Eredità giacente : spese della procedura

Le spese della procedura dell'eredità giacente: criticità, soluzioni. Una disamina del dott. G. W. Caglioti

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Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d’Ufficio

 

8- Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d’Ufficio

L’articolo 148 Testo unico spese di giustizia nulla dispone relativamente alle competenze e rimborso spese a favore del Curatore.

Appare possibile, quindi, in caso di eredità giacente aperta d’ufficio che al professionista (Curatore) nominato nulla sia dovuto 1 per l’attività espletata in una pubblica funzione 2 ?

O , in mancanza di espressa disposizione, possa trovare, ai fini dell’eventuale pagamento, applicazione analogica di quando è disposto a favore ausiliari del magistrato previste per altre procedure disciplinate dal Testo Unico spese di giustizia?

In caso di applicazione analogica il riferimento sarebbe alla procedura fallimentare per la quale l’articolo 146 testo unico spese di giustizia al comma 3 lettera c) espressamente prevede quale spese anticipate “ le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato”.

La Corte Costituzionale ha, però, escluso l’applicabilità della normativa fallimentare, anche se limitata al pagamento dei compensi all’ausiliario, alla eredità giacente 3.

Per i Giudici della Legge , nel richiamare la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, «nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario “le spese ed onorari al curatore” fallimentare, in caso di procedura chiusa per mancanza di attivo» ha rimarcato che la norma non è invocabile “come tertium comparationis, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, con impossibilità di estendere, neppure per analogia, le disposizioni dettate per la liquidazione del compenso al curatore del fallimento al curatore dell'eredità giacente” .

 

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1 la Corte costituzionale, più volte interpellata sulla possibilità che i professioni chiam,ati a svolgere attività pubbliche quali ausiliari del magistrato , si è sempre pronunciata nel senso della non fondatezza o della inammissibilità delle questioni proposte, richiamandosi ad un principio di «rotazione degli incarichi» (per cui la mancata corresponsione del compenso in caso di procedura priva di fondi sarebbe compensata dalla remuneratività di altri incarichi), alla non obbligatorietà dell'accettazione della funzione, alla impossibilità di riconoscere alla prestazione svolta il carattere di «lavoro», tutelato dall'art. 36 della Costituzione, alla discrezionalità del legislatore.

2 per la funzione pubblica dell’attività del Curatore vedasi Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11619 del 21 novembre 1997

3 ordinanza n. 446 del 12 dicembre 2007.