Regolamento formazione continua avvocati
Nuovo Regolamento 16 luglio 2014, n. 6, in vigore dal primo gennaio 2015, Consiglio Nazionale Forense
Principi Generali - I Soggetti
REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6
Regolamento per la formazione continua
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta del 16 luglio 2014
visto l’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato “Formazione continua”, recante la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che pone a carico dell’avvocato l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia;
visto l’art. 11, comma 3 della legge citata, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;
visto l’art. 11, comma 4 della medesima legge, che prevede che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro;
visto l’art. 29, comma 1, lettere d), i) e p) della medesima legge, che affida ai Consigli dell’ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;
visto l’art. 35, comma 1, lettera f) della medesima legge, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
visti gli artt. 32 e 37, comma 4, che consentono lo svolgimento delle funzioni dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale forense mediante commissioni di lavoro;
considerato che l’intensità ed il contenuto della formazione variano in rapporto al settore di esercizio dell’attività professionale, a seconda che quest’ultima sia di stampo generalista, prevalente, o specialistica;
ADOTTA
il seguente regolamento
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Formazione professionale continua
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per assolvere l’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, e la gestione e l’organizzazione delle attività formative.
Art. 2.
Aggiornamento e formazione
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La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.
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Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
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Le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
Art. 3.
Le attività formative
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L’attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale.
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L’attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.
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L’attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, comma 3, quali ad esempio:
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corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
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master di primo e secondo livello;
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corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera;
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corsi di cui all’art. 22 della legge professionale.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
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per “legge professionale” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e le ulteriori modificazioni e integrazioni;
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per “attività formativa” si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;
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il “credito formativo” (CF) è l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua e della rilevanza dell’attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;
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il “periodo formativo” è l’arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all’obbligo formativo acquisendo i crediti richiesti;
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gli “eventi a rilevanza nazionale” e gli “eventi seriali” sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;
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gli “eventi a rilevanza locale” sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;
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per “FAD” si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
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per “accreditamento” si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, in base alla quale il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell’Ordine, secondo le rispettive competenze, accertano la sussistenza dei requisiti previsti perché un’attività si possa considerare formativa ai fini dell’obbligo di formazione continua e provvedono all’attribuzione di CF;
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la “Commissione centrale per l’accreditamento della formazione” (indicata anche come “Commissione centrale”) è l’organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l’esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;
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le “Commissioni per l’accreditamento della formazione” (indicate anche come “Commissioni locali”) sono costituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;
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il “POF” è il Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 5.
Obbligo formativo
1. L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.
Art. 6.
Libertà di formazione
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Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
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La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell’Unione Europea.
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Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all’estero ai sensi del presente regolamento.
TITOLO II
I SOGGETTI
Art. 7.
Il Consiglio Nazionale Forense
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Il Consiglio Nazionale Forense promuove e coordina l’attività di formazione continua anche tramite la Fondazione “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, la “Fondazione dell’Avvocatura italiana – FAI”, la “Fondazione italiana per l’innovazione forense – FIIF” e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.
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Il CNF, in attuazione dell’art. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per l’applicazione del presente regolamento al fine di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.
Art. 8.
I Consigli dell’Ordine degli Avvocati
1. I Consigli dell’Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti.
Art. 9.
Altri soggetti
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Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da soggetti pubblici o privati.
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Per l’accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.
Art. 10.
Finanziamenti di terzi
1. I soggetti di cui al presente titolo si possono avvalere per il finanziamento di attività di formazione continua di contributi pubblici e privati di terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi.