Eliminato l'obbligo dei cinque affari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati
Soppresso l'obbligo della trattazione di almeno cinque affari per anno ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati. In G.U. il decreto ministeriale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.282 del 26/11/2021 Decreto del Ministero della Giustizia n. 174 del 15/10/2021 e titolato "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense".
Si tratta di una modifica al regolamento che determina i requisiti minimi per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Viene soppressa la previsione dell'obbligo della trattazione di almeno 5 affari per ogni anno.
La nuova regola entra in vigore a far data dell'11 dicembre 2021.
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Di seguito il testo di
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 ottobre 2021, n. 174
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense»;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso con delibera n. 281 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 1° settembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, la lettera c) e' soppressa.
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 ottobre 2021