Nelle procedure giudiziarie non vale la regola della autocertificazione
Nelle cause giudiziarie non si applica la norma sulla autocertificazione. Circolare Ministeriale.

Con Circolare n° 5/12 del 23-5-2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta sulla questione della possibilità o meno di autocertificare un proprio stato (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) anche davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 40 comma 2 del DPR 445/2000 così come oramai in uso presso le Pubbliche Amministrazioni.
In particolare il problema si è posto a seguito della novella introdotta dalla Legge 183/2011 sulla base della quale una pubblica amministrazione non avrebbe potuto rilasciare documentazione da esibire ad altra P.A.; il tutto secondo il principio che tutto ciò che è già in possesso della PA non è da richiedere.
Ulteriore elemento che ha spinto la presidenza del consiglio a chiarire la portata della nuova normativa, deriva da episodi non rari nei quali, a fronte di una richiesta di un legale (o cittadino parte in causa), alla Pubblica Amministrazione, tesa ad avere certificazioni varie - consci istintivamente del fatto che di fronte ad un giudice l'autocertificazione sarebbe parsa un azzardo - la stessa P.A. interpellata rifiutava di rilasciare il certificato, richiamando la nuova normativa.
Le amministrazioni pubbliche sono ora richiamate al rilascio dei certificati qualora l'utilizzo sia il deposito in una procedura giudiziaria.
Così si esprime la circolare:
Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie
Richieste di chiarimenti: sono pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. È stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'auto certificazione.
Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova.).
Si apprezzano i continui interventi di reindirizzamento che, tempestivamente, il Governo è costretto a diramare.
Qui il testo della Circolare 5/12.