Comunicazioni via PEC per le Commissioni Tributarie
Decreto del Ministero Economia e Finanze in merito alla utilizzazione della PEC nel Processo Tributario.

Obbligo di utilizzo della PEC, anche se in via sperimentale e per alcune regioni (Umbria e Friuli-Venezia-Giulia), per le Commissioni Tributarie. Con Decreto del Direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2012, con titolo "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992" vengono fissate le norme anche tecniche per lo scambio degli atti e comunicazioni nell'ambito del processo tributario.
Il Ministero delle Finanze, con successivi decreti, individuerà le Commissioni tributarie presso le quali saranno gradualmente attuate le nuove disposizioni.
Le Commissioni Tributarie si avvarranno della Posta Elettronica Certificata fornita dalla SOGEI, società inserita nell'elenco dei certificatori di PEC.
I messaggi inviati dalle segreterie delle Commissioni Tributarie conterranno un allegato contenente il documento informatico. Qualora, per la presenza di errori nel sistema o per impossibilità di utilizzo dei sistemi informatici, non si potesse procedere in via telematica, si prevede la possibilità di procedere alle comunicazioni secondo le modalità disciplinate dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi.
Gli indirizzi delle Segreterie delle Comm. Tributarie, invece, sono pubblicati sul portale internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze «www.finanze.gov.it», oltre che nell'Indice PA.
Gli invii agli enti impositori potranno essere anche cumulativi, facendo con ciò intendere che, al contrario, le comunicazioni ai difensori del contribuente non potranno essere cumulativi.
Importante la previsione dell'articolo 7 del decreto ministeriale laddove prescrive il "Valore giuridico della comunicazione".
Al comma primo si prevede che "La comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D."
Poi si fa distinzione, come oramai di prassi nel settore delle notifiche, fra termine per il destinatario e termine per il mittente. Il comma secondo prescrive, infatti, che "La comunicazione di cui al comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore".
Il decreto entra in vigore il 15 maggio 2012.