Contributo Unificato - Modifiche per il 2012

Modificato, in aumento, il regime del C.U. nei giudizi di impugnazione a partire da gennaio 2012. Modifica anche per le domande riconvenzionali.

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Contributo Unificato - Modifiche per il 2012


L’articolo 28 della cosiddetta Legge Stabilità introduce due disposizioni importanti in materia di Contributo Unificato, apportando modifiche al T.U. Spese di Giustizia.
Innanzitutto viene modificato, in aumento, il contributo unificato dovuto per i giudizi di impugnazione.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del suddetto Testo Unico, infatti, ora recita:

il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione

Con il riferimento generico ai giudizi di impugnazione si dovrà intendere ogni giudizio così qualificato dalla giurisprudenza e non solo, pertanto, il giudizio di appello.


Altra rilevante modifica riguarda il regime delle domande riconvenzionali o dell'intervento autonomo, vale a dire contenente una propria autonoma domanda.

Il nuovo dettato normativo, introduce una modifica all’articolo 14 del d.P.R. 115/2002 che disciplina l’obbligo di versamento del contributo unificato e, in particolare, laddove prescrive il versamento quando una parte (qualunque delle parti)

modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo”.


E' notorio e confermato anche da Circolari Ministeriali o dell'agenzia delle Entrate che fino all'entrata in vigore della nuova normativa, chi svolgeva domanda riconvenzionale era tenuto a versare un contributo integrativo soltanto nell’ipotesi in cui la nuova domanda andasse ad aumentare il valore della causa superando lo scaglione di riferimento. In tal caso andava ricalcolato il valore con l'aggiunta della riconvenzionale e, se superato lo scaglione, il C.U. andava integrato con il versamento della differenza.
Oggi, viceversa, il regime cambia radicalmente. La nuova normativa distingue due casi:
1) se la proposizione di domanda riconvenzionale o la domanda formulata con chiamata in causa del terzo sia posta in essere dalla parte che per prima si è costituita in giudizio (e che, quindi, ha già provveduto al pagamento del contributo unificato ad inizio causa) l’integrazione del contributo unificato è dovuta soltanto se consegue un aumento di valore della causa ed il superamento del precedente scaglione (in sostanza come avveniva in precedenza). Tale regime si può evincere dal dettato normativo "procedere al contestuale pagamento integrativo";
2) se la proposizione è ad opera di altre parti, queste, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale, formulano una chiamata in causa oppure svolgono intervento autonomo “sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

Abbiamo provveduto a modificare la nostra Tabella Contributo Unificato con le nuove disposizioni.

Abbiamo anche integrato l'estratto del Testo Unico Spese di Giustizia sulla parte riguardante il Contributo Unificato.

 

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