Il cumulo dei redditi familiari per il gratuito patrocinio nel giudizio di separazione o divorzio

Nella separazione consensuale i redditi dei coniugi si sommano ai fini dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato? Cassazione Civile Sentenza n. 20385/2019

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Il cumulo dei redditi familiari per il gratuito patrocinio nel giudizio di separazione o divorzio

Il fatto.

Due coniugi iniziavano un procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologazione delle condizioni di separazione. La moglie era stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello stato avendo un reddito inferiore al limite di legge.

Il Tribunale revocava l’ammissione al beneficio sulla considerazione che la somma dei redditi dei due coniugi superava abbondantemente il predetto limite di legge.

Veniva proposto ricorso contro il decreto di revoca.

Decide la Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 20385 depositata il 26 Luglio 2019.

 

Il cumulo dei redditi della famiglia nel gratuito patrocinio

L’art. 76 del Testo Unico spese di Giustizia prevede una serie di regole per l’ammissione al gratuito patrocinio, i limiti di reddito e le modalità di cumulo dei redditi dei familiari e dei conviventi [[1]]. In particolare, nel caso che interessa, il comma 4 individua i casi nei quali si esclude il cumulo.

Art. 76 - Condizioni per l'ammissione
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 [2].
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Omissis
4-ter. Omissis
4-quater. omissis

 

 

Conflitto di interessi e separazione consensuale

Se la norma chiaramente indica che nel caso di posizione contrastante fra le parti non possono essere cumulati i redditi delle stesse, si è posto innanzi alla Suprema Corte di chiarire se una separazione consensuale - o divenuta successivamente consensuale -  possa integrare un caso di conflitto di interessi.

Tenendosi conto, del resto, che nel caso di specie la separazione era iniziata con ricorso giudiziale poi risoltosi in consensuale grazie all’accordo trovato nel frattempo dalle parti.

La Corte ricorda un proprio precedente pronunciato in un caso di separazione giudiziale, ove aveva affermato “nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non è predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa”.

L’annuncio del principio di diritto genericamente valido per tutte le separazioni e non solamente quelle giudiziali è accolto anche dalla decisione in commento, la quale esplicita: “Il fatto che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale … non comporta l'assenza di interessi configgenti tra i coniugi”.

Del resto, continua la Corte, il deposito di un ricorso con condizioni concordate fra i coniugi “ ... costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà a principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l'art. 158, comma 2 c.c.), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi”; conseguentemente il possibile conflitto delle posizioni dei coniugi può emergere fino al provvedimento definitivo.

 

Mancanza di cumulo dei redditi anche per la separazione consensuale ab initio

La Corte risponde, infine, anche al quesito, se tale mancanza di cumulo dei redditi si abbia solamente qualora l’iniziale separazione giudiziale si trasformi in consensuale o anche nel caso di originario ricorso congiunto.

E afferma: “lo stabilire che il patrocinio a spese dello Stato, a parità di condizioni materiali e reddituali, non abbia luogo per l'opzione per una separazione consensuale e invece possa darsi se i coniugi instano per la separazione giudiziale sembra un indirizzo suscettibile di produrre effetti distorsivi, nel senso che incentiva ex se la scelta per questo secondo modulo anche laddove in principio non ve ne sarebbe stata ragione, in contrasto con il favore per le composizioni e le forme semplificate, non per l'accentuazione del conflitto e le modalità più complesse”.

Nel consegue un indirizzo a favore della valutazione del reddito del solo coniuge istante anche per le separazioni originariamente consensuali.

 

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1 Deve aversi riguardo al nucleo familiare di fatto secondo la Corte di Cassazione 45511/16. Vedi “Gratuito patrocinio: con la mera residenza anagrafica non si cumulano i redditi dei conviventi

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 20385 dep. 26/07/2019

 

FATTI DI CAUSA

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