Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali criticità e recupero alla luce degli orientamenti ministeriali

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Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

 

b) le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

 

- individuazione degli atti soggetti a registrazione a debito

Per individuare, in generale, quali atti giurisdizionali scontano l’imposta di registro ci si attiene, con non senza problematiche applicative, a quanto previsto dagli articoli articolo 37 e dall’articolo 8 (tabella Allegata) del Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 [NB= nel prosieguo del lavoro riportato con testo unico imposta di registro] 1 .

Anche nell’ambito della registrazione degli atti giudiziari, così come avviene per la registrazione degli atti tra privati il pagamento di quanto liquidato dall’Agenzia delle Entrate costituisce la forma ordinaria di registrazione.

Per l’articolo 16 del testo unico imposta di registro, infatti, la registrazione della sentenza è eseguita previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio. 2

Vi sono però alcune tipologie di provvedimenti giurisdizionali in cui l’Agenzia delle Entrate, previa specifica richiesta degli Uffici giudiziari, procede a registrare [ cfr= liquidare] senza il contemporaneo pagamento dell’ imposta dovuta.

Le ipotesi di registrazione con prenotazione a debito sono, espressamente, previste dalla normativa vigente dall’art. 59 del testo unico imposta di registro.

L’articolo 59 del T.U. imposta di registro “….enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. È una norma di carattere eccezionale che deve essere applicata nei limiti previsti e con le modalità indicate dalla legge , sotto la personale responsabilità di quanti (rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, cancellieri, procuratori delle parti e parti stesse) intervengono, ciascuno per le proprie funzioni , nell’attività richiesta per la registrazione stessa” 3 .

Ai sensi nell’art. 59 del testo unico imposta di registro si registrano a debito, senza contemporaneo pagamento dell’ imposte dovute:

a) le sentenze, «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato 4 e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del (patrocinio a spese dello Stato) quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze 5 che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Nelle sopra elencate ipotesi il Legislatore ha, quindi, ritenuto opportuno derogare al generale meccanismo di applicazione dell’imposta, privilegiando esigenze diverse.

Nei casi di cui alle lettere a) quello di non gravare immediatamente con l’imposta sulle amministrazioni dello Stato parti in causa o sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di cui alla lettera c), non gravare sulla una procedura fallimentare in corso.

Nel caso di cui alla lettera d) di non imputare il pagamento dell’imposta alla vittima di un fatto costituente reato che abbia ottenuto dall’Autorità giudiziaria un provvedimento di condanna al risarcimento del danno subito, facendo, in caso di accoglimento della domanda del danneggiato, prevalere non le ragioni di ordine fiscale ma motivi etico sociali 6.

Per l’ Amministrazione finanziaria, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera d) dell’articolo in commento, “… il motivo dell'introduzione di tale norma si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico-morali, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio…” 7.

Soggette a registrazione le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile 8.

La circolare del ministero delle Finanze del 4 luglio 1989 9 nello statuire che “ sono soggette a registrazione a debito le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva “ sembrava potesse essere interpretata “ nel senso che l’obbligo di registrazione riguardasse soltanto le sentenze penali che contengono la liquidazione di una provvisionale e non anche quella di mera condanna generica.” 10.

Per il Ministero della Giustizia 11 anche “ le sentenze penali di condanna generica al risarcimento dei danni, nelle quali il valore economico della prestazione non è espressamente determinata , devono essere assoggettate all’imposta di registro in misura fissa”.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula 12 “..ciò in quanto il giudice penale nel comminare una condanna generica al risarcimento del danno incide su un rapporto di natura esclusivamente civilistica .

E’ stato posto l'interrogativo se possa darsi una lettura estensiva del termine 'sentenze' di cui all'art. 59 lett. d) testo Unico imposta di registro .

Per il Ministero della Giustizia 13 , il termine “sentenze” nella richiamata normativa “…è atta a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all'art. 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l'efficacia di sentenza..”.

Diversamente 14 ..la sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000 si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del D.Lgs 274 del 2000non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né in un provvedimento si accertamento nei confronti delle parti , ma dichiara estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del giudizio non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2 della Tabella ,allegata TUR”.

Soggetta a registrazione in termine fisso la conciliazione, nell’ambito del processo penale, che contenga accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti nel caso in cui il rimettente si sia costituito parte civile e in cui l’accordo patrimoniale intervenuto tra le parti definisca anche solo parzialmente la causa civile innestata nel processo penale 15.

 

- provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui è parte una pubblica amministrazione e nei casi di equa riparazione e riparazione per ingiusta detenzione

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un 'Amministrazione dello Stato, l'art. 59, primo comma, lettera a) testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle impo­ste dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedi­menti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Per il Consiglio di Stato 16 "...occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (art. 59 lett. a).

Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito.

Nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte, di una amministrazione dello Stato".

Per l’Agenzia delle Entrate per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione dettata dal citato art. 59, comma 1, lett. a), del Testo Unico Imposta di registro, che stabilisce che si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato….17 .

Ai sensi dell’ art. 3, lett. q) Testo Unico spese di giustizia “ amministrazione ammessa alla prenotazione a debito è l’amministrazione dello Stato o altra pubblica Amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”18.

E’ fuori da ogni dubbio che i Ministeri rientrino nel concetto di Amministrazione dello Stato di cui al sopra richiamato articolo 3 lettera q) testo unico spese di giustizia.

Per l’individuazione di “ altra pubblica amministrazione” bisogna fare riferimento a specifica normativa in materia o a specifico indirizzo ministeriale.

Sono, ai fini che ci interessano, Pubbliche Amministrazioni :

- le Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del demanio 19 ;

- l’ AG.E.A. ( agenzia per le erogazioni in agricoltura) 20 ;

Non lo sono, sempre in relazione all’istituto in commento nel presente lavoro:

- l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati 21 ;

- l’INAIL quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione, è tenuta ad esempio al pagamento del contributo unificato 22;

- l’INPS quando agisce quale parte in cause ordinarie; nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria, in cui gli atti non sono soggetti alla registrazione, è tenuta ad esempio al pagamento del contributo unificato 23 .

Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali 24 (Comuni, Provincie,aziende sanitarie ecc) e regionali.

Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu­stizia). 25

Ai sensi del primo comma dell'art. 158, comma 1 lettera c) nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pub­blica, è, tra l’altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera a) Testo Unico Imposta di registro .

Se a carico dell'Amministrazione letteralmente sta a significare che la sola presenza dell’Amministrazione pubblica quale parte in giudizio non fa ( non farebbe) scattare in automatico l’istituto della registrazione a debito occorrendo l’ulteriore elemento dato dalla soccombenza in causa della stessa Amministrazione pubblica.

A sostegno di quanto sopra l’indirizzo ministeriale giustizia 26 secondo il quale l’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro “..deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa. “.

Il successivo art. 159 del testo unico spese di giustizia disciplina l’ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che:

a) qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è pre­notata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.

b) nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata inte­ramente dalla parte privata

La, cattiva, lettura del disposto di cui all’articolo 159 ha negli anni portato, negli anni passati , le Agenzie delle Entrate a registrare l’intera imposta a registro “scaricando” sulle cancellerie l’onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.

Ai contrasti tra uffici giudiziari e uffici finanziari ha posto fine la direttiva dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2015 27 ripresa dal Ministero della Giustizia con direttiva del 17 dicembre 2015 28 .

Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che '' nell'ipotesi di procedimenti nei quali è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell' imposta va corrisposta dal ' altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell' articolo 10, lettera e), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’ imposta di registro. Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002”.

I provvedimenti che definisco i giudizi in materia di equa riparazione 29 e di riparazione per ingiusta detenzione 30, rientrano tra le ipotesi di cui alla lettera a) articolo 59 testo unico imposta di registro.

Le ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione 31 , , e di riparazione per ingiusta detenzione 32, , non rientrano, come potrebbe sembrare tra le ipotesi di cui alla lettera d) articolo 59 testo unico spese di giustizia ma tra le ipotesi di cui alla lettera a) del richiamato articolo.

I decreti di equa riparazione sono “.. pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001il ricorso è proposto nei confronti del Ministero della Giustizia..del Ministero della Difesa…del Ministero delle Finanze …del Presidente del Consiglio dei Ministri ..” e pertanto “…rientrano tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito 33..”.

Anche le ordinanze su ricorsi per ingiusta detenzione per il Ministero della Giustizia 34 “..rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con DPR n. 131/1986 e dell’art. 8 comma 1 , lett. b) della tariffa , parte prima allegata al medesimo Testo Unico.

Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio..

le suddette ordinanze rientrano tra i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato per i quali è prevista la registrazione a debito ex art. 59 comma 1 lettera a) del DPR 131/1986..”.

Per l’Agenzia delle Entrate 35 “.. in ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra "(...) i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato (...)" per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, comma 1, lettera a, atteso che la domanda riparatoria viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte d'Appello va notificata al Ministro dell'Economia e Finanze (Tesoro) (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96).

In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare n. 13 del 23 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate, in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo..” .

 

- provvedimenti giurisdizionali in giudizi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello stato

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato nella Parte Terza del testo unico spese di giustizia , articoli dal 74 al 145 36.

L’obbligo di pagamento, da parte dei privati, delle spese occorrenti nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano conosce una importante eccezione, secondo comma dell’articolo articolo 8 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 , “ se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato 37 , le spese sono anticipate 38 dall’erario o prenotate a debito 39.”

Tra le spese prenotate a debito a favore della parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sia nel processo civile che nel processo penale 40 rientra anche l’imposta di registro 41 .

Articolo 8 comma secondo che trova applicazione, in materia di prenotazione a debito, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale 42 sia nel caso in cui la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato 43, sia nel caso in cui la parte civile non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato 44.

Ai sensi dell’ art.. 132 testo unico spese di giustizia “ nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge “.

La non felice disposizione normativa richiamata fa si che le Agenzie delle Entrate provvedano a registrare l’intera imposta a registro a debito , ai sensi dell’articolo 59 lett. a) imposta di registro anche qui “scaricando” sulle cancellerie l’onere di dover provvedere al recupero della quota a carico della parte privata.

Un intervento definitivo e chiarificatore da parte del Legislatore che meglio coordini i due testi unici e degli Uffici ministeriali sarebbe auspicabile.

 

- provvedimenti, civili e penali, che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

La disciplina previgente all’attuale Testo Unico imposta di registro non prevedeva l’ipotesi di registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, ipotesi introdotta dalla normativa vigente con la lettera d) dell’articolo 59 in esame 45.

Per La Corte costituzionale 46 la ratio dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula 47 “…è certo che l’articolo 59 lett. d) DPR del 1986 abbia inserito nella precedente regolamentazione della materia una ipotesi di esenzione tributaria in favore del soggetto danneggiato,altrimenti obbligato alla anticipazione della spesa di registrazione della sentenza a lui favorevole , indipendentemente dalla sede, penale 48 o civile 49, della relativa pronuncia, con conseguente esclusivo recupero delle spese prenotate a debito a carico della parte condannata al risarcimento.

La ratio di tale disposizione non è ispirata a ragioni di ordine fiscale ma a motivi etico sociali, avendo il legislatore ritenuto di dover tutelare, in tal modo, la posizione del danneggiato.”

Il disposto di cui alla lettera d) comma 1 dell’articolo 59 DPR 131/1986 deve essere coordinato con l’ art. 73 DPR 115/2002 comma 2-ter ai sensi del quale : la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Il disposto dell’art. 59, lett. d), del testo unico imposta di registro “va inteso in senso ampio e ricomprende tutti quei fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato” 50.

Ma quale è l’esatto, ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame , significato da attribuire all'espressione "danni prodotti da fatti costituenti reato" ?

La ricorrenza della previsione normativa di cui alla lettera d) art. 59 testo unico imposta di registro presuppone necessariamente l'accertamento giudiziale del reato da parte del giudice penale 51 ?

Alle precedenti domande hanno, e da tempo, dato risposte sia la giurisprudenza che la dottrina.

Col termine generico di sentenze, l’art. 59, lettera d), Testo Unico imposta di registro ci si riferisce sia alle sentenze penali 52 sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. 53 .

 

L’istituto in esame trova applicazione,quindi, anche in assenza di procedimento penale, alle sentenze emesse in sede civile che contengono condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali , ex articolo 2043 codice civile ( risarcimento per fatto illecito) 54, sia non patrimoniali (o morali) 55 derivanti dal fatto illecito 56, nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli artt. 2059 codice civile (che prescrive il risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge) 57, 185 58 e 198 codice penale 59.

Per l’amministrazione Finanziaria “ sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile , ma anche quelle del giudice penale o speciale quando , nello statuire in materia di controversie civili , assumono perciò stesso rilievo agli effetti dell’imposta di registro..”60.

Per l’Amministrazione finanziaria, quindi, “..la sussistenza dell’obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell’ambito del processo penale..” 61.

Per i giudici di legittimità la norma dell’art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato inteso in senso ampio in modo da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale .62

Il potere del giudice civile di “ accertare la sussistenza del reato è riconosciuto anche ove sia intervenuta declaratoria di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato”63.

Anche in caso di estinzione del reato 64 il danno non patrimoniale può essere richiesto addicendo la giurisdizione civile 65.

il provvedimento in grado di appello ex art 578 c.p.p. che dichiara estinto il processo per amnistia o per prescrizione confermando, la condanna al risarcimento danni derivanti da fatti costituenti reato contenuta nella sentenza di primo grado è soggetto a registrazione a debito.66

Il giudice civile, quindi, anche nel caso in cui sia verificata una causa di estinzione dell'azione penale può accertare se un fatto rivesta i caratteri del reato ai fini dell'attribuzione dei danni non patrimoniali.

Si dovrà, quindi come da indirizzo ministeriale del 4 luglio 1989 67, procedere alla registrazione a debito dei provvedimenti giudiziari ascrivibili ad una delle seguenti categorie:

  1. ordinanze penali portanti liquidazione provvisionale;

  2. sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in separata sede e liquidazione provvisionale esecutiva;

  3. sentenze civili che contengono condanna al risarcimento danni allorché si configuri una delle seguenti ipotesi:

- il danno patrimoniale e non patrimoniale oggetto della condanna trova il proprio titolo, secondo la motivazione della sentenza, in un reato accertato precedentemente dal giudice penale;

- l'autore del fatto illecito e' condannato, pur in assenza di procedimento penale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche di quelli non patrimoniali (o morali).

In materia penale “si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato”68.

 

- atti relativi alla procedura fallimentare o in giudizi ordinari in cui è parte il fallimento

Nell’ambito delle procedure fallimentari bisogna tenere conto, ai fini del presente lavoro, sia della procedura fallimentare in senso proprie che è : la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura espressamente disciplinata, dagli articoli 146 e 147 Testo Unico spese di giustizia 69, sia delle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento ipotesi disciplinata dall’art. 144 Testo Unico spese di giustizia.

Nella procedura fallimentare per la sentenza di fallimento, nonché di tutti gli atti della stessa soggette a registrazione 70, l’imposta di registro è prenotata a debito.71

Nelle procedure ordinarie in cui è parte un fallimento si pone il problema se la registrazione del provvedimento debba avvenire o meno con prenotazione a debito.

L’articolo 59 lettera c) Decreto Presidente della Repubblica n. 131/1986 è specifico nel limitare la registrazione alla procedura fallimentare escludendone, quindi, la possibile ipotesi in cui il fallimento è parte in un giudizio ordinario.

L’ipotesi che si potrebbero verificare in un giudizio ordinario con parte il fallimento sono :

- che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio ne chieda la registrazione a debito, o

- che sia l’Agenzia delle Entrate che nella fase della liquidazione chieda il pagamento al fallimento.

La prima delle ipotesi, che sia la cancelleria del giudice ordinario che in presenza del fallimento nel giudizio che ne chieda la registrazione a debito, non ha, a parere di chi scrive, legittimazione normativa a sostegno.

l’articolo 144 T.U. spese di giustizia prevede che “ nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio“.

Come visto l’articolo 59 lettera c) DPR 131/1986 parla di procedura fallimentare che è cosa diversa dal giudizio ordinario in cui è parte il fallimento quindi le spese a cui fa riferimento il richiamato articolo 144 T.U. spese di giustizia non possono che essere limitate a quelle previste e necessarie al giudizio ( contributo unificato, anticipazione forfettaria , diritti di copia oltre le spese anticipate necessarie per onorari di avvocato ed eventuale consulente di parte) .

L’altra ipotesi, ossia quella che sia l’Agenzia delle Entrate a, nella fase della liquidazione, chiederne il pagamento al fallimento trova ( troverebbe) giustificazione nel principio della c.d. solidarietà passiva in riferimento alle imposte di registro ex articolo 57 decreto presidente della Repubblica n. 131/1986 72 .

Ove si verificasse l’ipotesi in argomento la liquidazione a carico del fallimento dovrebbe essere proceduta dalla richiesta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento 73 soggetto a registrazione di registrare a debito 74 e il relativo, ed effettivo pagamento da parte del curatore fallimentare , subordinato, ai sensi del quarto e quinto comma dell’articolo 146 testo unico spese di giustizia alla disponibilità di liquidità nel fallimento.75

 

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1Per una panoramica generale sulla registrazione degli atti giudiziari vedasi il mio lavoro pubblicato nelle riviste Diritto e Giustizia- il quotidiano di informazione giuridica – giovedì 8 febbraio 2012 “registrazione degli atti giudiziari: tabelle riepilogative, leggi e direttive ministeriali” e Diritto & Diritti ( Diritto.it) – giovedì 23 febbraio 2012- sezione diritto processuale civile- “registrazione degli atti giudiziari e tabelle riepilogative ai sensi di legge e direttive ministeriali ” .

2 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

3 Ufficio del Registro di Rossano prot. 1542/1995

4 Ministero della Giustizia circolare DAG.04/11/2013.0145935.U “ motivi di economia procedurale conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l’articolo 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’ amministrazione pubblica.”

5 È stato precisato che il termine “sentenze, a cui fa riferimento la disposizione citata, si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali. Infatti, il giudice civile può essere chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza del reato, al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 codice civile (cfr., Corte Cost. sent. 414/1989).

6 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

7 circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 3

8 circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995, n 9 del 3 settembre 1997 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 e parere del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale degli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario del 7 aprile 1997

9 circolare Ministero delle Finanze n. 310333/89 del 4 luglio 1989

10 Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997

11 Ministero della Giustizia circolare n. 8/2533/17 Ques. 87/111 del 18 novembre 1989

12 Ministero della Giustizia circolare n. 9 del 3 settembre 1997 conf. circolare prot. n. 1/6160/U/44 del 1 giugno 2005

13 Circolare Ministero Giustizia prot. n. 5/99 del 10 novembre 1999

14 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

15 Agenzia delle Entrate risoluzione n 206 del 6 agosto 2009

16 parere n. 1368/96 del 22 ottobre 1996

17 risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015

18“nelle procedure esecutive nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito .... motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell’istituto della prenotazione a debito rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l‘articolo 158 del DPR del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito del’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell’amministrazione pubblica..” nota DAG.04/11/2013.0145935.U Ministero Giustizia

19 circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U

20 risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005

21 nota prot. 7891 /2017 ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze- Direzione della giustizia tributaria – Ufficio III

22 Ministero Giustizia DAG.09/01/2013.0003169.U

23 Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

24 Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879 “..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa dall’amministrazione dello Stato..”

25 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

26 Ministero della Giustizia circolare con doppia numerazione Giust DAG 10/02/2010.0001228.E e DAG 10/02/2010.0020605.UE

27 risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015

28 Ministero della Giustizia DAG.17/12/2015.0191670. U

29 legge 24 marzo 2001 n. 89

30 artt. 314 e 315 codice di procedura penale

31 decreti di equa riparazione – vi è l’obbligo di registrazione ( a debito ) – circolari ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004

32 I provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione sono assoggettati all’imposta di registro( a debito) Min. Gius. nota 26 ottobre 2005 prot. 0030430.U, 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004.

33 circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate

34 Ministero della Giustizia DAG. n. 30490.U del 26 ottobre 2005.

35 risoluzione dell’11 luglio 2005 n. 86dell’Agenzia delle Entrate.

36 Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato nella Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli dal 74 al 145, composta : - da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; - da un Titolo III articoli dal115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; - da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ; - da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea; processi previsti , in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n 184/1983 per come modificata dalla legge n.149/2001; processo in cui è parte un fallimento ; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

37 l’istituto, in relazione alle spese, investe quattro distinti rapporti che si intrecciano tra loro, mantenendo ognuno la propria autonomia: - tra parte ammessa al beneficio e lo Stato, rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra parte ammessa al beneficio e difensore rapporto regolamentato dalla normativa in materia di patrocinio e quindi dal T.U. spese di Giustizia D.P.R. 115/2002;- tra la parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio, rapporto regolamentato dalla normativa dei codici di rito , art 91 c.p.c nel processo civile e, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, 541 c.p.p;- tra professionista e Stato rapporto regolamentato dalla normativa in generale ( cfr = Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019 ) : la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato ( cfr Cass. N. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee” Cassazione Civile II sezione n. 22448-19 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.

38 art. 3 DPR 115/02lettera t) Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “

39 art. 3 DPR 115/02 lettera s) Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero

40 nei procedimenti in cui vi sia costituzione di parte civile e la relativa domanda sia accolta ex art. 541 c.p.p.

41 lettera c) comma 1 articolo 107 e lettera d) comma 2 articolo 131 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115DPR 131 del 1986

42 Cass. Pen. Sez. I°, 31/01/2013, n°4908 in “ relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili”

43in questo caso per il combinato disposto di cui all’articolo 108 comma 1 lettera c) testo unico spese di giustizia e dell’articolo 59 comma 1 lettera d) testo unico imposta di registro

44 in tal caso per il disposto di cui dell’articolo 59 comma 1 lettera d) testo unico imposta di registro

45 Per indirizzo costante del Giudice di legittimità non si “ richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato” ( cfr = Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845, 20 luglio 2002 n. 10641)

46 sentenza n. 414 del 18 luglio 1989

47 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

48 Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 9 del 30 giugno 1998 si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Conforme Circolare 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U/44 Min. Giustizia. Dip. Aff. Giustizia) .Per le circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U si registrano a debito le sentenze penali con condanna generica al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato.

49 Ai sensi della circolare Ministero Giustizia n 5/99 del 10 novembre trova applicazione l’articolo 59 lett d) DPR 131/1986 per le ordinanze di cui all’articolo 186 quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato . Ai sensi della nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999 si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull’imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato

50 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952.

51 rientra nella competenza funzionale del giudice penale il potere di accertare se un fatto costituisca o meno reato

52 avendo il DPR 115/02 t.u. spese di giustizia previsto la sola abrogazione dell’art. 59 primo comma lettera c) DPR 131/86 limitatamente alle parole “ ai sensi degli articoli 91 e 133 RD 16 marzo 1942 n 267” le sentenze penali con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile continuano ad essere soggette a registrazione ( con prenotazione a debito), circolari n 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 12 del 30 giugno 1995.

53 Corte Costituzionale sentenza del 18 luglio 1989 n. 414

54 art 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

55 il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale oppure nei casi espressamente previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 2059 c.c. ( Cass. Civ. sent. n. 1766 del 20 gennaio 2014.

56 “si registrano, a debito ex art. 59 lettera d) testo unico sull’imposta di registro, le sentenze con condanna al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato senza specificare la natura patrimoniale o non patrimoniale del danno liquidato” nota Ministero Giustizia n 1670/99/U del 21 giugno 1999

57sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 codice civile vedasi le e Corte di Cassazione , Sezioni Unite, nn. 26972, 26973,26974,26975 dell'11 novembre 2008.

58 il secondo comma dell'art. 185 codice penale prevede la risarcibilità del danno morale cagionato dal reato.

59 Per dottrina e giurisprudenza il danno patrimoniale ex articolo 2043 c.c. è atipico perché per il suo risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione ad un diritto o a un interesse protetto; il danno non patrimoniale ex articolo 2059 è tipico perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge .

60 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

61 Agenzia delle Entrate risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009

62 Cass. Civ. Sez. V, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 e n. 24096 del 12/11/2014.

63 Cass, Civ. Sez. III sentenza n 1546 del 12 maggio 1956

64 art. 198 codice penale l'estinzione del reato non fa cadere l'obbligo del risarcimento del danno morale.

65..i danni non patrimoniali , tra cui il danno morale,costituiscono una voce specifica del risarcimento del danno, l’eventuale pronuncia civile in tema di danni derivanti da reato contenente anche la liquidazione del danno morale deve essere assoggettata alla disciplina di cui all’art. 59, lettera d) citato...” nota n. 1670/99/U del 21 giugno 1999 Ministero Giustizia.

66 Ministero Giustizia circolare n. 12 del 30 giugno 1995

67 Circolare del 4 luglio 1989 n. 33 del Ministero Finanze

68 circolari Min. Giust. 8/2533/17 del 18 novembre 1989, n 9 del 3 settembre 1997 , n 12 del 30 giugno 1995 e 1 giugno 2005 prot. n 1/6160/U

69 Nella procedura fallimentare non si applica l’istituto del patrocinio a spese dello Stato ma, relativamente alle spese necessarie alla stessa le disposizioni di cui al Testo Unico spese di giustizia.

70 In materia fallimentare e concorsuale in genere richiamiamo : sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare vi è l’obbligo di registrazione circolare Agenzia delle Entrate n. 70572 del 16 luglio 2002; Sentenza di omologazione del concordato preventivo o fallimentarevi è l’obbligo di registrazione (circolare ministero delle Finanze n. 140/E/IV/8/1998/132790 del 8 settembre 1998) salvo che con la sentenza di omologazione del concordato preventivo vengano soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (risoluzione ministero delle finanze 244/E/IV-8-942 del 30 ottobre 1996)conforme nota ministero giustizia 17 gennaio 2006 per la risoluzione Ministero delle Finanze n 244/E/TV-8-942 del 30 ottobre 2006 “se con la sentenza di omologazione del concordato preventivo della società vengono soddisfatti i crediti vantati nei confronti della stessa società che rientravano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ad esempio quelli previsti dall’art. 10 primo comma punto 1 DPR 633/72 per il principio dell’alternatività di cui alla nota II dell’art. 8 della Tariffa. Parte prima, allegata al DPR 131/86 non si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale. Qualora non ricorra l’ipotesi sopra prospettata come ad esempio nel caso di crediti per i quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al titolo IV del DPR 601/73, è dovuta l’imposta proporzionale di registro nella misura stabilita dall’articolo 8,lettera b DPE 131/86 ; ;Decreto di omologazione del concordato preventivovi è l’obbligo di registrazione (Agenzia delle Entrate risoluzione n 28/E del 31 gennaio 2008 conforme Cassazione Sez. Trib. Sentenza n . 10352 del 7 maggio 2007);sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in termine fisso.../ Agenzia Entrate 17 dicembre 2008)

71 articolo 59 lettera c) dpr 131/1986 e art. 146 comma 2 lettera a) dpr 115/2002

72 Ai sensi dell'art. 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa».

73 come vedremo nel prosieguo del lavoro la richiesta di prenotazione a debito è subordinata a specifica richiesta della cancelleria del giudice

74 e qui si verificherebbe l’assurdo che l’ importo della registrazione non richiesto alle parti private dall’Agenzia delle Entrate per il fatto di essere prenotato a debito andrebbe richiesto alle stesse parti private, in caso di soccombenza in giudizio di quest’ultime, dalla cancelleria !!!

75 Art. 146 ..c 4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.c 5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero