Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali

Registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali criticità e recupero alla luce degli orientamenti ministeriali

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Soggetti tenuti alla registrazione a debito

 

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TROVI LA NUOVA GUIDA QUI:

"Registrazione degli atti nel processo civile e penale tra normativa e orientamenti ministeriali"

 

 

 

Il testo qui sotto riportato è il vecchio testo del vademecum, superato dalla nuova guida di cui al link qui sopra.

 

 

c) soggetti tenuti alla registrazione a debito

 

- ufficio competente a chiedere la registrazione

Per il Ministero delle Finanze 1 la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario....È quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” 2

Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna.3

In ai sensi dell’articolo 10 lettera c) Testo Unico Imposta di registro sono obbligati a richiedere la registrazione “ i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato.

La procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell’organo designato cioè del cancelliere giudiziario4 ....è quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” 5.

Al fine di attivare l’istituto della prenotazione a debito il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 6 la relativa richiesta sulla scorta di un giudizio penale che contenga anche condanna al risarcimento danni o di un autonomo giudizio civile conseguente alla sentenza di condanna .”7.

L’Ufficio di cancelleria competente a chiedere la registrazione è nel processo civile quello del giudice che ha emesso il provvedimento 8.

Sempre nel processo civile nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è la cancelleria del giudice in cui si definisce il giudizio. 9

Nel processo penale nei casi di prenotazione a debito di cui alla lettera d) comma 1 articolo 59 testo unico spese di giustizia competente a chiedere la registrazione è, divenuto definitivo il titolo, la cancelleria del giudice dell’esecuzione.10

Nelle ipotesi di giudizio penale gli Uffici ministeriali di via Arenula11 hanno specificato che “con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002” .

Nel caso di prenotazione a debito della sentenza, come in tutti i casi di spese prenotate a debito, gli uffici di cancelleria devono procedere all’annotazione della somma prenotata nel foglio delle notizie 12 .

Per la direttiva ministeriale Giustizia del 27 giugno 2003 13 poiché la quantificazione dell'imposta da annotare è di competenza dell'Agenzia delle entrate, le cancellerie dovranno tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta annotazione sul foglio delle notizie e del successivo recupero.”14

Sempre per la richiamata direttiva ministeriale “ nel foglio delle notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la sola quota prenotata a debito”.

Anche nelle ipotesi di registrazione a debito dei provvedimenti per equa riparazione 15, e riparazione per ingiusta detenzione 16 , competente a chiederne, nelle modalità della prenotazione a debito , è la cancelleria.

Per l’Agenzia delle Entrate 17 “…l’interpretazione secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex legge 24 marzo 2001 n.89, sono soggetti alla registrazione in termini fissi e il cancelliere è l’organo tenuto a richiedere la registrazione a debito ex art. 10 lettera c) del testo unico dell’imposta di registro 18 con le modalità previste dall’articolo 60 [ndr= prenotazione a debito] è stata condivisa dall’Avvocatura dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplificata ..eviti..una inutile complicazione ( pagamento dell’imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell’Amministrazione)..”

A seguito dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia ricordiamo che, ai fini della registrazione, “ …. fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti è effettuata mediante copie autentiche.

L’atto iscritto a repertorio 19 è quindi trasmesso in copia all’agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.

All’atto dell’avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull’originale”. 20

 

- registrazione a debito a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito dell’istituto in esame l’attività dell’Agenzia delle Entrate non si limita ed esaurisce nella mera attività di registrazione “ …è quest’ultimo invero legittimato alla richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro qualora ravvisi nel contesto delle sentenze in esame i presupposti per poter accedere alla procedura della prenotazione a debito” 21

Ai sensi del punto 2 dell’art 60 Testo Unico Imposta di registro …l'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può' sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito. 22

 

- registrazione a debito a seguito di segnalazione delle parti del giudizio

Anche le parti processuali , a seguito delle modifiche operate al testo unico spese di giustizia dal decreto legge 20 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, possono segnalare alla cancellerie la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito .

Ai sensi del novellato articolo 73 testo unico spese di giustizia punto 2-quater le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.

In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione .

 

- modalità per la registrazione

In materia di registrazione a debito e in particolare dei soggetti tenuti a richiederla trova applicazione l’art. 60 Testo Unico Imposta di registro che, in relazione alle modalità per la registrazione a debito, al comma 1 espressamente prevede : la registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell' autorità giudiziaria che lo ha emanato.

Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Nei casi di registrazione a debito ai sensi dell’articolo 159 testo unico spese di giustizia23 l’amministrazione finanziaria, come detto, ha invitato gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all'atto della trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: "IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002” 24 .

Riguardo alla ipotesi di cui all’articolo 132 testo unico spese di giustizia 25 appare necessario un intervento legislativo che superi la criticità legata ai tempi di richiesta 26 tra parte ammessa e/o delle altre parti processuali che per legge regolamenta la stessa registrazione in relazione al quantum da prenotare a debito e il predetto articolo e l’articolo 59 comma 1 lettera a) testo unico imposta di registro che sembra , dal tenore letterale, autorizzare le Agenzie delle Entrate a prenotare a debito e immediatamente l’intera imposta di registro .

 

- individuazione della parte obbligata nell’ipotesi di cui all’art. 59 lett. d)

L’art. 59, lettera d), del testo unico imposta di registro prevede che per le “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato” (lett. d) si deve procedere alla “registrazione a debito” dell’imposta di registro.

L’art. 60, secondo comma, relativamente alla modalità di registrazione e disciplinando la soggettività passiva al tributo, impone che nelle sentenze predette “deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito” ciò al fine di facilitare l'ufficio nel recupero dell'imposta prenotata a debito.27

Nell’ipotesi in esame l’espressa indicazione della parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito comporta, per questa fattispecie, non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente articolo 57.28

Nel premettere che nell’art. 60, la indicazione della “parte obbligata al risarcimento del danno" non è equiparabile al “soggetto condannato in sentenza29, poiché, risultando lo stesso già dalla sentenza, non avrebbe avuto giustificazione, da parte del legislatore, l’utilizzo di una diversa terminologia 30 a chi compete l’individuazione della parte tenuta al pagamento dell’imposta?

Per l’Amministrazione finanziaria 31 depositata la sentenza, da parte del giudice, il Cancelliere 32, previo esame della stessa e degli atti del fascicolo processuale 33 , deve identificarein calce o a margine dell’originale della sentenza” la “parte obbligata al risarcimento danno”, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di “atti costituenti reato” in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna.”

Per la giurisprudenza di merito 34 la identificazione della parte obbligata, come responsabile di “fatti costituenti reato”, costituisce, secondo la ratio della norma, oggetto di valutazione postuma desumibile dal contesto della motivazione, dagli atti processuali e dal “petitum” e “causa petendi” del giudizio, soprattutto ove la responsabilità penale “non risulta dal testo della decisione che il giudice abbia, nemmeno per implicito, valorizzato a tal fine fatti integranti i requisiti oggettivi e soggettivi di figure criminose”.35

Pur dando atto della disciplina di fatto in vigore non concordiamo con i richiamati indirizzi ministeriale e giurisprudenziale . 36

Con la c.d. valutazione postuma di cui al richiamato, e certamente non condivisibile, indirizzo giurisprudenziale si attribuirebbe, a parere di chi scrive, al Cancelliere 37, che provvede agli adempimenti relativi alla registrazione, un potere interpretativo del provvedimento giurisdizionale, potere interpretativo che esula dalle competenze delle qualifiche amministrative del personale giustizia.

Per la Suprema Corte di Cassazione 38 l’imposta deve essere recuperata "nei confronti della (sola) parte obbligata al risarcimento del danno".

La condanna per fatto costituente reato per i Giudici di Legittimità non necessita della ricorrenza di una “concreta fattispecie di reato”, ma anche soltanto di una “fattispecie corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato”, nel senso che “non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, ma che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato39 .

Il compito, quindi di valutare che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato non rientra certamente tra quelli per legge attribuiti al funzionario dell’ufficio giudiziario ( nella legge indicato genericamente quale cancelliere ).

Funzionario dell’ufficio giudiziario il quale è pur vero che risponde ai sensi dell’art. 61 testo unico imposta di registro, delle ipotesi di inosservanza alle disposizioni del precedente articolo 6040 ma non ha certamente potere interpretativo/integrativo dei ( nei) provvedimenti giurisdizionali.

Peraltro il legislatore non si è espresso : “ove non risulti dalla sentenza, deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”.

Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta va, andrebbe, quindi, e da parte del giudice, espressamente indicato in sentenza.

Al Cancelliere spetta ( spetterebbe) esclusivamente l’obbligo della trasmissione degli atti che rientrino prima facie nella indicazione ex art. 59 testo unico imposta di registro.

Nessun potere di valutazione postuma o di identificare in calce o a margine dell’originale della sentenza la parte obbligata al risarcimento danno, ricercandolo in quello dei convenuti cui possa attribuirsi il compimento di atti costituenti reato in uno stretto di nesso di causalità con il danno sotteso alla sentenza di condanna, come già scritto ,ci risulta attribuito dalla legge o dalle specifiche norme relative ai profili professionali al personale amministrativo operante negli uffici giudiziari.41

 

- registrazione a debito: termini, decadenza e prescrizione

La materia relativamente ai termini per la registrazione degli atti giudiziari è disciplinata dall’articolo 13 del testo unico imposta di registro e dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter testo unico spese di giustizia.42

Ai sensi della richiamata normativa :

- per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato;

- per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), testo unico imposta di registro diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti nello specifico sentenze decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni 43, gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi 44;

- per le sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato gli uffici di cancelleria devono richiedere la registrazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

Per le sentenze degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato bisogna fare una, importante distinzione:

- se il provvedimento è emesso nel procedimento civile la registrazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi, quindi dal loro passaggio in giudicato secondo le regole del codice di rito civile;

- se il provvedimento è emesso nel procedimento penale 45 la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l’annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.46

La normativa del testo unico spese di giustizia in materia di registrazione a debito dei provvedimenti penali che attengono alla liquidazione del danno civile derivante da reato “deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile.”47

Gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno precisato 48 che “sentenze penali con condanna a al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato vanno registrate e i cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per l’invio all’ufficio delle entrate decorrono dalla data di annotazione dell’irrevocabilità della sentenza 49 e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l’immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l’ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002.

A ciò – si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] previsti dalla legge.

Come è noto, l’irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l’impugnazione ovvero di quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] entro il quale la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve trasmettere all’ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell’irrevocabilità.

Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio in questa prospettiva l’art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l’art. 625, comma 4, c.p.p. – l’obbligo per la cancelleria di annotare sull’originale della sentenza (o del decreto di condanna) l’irrevocabilità.

Non sfugge la fondamentale rilevanza dell’annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.

Giova aggiungere che quando l’ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all’oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depone l’art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all’ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell’annotazione della irrevocabilità sull’originale del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni [ndr = ora trenta giorni] per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell’irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame”, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’Ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni[ndr = ora trenta giorni] previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002.”

In materia di registrazione a debito di una sentenza “….il procedimento di riscossione dell’imposta, in quanto condizionato all’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all’iniziativa del Cancelliere dell’ufficio giudiziario e non dell’Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Di conseguenza, risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986 50 “.

I termini di prescrizione, decennale, a carico degli uffici giudiziari non coincidono con i termini di prescrizione a carico delle Agenzie delle Entrate “…la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire , indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito e quindi anche prima dell’avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.. “51.

 

- responsabilità in materia di registrazione a debito

Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del Testo Unico Imposta di registro “i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito” .

 

__________

1 Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350

2 permangono bizantinismi normativi senza senso buoni solo ad aggravare in termini di tempo e risorse umane le attività degli uffici

3 risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015

4 Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131 Articolo 69 – Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.

5 risoluzione 17 novembre 1994 n 350 del Ministero delle Finanze.

6 Per la circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37 precisandosi che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione all'ufficio nella cui circoscrizione gli stessi risiedono,sono quelli indicati nelle lettere b) e c) dello stesso articolo 10 ossia i funzionari di cui sopra all'ufficio nella cui circoscrizione risiede il contribuente tenuto al pagamento del tributo.. si realizza il duplice scopo di distribuire fra un maggiore numero di uffici gli obblighi connessi all'applicazione della norma e, nel contempo, di agevolare l'attività di riscossione.

7 risoluzione Agenzia delle Entrate n 007807.21/01/2015.

8 secondo la regola generale di cui all’articolo 37 del testo unico imposta di registro.

9 ai sensi dell’art. 73 comma 2 ter testo unico spese di giustizia in questa tipologia di procedure si registrano i relativi provvedimenti entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

10 ai sensi del disposto di cui all’articolo 208 comma 1 lett. b) testo unico spese di giustizia combinato con l’articolo 665 codice di procedura penale. Vedasi in materia Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

11 Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

12 vedi nota n. 7

13 Ministero della Giustizia circolare n 9 del 27/06/2003.

14 non sarebbe più logico che a procedere al recupero fosse l’ufficio che ne quantifica l’importo? ma come scritto [cfr. Marilena Cerrati in “il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in rivista delle cancellerie anno 2012] la questione non è stata brillantemente risolta, rifugiandosi i “soloni “ nella seguente interpretazione: visto che la cancelleria deve già recuperare le altre spese processuali…per connessione recuperi anche le imposte di registro per le condanne al risarcimento dei danni..”

15 legge 24 marzo 2001 n. 89

16 articoli 314 e 315 codice di procedura penale

17 circolare 23 marzo 2004 n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate

18 cfr. risoluzione 17 novembre 1994 n. IV-8-350 e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996

19 registro in uso nelle cancellerie giudiziarie e soggetto all’obbligo di verifica quadrimestrale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

20 artt. 73 e 278 D.P.R. 30 maggio 2002 n 115

21 Ministero delle Finanze risoluzione 17 novembre 1994 n 350.

22 per come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158

23 Con Amministrazione Pubblica parte processuale in causa con spese compensate

24 Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 risoluzione n. 95/E

25 Con parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in causa con spese compensate

26 a cui le Agenzie delle Entrate non fanno alcun riferimento

27 circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37

28 circolare Ministero delle Finanze 10 giugno 1986 n. 37

29 si rimanda alla copiosa discussione in materia di giurisprudenza e dottrina

30 che dire ? ennesima riprova che la semplificazione dell’attività amministrazione è una vuota parola.

31 risoluzione 17 novembre 1994 n. 330 del Ministero delle Finanze

32 figura del Cancelliere da individuarsi nel personale giudiziario con qualifica di Cancelliere Esperto e Funzionario giudiziario

33 una attività questa, di ricerca negli atti processuali e di esame del provvedimento che non compete a nessuna delle qualifiche professionali del personale amministrativo giustizia ( da ultimo D.M. 9 novembre 2017) chiara, quindi, invenzione di giurisprudenza , che di fatto “trasferisce” ad altri organi dello Stato compiti che nella logica comune sarebbero di competenza dei giudici.

34 Corte appello Roma, 31 gennaio 2002

35 parlare di contorsionismo mentale ci pare riduttivo.

36 francamente ci pare una sorta di scarico di responsabilità e delega, vietata dalla legge, di funzioni. In proposito vedasi Marilena Cerati “ il recupero dell’imposta di registro sulle condanne per danni morali” in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg. 180178

37 Cancelliere che a quale figura professionale dovrebbe corrispondere? Al Cancelliere Esperto? Al Funzionario Giudiziario? Al Direttore?

38 Cass. sez. trib. 24 gennaio 2007 n. 5952

39 Cassazione 20 novembre 1990 n. 11198, 12 agosto 1995 n. 8845, 20 luglio 2002 n. 10641)

40che prevede che i cancellieri “devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito

41 per le competenze delle qualifiche relative alle figure di Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore vedi decreto ministeriale Giustizia del 9 novembre 2017.

42 in materia sono intervenute importanti operate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 e dal decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016 n. 225.

43 es. il verbale di inventario della tutela redatti ai sensi dell’art. 362 codice civile, aventi per oggetto beni dei minori, in se diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo codice civile, sono soggette al regime della registrazione( cfr= Min. Finanze risol. n 126/E del 5/6/ 2003 e n 78 del 16/6/2006 e circolari Min. Giustizia n 1/10095/44(U)03NV del 24/7/03 e n DAG.27/07/2006.0080510.U. Il verbale di inventario procedure di eredità giacente, è soggetto al regime della registrazione ( cfr= Agenzia Entrate prot. n 954-154839/2007 del 20/11/2007 e n 78 del 16/6/2006 e circ. Min. Giustizia n DAG.01/02/2008.00156873.U)

44 ossia il domicilio o la residenza anagrafica delle parti processuali.

45 nel processo penale in materia di condanna al risarcimento del danno trova applicazione la disposizione di cui al comma 2-quater dell’articolo 73 testo unico imposta di registro che riconosce alle parti il potere di segnalare alla cancelleria la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito

46 Con circolare del 14 luglio 2009 la Direzione Generale della Giustizia Civile ha sottoposto la modifica normativa all’attenzione degli uffici giudiziari, ribadendo, in particolare, che “è stata, pertanto, eliminata la trasmissione all’ufficio finanziario, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale. La liquidazione dell’imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l’adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73 ter e del novellato articolo 78 del Testo Unico delle spese di giustizia … deve essere curato dall’ufficio del giudice dell’esecuzione. Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame. Conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l’imposta di registro liquidata dall’ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato”.

47 Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

48 Ministero della Giustizia 9 febbraio 2010 Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

49 Art. 648. codice di procedura penale. Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali. 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

50 da ultimo Cassazione Civile Sezione Tributaria Sentenza n. 16381 del 3 marzo 2020

51 Ministero della Giustizia prot. 1/2896/44/U-04 del 1 marzo 2004