Circolare dell Agenzia Entrate sulla nuova IVA
Primi chiarimenti della Agenzia delle Entrate sulla nuova IVA. Regime transitorio e fatture di acconto.

Il repentino aumento dell'aliquota ordinaria dal 20 al 21 per cento ha certamente creato situazioni di incertezza fra i contribuenti, in particolare laddove andavano a maturarsi prestazioni di lungo termine con acconti già fatturati con il vecchio regime.
L'Agenzia delle Entrate, opportunamente, è intervenuta con Circolare n° 45 del 12/10/2011, per dare dei primi chiarimenti per una regolare fatturazione del regime transitorio.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate approfondisce, in particolare, i seguenti temi, che costituiscono l'indice della stessa:
1. AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA
2. IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
3. ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE
4. FATTURE AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
a) OPERAZIONI CON LO STATO ED ENTI PUBBLICI
b) APPLICAZIONE DELL’IVA DI CASSA
5. COMMERCIO AL MINUTO
6. CORREZIONE DEGLI ERRORI
7. SETTORI PARTICOLARI
a) AGENZIE DI VIAGGIO
b) REGIME SPECIALE DEL MARGINE
c) SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, LUCE, GAS
Precisa, ad esempio, la Circolare:
. . . gli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20 per cento, non dovranno subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggior aliquota del 21 per cento sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati successivamente a tale data.
Per quanto riguarda la correzione degli errori, l'Agenzia delle Entrate specifica che:
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Il Testo Integrale della Circolare n° 45 /11 dell'Agenzia delle Antrate.