Eredità giacente : spese della procedura
Le spese della procedura dell'eredità giacente: criticità, soluzioni. Una disamina del dott. G. W. Caglioti
Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata ammessa al gratuito patrocinio
6 -Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce, come visto, una importante eccezione nell’ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo 8 ai sensi del quale : “Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato 1, le spese sono anticipate 2 dall’erario o prenotate a debito 3.”
Tra le spese anticipate dall’Erario alla parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato vi sono anche quelle relative al Curatore 4.
La successiva accettazione dell’eredità da parte degli aventi diritto comporta la cessazione dall’Ufficio del curatore.
Quest’ultimo sarà quindi liquidato, nelle sue spettanze, dall’erede stesso 5, in quanto nell’interesse degli eredi che l’amministrazione e la gestione dei beni è stata effettuata dal curatore.
Sono sorti dubbi circa la possibilità da parte della Cancelleria di recuperare , nei confronti dell’erede , quanto già prenotato a debito e/o anticipato dall’Erario a favore dell’eredità giacente.
Ai sensi della direttiva ministeriale 6 del 26 giugno 2006 :
“al termine di ogni fase processuale , il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.
La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità”
L’assenza di un provvedimento che definisce la procedura con specifica statuizione sulle spese farebbe propendere per la soluzione negativa.
Mancherebbe, infatti, nella procedura in esame, una disposizione normativa simile a quella prevista, ex articolo 118 , comma 3 e 145 comma 3 Testo unico spese di giustizia 7 dove lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate.
Il recupero è, invece, dovuto sia in applicazione dell’articolo 135 Testo Unico spese di giustizia , e nello specifico ai sensi del comma 5, articolo che regolamenta i casi di recupero in assenza di una sentenza di condanna; sia in applicazione, in analogia , del comma 4 dell’articolo 148 Testo Unico spese di giustizia che, nel caso di eredità attivata d’Ufficio, prevede che le spese della procedura siano a carico dell’erede che abbia successivamente accettato.
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1 Il patrocinio a spese dello Stato è, oggi, regolamentato nella Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli da 74 a 145
2 Articolo 3 “ lettera t) Testo Unico spese di giustizia Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile
3 Articolo 3 “ lettera s) Testo Unico spese di giustizia Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero
4 L’ammissione al patrocinio produce degli effetti relativamente al processo civile, elencati nell’articolo 131 del d.P.R. 115/02 Testo Unico spese di giustizia
5 La cessazione della curatela opera di diritto senza quindi necessità di alcun provvedimento giudiziale e l’erede, automaticamente, subentra al curatore in tutti i rapporti giuridici relativi al patrimonio ereditario
6 circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2006
7 nelle procedure del difensore d’ufficio del minore o nelle procedure di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero









