Eredità giacente : spese della procedura
Le spese della procedura dell'eredità giacente: criticità, soluzioni. Una disamina del dott. G. W. Caglioti
Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata
5- Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata
Ai sensi dell’art. 528 codice civile legittimato a chiedere la nomina di Curatore dell’eredità giacente è chiunque vi abbia interesse.
Quando la procedura viene attivata a richiesta di parte le spese della stessa sono a carico della parte richiedente 1.
Parte privata è,quindi, tenuta al pagamento anche delle spese e competenze del Curatore 2 .
Il Curatore ha, alla chiusura della procedura 3, diritto al compenso ed al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’amministrazione dell’eredità 4.
Il compenso al curatore sarà, da parte dell’autorità giudiziaria che ha provveduto alla nomina5, “ liquidato in sede di chiusura della procedura, dopo l'accettazione (da parte dell'erede) o l'approvazione (da parte del giudice, del rendiconto, se non sorgono contestazioni) “. 6
A seguito dell’entrata in vigore del decreto Presidente della Repubblica “ avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore non è ammissibile ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività, e pertanto è possibile, ai sensi dell’art. 170 del DPR suddetto proporre opposizione entro 20 giorni [ndr = oggi 30 giorni a seguito della modifica operata all’articolo 170 dall'art. 34, co. 17., lett. a), D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 7.] dall’avvenuta comunicazione al Presidente dell’Ufficio giudiziario competente; il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Pertanto l’opposizione è decisa dal Tribunale in composizione monocratica con ordinanza non impugnabile “ 8.
Nel caso di eredità giacente definita per mancata accettazione la Corte Costituzionale con ordinanza n. 446 del 12 dicembre 2007 9 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che nel caso di attività, iniziata su istanza della persona interessata – sia quest’ultima, anziché l’Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore.
Come vedremo, nel prosieguo, la problematica relativa al pagamento del compenso del Curatore assume diverso rilievo se il richiedente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, principalmente, se l’eredità giacente sia stata aperta d’Ufficio e chiusa in mancanza di accettazione da parte di soggetti privati, con devoluzione allo Stato, in caso di attivo, dell’asse ereditario.
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1 Articolo 148 Testo Unico spese di giustizia comma 4 . Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
2 la liquidazione del compenso del Curatore avviene con decreto da parte dell’autorità giudiziaria che ha provveduto alla nomina ( cfr =Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11619 del 21 novembre 1997)
3 Il compenso al curatore per l'opera prestata sarà liquidato in sede di chiusura della procedura, dopo l'accettazione (da parte dell'erede) o l'approvazione (da parte del giudice, del rendiconto, se non sorgono contestazioni). Cass. Civ. Sez. II, 24/10/1995, n. 11046. La cessazione della curatela opera di diritto senza che sia necessario un apposito provvedimento da parte del Giudice.
4 La liquidazione del compenso per la curatela, unitamente alle somme a rimborso delle spese sostenute, si imputa all’asse ereditario, in pre-deduzione e quindi a preferenza di creditori e legatari.
5 in forza dell'art. 68 c.p.c. e dell'art. 52 delle norme di attuazione dello stesso codice
6 Cass. Civ. Sez. II, 24/10/1995, n. 11046
7 il termine di opposizione ex art 170 ai decreti di pagamento è quello di trenta giorni previsto per i procedimenti di opposizione da introdursi nelle forme del rito sommario cfr= circolare ministeriale DAG.09/11/2012.0148412.U
8 Cass. Civile sez II 5 maggio 2009 n.10328.
9 Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007









