Il patrocinio a spese dello Stato è compatibile con la richiesta di distrazione delle spese?

Le SS.UU. si pronunciano sulla possibile convivenza nello stesso processo della richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 8561/2021

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Il patrocinio a spese dello Stato è compatibile con la richiesta di distrazione delle spese?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, con Sentenza n. 8561 depositata in data 26 marzo 2021, si è pronunciata sulla possibilità di proposizione della domanda di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. da parte del difensore della parte già ammessa al patrocinio a carico dello Stato. Ne esce un cambio di indirizzo.

 

L’istanza di distrazione costituisce rinuncia implicita al beneficio?

Nel caso di specie, il difensore dopo aver seguito il proprio cliente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio chiedeva al tribunale la liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava l'istanza di liquidazione con contestuale revocava dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio sostenendo che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore comportava la implicita rinuncia al beneficio.

La questione veniva portata all’attenzione delle Sezioni Unite stante la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte di legittimità circa il rapporto tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle spese processuali. La seconda sezione, rimettente, evidenziava la mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti.

 

Il ricorrente per cassazione richiamava a sostegno della propria argomentazione la pronuncia della Cassazione n. 17461 che 2014, secondo la quale l'istanza di distrazione non si riferisce direttamente alla parte, non rientrando nei poteri del difensore ex art. 84 c.p.c. quello di disporre del beneficio, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente una rinuncia implicita della parte.

Sussisterebbe, in sostanza, una doppia titolarità che viaggia su binari paralleli ma che impedisce l’una di influenzare l’altra.

Le Sezioni Unite dichiarano la censura meritevole di accoglimento.

 

Compatibilità del gratuito patrocinio con la richiesta di distrazione delle spese di giudizio

La Corte di Cassazione a SS.UU. tratteggia gli sviluppi storici del rapporto fra i due istituti e gli orientamenti registrati nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo le SS.UU. l'esigenza manifestata dall’ordinanza interlocutoria di remissione è, in definitiva, “quella di uno sguardo critico nei confronti di quelle elaborazioni giurisprudenziali che possano implicare un ristringimento, anche solo potenziale, dell'accesso alla giustizia per i ceti economicamente, e quindi socialmente, più deboli”.

Anche l’istituto della distrazione delle spese, secondo le SS.UU., seppur con operatività diversa, "condivide con il patrocinio statale l'obiettivo di favorire l'accesso alla giustizia". E la domanda del difensore è proposta in via condizionata alla condanna della controparte a rimborsare le spese processuali.

E’ pacifico, ancora, che in virtù della pronuncia di distrazione nasca direttamente in favore del difensore un diritto di credito nei confronti della parte soccombente.

 

L’istanza di distrazione costituisce domanda autonoma

Ricordano le SS.UU. che già di è stabilito che la richiesta di distrazione possa essere qualificata come domanda autonoma, la quale non presenta alcuno dei caratteri della domanda giudiziale in senso proprio; sfugge alla relativa disciplina posto che come tale può essere formulata anche oralmente all'udienza di discussione della causa, nonché in qualunque altro momento, pur in sede di precisazione delle conclusioni o, addirittura, nella comparsa conclusionale.

La domanda del distrattario non è gravata dall'onere della prova e la dichiarazione del difensore che la propone di aver anticipato è da ritenersi vincolante per il giudice.

 

La soluzione al quesito, secondo le Sezioni Unite, può trovarsi solamente aggrappandosi alla concreta ratio sottostante i due istituti.

E, afferma, mentre l’istituto della distrazione delle spese fonda la propria ragione sulla creazione di una agevolazione processuale al difensore (“diritto in rem propriam del difensore”), “il sistema del patrocinio a spese dello Stato assolve non già a finalità meramente economica di fornire a persona non abbiente le risorse necessarie per assicurargli assistenza tecnica in un processo, bensì quella di garantire l'effettività del diritto di difesa quale strumento per pervenire ad affermare e a godere dei propri diritti”.

 

Ne consegue che è da “escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio”.

 

In conclusione le SS.UU. hanno affermato che la presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

 

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Di seguito il testo di


Corte di Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 8561 del 26/03/2021

 

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