La Commissione di Massimo Scoperto diventa Remunerazione degli Sconfinamenti

Convertito in legge il decreto 29-2012. Reintrodotta la Commissione di Massimo Scoperto.

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La Commissione di Massimo Scoperto diventa Remunerazione degli Sconfinamenti

Con Decreto Legge 29/2012, convertito con legge del 18 maggio 2012 n. 62, il Governo ha rimesso mano alle Commissioni di Massimo Scoperto, dichiarandone la nullità di principio ma introducendo una serie di deroghe, alla stessa nullità, con la nuova formulazione dell'art. 117-bis del Testo Unico Bancario.

La Commissione di Massimo Scoperto, se in linea di massima viene dichiarata nulla, in realtà può essere introdotta in alcuni contratti, qualora sia rispettato il limite dello 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. La previsione vale solo per le imprese e professionisti, visto che la Legge di conversione introduce il principio secondo il quale l'art. 117-bis TUB non si applica alle "famiglie consumatrici" titolari di conto corrente. Curiosa la definizione di "famiglie consumatrici" sulla quale, si immagina, dottrina e giurisprudenza si dovranno dare da fare per inquadrarne l'esatto significato.


Ecco il testo definitivo a aggiornato dell'art. 27-bis del decreto-legge 24 marzo 2012 n 29.

Art. 27-bis (Nullita' di clausole nei contratti bancari)

   1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.
   1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento a imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonche' sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attivita' l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresi' un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di societa' finanziarie regionali. La partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
   1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l'Osservatorio puo' richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un "Dossier sul credito" che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
   1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
   1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
 

Il nuovo testo dell'art. 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), ora diviene il seguente:

Art. 117-bis (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

   1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
   2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
   3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
   4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita', e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.



L'art. 1-ter della Legge di Conversione prevede una disciplina particolare per alcuni tipologie di correntisti, e precisamente come segue

1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.  

 

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