per equa riparazione e di riparazione per ingiusta detenzione rientrano, come visto, nelle ipotesi di registrazione ex lettera a) dell’articolo 59 testo unico imposta di registro.
Sia per i provvedimenti in materia di equa riparazione che di riparazione per ingiusta detenzione si applicano gli stessi principi sia in materia di registrazione sia in materia di (eventuale) recupero.
Nessuna azione di recupero nelle nei casi di accoglimento dei ricorsi 56 con contestuale condanna dell’Amministrazione Pubblica 57.
Recupero da effettuarsi in caso di rigetto dei ricorsi.
Nel caso di rigetto “…con provvedimento passato in giudicato della domanda…l’imposta prenotata a debito sarà recuperata ..in capo al ricorrente..” 58.
Diversa , stranamente vista la [analoga] natura dei due istituti, la disciplina in materia di recupero in caso di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Per il Ministero della Giustizia 59 la direttiva dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2005 n. 86 “… fa riferimento alle sole ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione che accolgono il ricorso ( con condanna alle spese o compensazione delle spese ) oppure ancora alle ordinanze con rigetto della domanda e condanna alle spese….
Che invece nell’ipotesi di rigetto totale della domanda per ingiusta detenzione, definito con il ‘’nulla per le spese’’ o ‘’inammissibile’’ ( Ministero dell’economia e delle finanze non costituito) non sembra sia corretto l’invio dell’ordinanza all’Ufficio del Registro con conseguente prenotazione a debito dell’imposta relativa…
…Orbene alla luce di quanto procede e tenuto conto del tenore delle disposizioni citate in normativa , si può affermare che i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna.
Pertanto nel caso delle ‘’ordinanze di rigetto totale e nulla per le spese’’ come pure di ‘’inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale’’ questa Direzione generale esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all’Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopra indicati..” .
Competente, comunque, all’ eventuale recupero, sia nel caso di equa riparazione che nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione, è la cancelleria della Corte di Appello innanzi alla quale si è tenuto e definito il procedimento ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia .
- recupero nei giudizi in cui parte è il fallimento: aspetti generali e ipotesi di compensazione
Nella procedura fallimentare trova applicazione l’articolo 146 del testo unico spese di giustizia.
La sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione 60, l’imposta di registro è prenotata a debito.61
Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire con prenotazione a debito.
L’articolo 59 lettera c) Testo Unico imposta di registro è specifico nel limitare la registrazione alla procedura fallimentare escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.
Nel fallimento trova applicazione l’art 146 con quel che ne consegue anche con riferimento alla somma dovuta a titolo di registrazione a debito , somma da recuperarsi solo in presenza di attivo fallimentare . 62
Diverso il caso del giudizio ordinario in cui è parte il fallimento.
Il recupero di quanto registrato a debito, in caso in cui il fallimento risulti vincitore nel giudizio, avverrà a carico di parte soccombente e nelle misure ordinarie a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale si è definito il giudizio 63.
In caso in cui il fallimento risulti soccombente le spese prenotate a debito a suo favore quindi anche l’eventuale imposta di registro andranno annotate, a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale la causa ordinaria si è conclusa, nel foglio notizie che andrà trasmesso alla cancelleria del giudice fallimentare per l’eventuale recupero in caso di attivo fallimentare.
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula, con direttiva del 21 gennaio 2021 64 “.. appare infine opportuno che le cancellerie civili, all’esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.”
- recupero nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86).
Si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) 65 testo unico sull’imposta di registro”.. le sentenze [ civili 66 e penali 67] con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato..”68 nonché “…le ordinanze di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato.."69
La registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 lettera d) del Testo Unico imposta di registro “…va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato”70
Ricevuta in restituzione la sentenza “… è il Cancelliere che deve procedere a recupero delle imposte nei confronti della “parte obbligata al risarcimento del danno..”.71
Nel caso in esame , come hanno avuto modo di precisare i giudici di Legittimità, l’imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno" 72 .
Nella materia in esame, ai fini dell’obbligo del pagamento dell’imposta di registro, deve ritenersi non applicabile il principio della solidarietà tra le parti processuali di cui all’ articolo 57 testo unico imposta di registro73.
Per la Corte Costituzionale 74 “.. la ratio dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio.
Nei casi in esame dunque, gli Uffici procedono alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo d.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso d.P.R..
…. col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.” 75 .
Anche per la giurisprudenza di legittimità “…l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno…e,in applicazione dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 D.P.R. 131/1986..” 76
Competente al recupero, come in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito, è l’ Ufficio giudiziario per come individuato ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia.
Per il principio di tassatività nel processo penale 77 e per il combinato disposto di cui agli articoli 107 e 108 testo unico spese di giustizia queste spese vanno recuperate anche nei confronti dell’imputato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula 78 “…è certo che l’articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato , altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale o civile, della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.
La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato.”
Nelle ipotesi di cui all’articolo 59 comma 1 lettera d) testo unico spese di giustizia l’ufficio giudiziario lo Stato non è parte processuale e “…non si sostituisce al predetto soggetto in favore del quale è emessa la statuizione, ma si pone quale unico immediato creditore dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno…” 79.
Essendo quindi lo Stato estraneo al giudizio quindi unico immediato creditore dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno , le cancellerie provvederanno al recupero nei confronti delle parti a danno delle quali è stata disposta la prenotazione a debito stessa a prescindere dalle statuizioni relative alla compensazione, totale o parziale, delle spese contenute in sentenza.
Eventuali compensazioni 80, totali o parziali, rientreranno infatti tra i rapporti delle parti processuali 81 dovendo la cancelleria provvedere al recupero dell’intera somma prenotata a debito.
___________
1 circolare Ministero della Giustizia dell’08/02/2011, prot. n.0016318
2 rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
3 cfr. Cass. sez. III, 18.4.2000 n. 5028; sez. I, 22.4.2002, n. 5859, Comm. Trib. reg. Lazio 23.5.2000
4 circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j)
5 per il foglio delle notizie vedasi la precedente nota n. 7
6 art. 57 testo unico imposta di registro
7 Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre 2008.
8 articolo 59 lettera a) testo unico imposta di registro
9 art. 108 lettera c) testo unico spese di giustizia e art. 131 comma 2 lettera d) testo unico spese di giustizia
10 art. 57 testo unico imposta di registro
11 rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
12 Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e Circolare n. 16 del 30 marzo 1989
13 prima della riforma di cui al testo unico spese di giustizia il recupero delle imposte prenotate a debito veniva effettuato con una nota di pagamento compilata dal cancelliere ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 1 del DPR 131/1986 ( che rinviava al R.D. 3282/1923 sul gratuito patrocinio) e dall’art. 43 del codice di procedura civile
14 provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
15 circolare prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
16 con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi, negli uffici giudiziari, gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI”
17 parere n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004
18 risibile e per nulla condivisibile la “giustificazione” secondo la quale “visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali ..per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni morali conseguenti a reato” . in proposito vedasi Marilena Cerati “ il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 178-180
19 comma così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .
20 il 30 giugno 2002
21 L’attività di recupero è stata tradizionalmente curata, prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia, dai servizi del Campione penale e del Campione civile. Il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall’erario, ufficio campione era quindi l’ufficio addetto alla tenuta e gestione di tali registri.
22 da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U
23 Circolare Ministero Giustizia DAG 25/01/2006.0009512.U
24 Ministero della Giustizia DAG19/07/2011.0007630.U
25 circolare n 9 del 26 giugno 2003
26 circolare n 9 del 26 giugno 2003
27 che come detto non condividiamo non essendo supportato in diritto ma da presunzione di “connessione per convenienza”
28 parere n. 4900 dell’11 dicembre 2003
29 Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 e Circolare n. 16 del 30 marzo 1989
30 provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 richiamato in circolare Ministero Giustizia prot 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004.
31 Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
32 Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583
33 ricordiamo infatti che per effetto dell’ammissione vengono anticipate e prenotate a debito le sole spese che occorrono alla parte ammessa per la difesa o per agire in giudizio. Parte ammessa quindi, per il principio di soccombenza ex art. 91 cpc, tenuta al pagamento delle spese di parte vittoriosa nel procedimento giurisdizionale.
34 Autorevole dottrina in materia ha evidenziato come“ la contraddizione più grande sarebbe quella che lo Stato, dopo aver garantito l’accesso gratuito alla giustizia nel rispetto dell’articolo 24 della Carta Costituzionale , ricacci il non abbiente nella indigenza in nome del potere-dovere sociale di recuperare quanto sborsato” cfr Nicola Iannello “ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG
35 circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U
36 Nota ministero Giustizia prot. (1) 128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005. Dalla Relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che “la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..”
37 la compensazione riguarda tutte le spese, anche quelle di registrazione, le stesse debbono, quindi, intendersi poste in misura della metà a carico di entrambe le parti del processo.
38 circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U
39 errore scientemente voluto.. infatti registrando per l’intero e non per la quota prenotata si “scarica” sulla cancelleria l’onere di recuperare l’importo dovuto dalla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
40 non c’è chi non veda chiari motivi di economicità procedurale nella proposta e semplificazione delle attività delle cancellerie giudiziarie.
41 circolare Ministero della Giustizia con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE .
42 “ quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio, si ritiene che la compensazione riguardi anche le spese di registrazione…( cfr = Cass. sent. 2500/2001 del 21.02.2001).
43 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995
44 Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583
45 La precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12)
46 nella parte del lavoro che riguarda la registrazione a debito con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
47 Il giudice può decidere per la compensazione delle spese processuali solo nei tre casi specifici indicati dal codice di procedura civile , articolo 92 codice di procedura civile purché ne dia adeguata motivazione nella propria sentenza.(Cass. sentenza 12 gennaio 2017 n. 591
48 Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito” .
49 Se la parte privata non si attiva per il pagamento della propria quota dell’imposta di registro, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi ( accertamento dell’imposta)
50 in materia anche Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U
51 “…..nell’ipotesi di procedimenti nei quali è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale.Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro. La quota residua di imposta dovrà, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale. Qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà alla notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati…” Agenzia delle Entrate risoluzione 95/E del 19 novembre 2015
52 anche tale precisazione si è avuta nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, dove l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle spese di registro nel caso di giudizi civili. Il Sole 24 ore del 4.2.2019 pagina 12.
53 Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U
54 Ministero della Giustizia circolare n 9 del 26 giugno 2003.
55 non si capisce la precisazione in considerazione che l’annotazione sul foglio notizie è finalizzata al recupero e nel caso in esame la compensazione esclude il recupero stesso.
56 “ non si procederà a nessun recupero nell’ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l’irragionevole durata del processo..” circolare 23 marzo 2004 n. 13/E Agenzia delle Entrate
57 come principio generale quanto enunciato da ultimo dalla Corte di Cassazione Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583 “il giudice non può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa”.
58 circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate
59 DAG.28/11/2018.0237277.U
60 In materia fallimentare e concorsuale in genere richiamiamo : sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare – vi è l’obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002; Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentare – vi è l’obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006 per la risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86 ; ;Decreto di omologazione del concordato preventivo – vi è l’obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007);sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)
61 articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002
62 "nella procedura fallimentare la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il quale, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero v delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento . Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, nella procedura fallimentare alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario; se vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. Alla luce di quanto sopra…..non essendoci valido titolo per il recupero, non si debba procedere ad alcuna attività di recupero…. ad eccezione del caso di revoca del fallimento (art. 147, D.P.R. n. 115/2002) [Ministero Giustizia 26 giugno 2003, n. 9, 1 aprile 2005 n. 1/4168/U/44, nota senza numero del 15 aprile 2005 e 30 marzo 2012, n. 46124/U ].
63 per tramite il relativo Ufficio recupero crediti che invierà la richiesta recupero al Concessionario Equitaliagiustizia.
64 Ministero della Giustizia DAG.22/01/2021.0013688.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021.
65 “…al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna..”. risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.
66 “ .. l’imposta di registro debba trovare applicazione quando la sentenza civile liquidi anche il danno morale,........ poiché i danni non patrimoniali, tra cui il danno morale, costituiscono una voce specifica del risarcimento dovuto, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59, lettera d) citato.” nota n. 1670/99/U, in data 21 giugno 1999, del Miri. Giustizia, Aff. Civ.
67 “…si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile.” Circolari Ministero Giustizia n. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, , n 12 del 30 giugno 1995, n 9 del 3 settembre 1997 , eprot. n 1/6160/U n 9 del 30 giugno 1998 e Circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44.
68 nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999
69 circolare Ministero Giustizia n 5 del 10 novembre 1999
70 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952
71 “…Nella fattispecie, secondo la interpretazione della norma resa dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 16 del 30 marzo 1989, ribadendo quanto già contenuto nella Circolare n. 37 del 10 giugno 1986 (in ordine alla disciplina previgente e non mutata a seguito della riforma), ove si afferma testualmente che sono gli “uffici di Cancelleria competenti a recuperare la relativa imposta prenotata a debito”, dovendo gli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) attenersi soltanto “ai loro compiti istituzionali relativi alla esecuzione della formalità di registrazione. In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario..” (circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37, parere Consiglio di Stato n. 4900/03 del 11 dicembre 2003 e circolare 1° marzo 2004, senza numero del Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia ).
72 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952
73 “la norma ha , quindi, escluso il principio di solidarietà nel pagamento dell’imposta nei confronti del danneggiato , prevedendo che il soggetto inciso sia esclusivamente il condannato al risarcimento danni” Agenzia delle Entrate n. 7807 del 21 gennaio 2015
74 che si è espressamente richiamata agli atti parlamentari che hanno portato all’approvazione del nuovo testo unico imposta di registro per come si legge in sentenza n 414 del 18 luglio 1989
75Corte Costituzionale sentenza n. 414 del 18 luglio 1989
76Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 13/04/2021), n.9618
77 Ministero della Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U
78 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995
79 circolare 18 novembre 1989 n. 8/2533/17.Q.87./III
80 quando la sentenza stabilisce la compensazione delle spese di giudizio, si ritiene che la compensazione riguardi anche le spese di registrazione[ Cass. sent. 2500/2001 del 21.02.2001].
81 il principio di solidarietà dell’imposta prevista dall’articolo 57 testo unico imposta di registro esplica i suoi effetti per le finalità tributarie e il principio processuale della soccombenza ex articolo 91 codice di procedura civile consentirà alla parte vittoriosa di recuperare quanto eventualmente dalla stessa pagato a titolo di imposta di registro.