Eliminato l'obbligo dei cinque affari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati

Soppresso l'obbligo della trattazione di almeno cinque affari per anno ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati. In G.U. il decreto ministeriale

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Eliminato l'obbligo dei cinque affari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.282 del 26/11/2021 Decreto del Ministero della Giustizia n. 174 del 15/10/2021 e titolato "Regolamento concernente  modifiche  al  decreto  del  Ministro  della giustizia  25  febbraio  2016,  n.  47,  recante   disposizioni   per l'accertamento dell'esercizio della professione forense".
Si tratta di una modifica al regolamento che determina i requisiti minimi per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Viene soppressa la previsione dell'obbligo della trattazione di almeno 5 affari per ogni anno.

La nuova regola entra in vigore a far data dell'11 dicembre 2021.


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Di seguito il testo di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 ottobre 2021, n. 174

Regolamento concernente  modifiche  al  decreto  del  Ministro  della giustizia  25  febbraio  2016,  n.  47,  recante   disposizioni   per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3,  e  21,  comma  1,  della  legge  31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016,  n. 47, concernente «Regolamento recante disposizioni per  l'accertamento dell'esercizio della professione forense»;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense,  espresso  con delibera n. 281 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, effettuata con nota del 1° settembre 2021;

Adotta

il seguente regolamento:
 
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25  febbraio  2016,  n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della  professione forense
1.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, la lettera c) e' soppressa.

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 ottobre 2021

 

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