Nuovi Uffici dei Giudici di Pace: partita aperta.
Il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 156 apre la trattativa per evitare la soppressione degli uffici dei GdP

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo del 7 settembre 2012, n. 156 intitolato "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" possiamo leggere il lungo elenco degli Uffici dei Giudici di Pace che vengono soppressi.
L'art. 1 del D. Lgs, infatti si legge: "sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto"; sarebbe, tuttavia, più opportuno usare il condizionale.
In realtà, la geografia giudiziaria dei Giudici di Pace è tutt'altro che definita.
Con la nuova normativa, infatti, viene concessa ai Comuni - anche consorziati fra di loro - la possibilità di mantenere presso il proprio territorio un Ufficio di Giudice di Pace.
Infatti, l'art. 3 al comma 2 prevede:
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del relativo personale amministrativo.
5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
La nuova normativa, pertanto, è rinviata nella sua applicazione definitiva, vale a dire la soppressione degli uffici di GdP, per tutto il periodo concesso agli enti locali per la formulazione della domanda di mantenimento dell'Ufficio nel proprio territorio.
Proprio come prescrive l'art 5:
Art. 5 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e' fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2