Struttura della procedura e regime delle spese

 

2- Struttura della procedura (unitaria o bifase?) e regime delle spese

La determinazione della struttura , se unitaria o bifasica, della procedura assume rilievo ai fini della individuazione, e relativa quantificazione, delle spese che, l’intera, l’istituto comporta.

La procedura in esame appare, in via generale, condizionata dalla “ scarsa chiarezza del quadro normativo di riferimento e il contrasto tra dottrina e giurisprudenza sulla natura giuridica dell’istituto dell’eredità giacente” 1.

Alla scarsa chiarezza fa da contraltare una, palese, lacuna normativa relativa al trattamento tributario, se unitario o meno, da applicarsi all’intera procedura .

Il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 112 c.d. Testo unico delle spese di Giustizia [ nel seguito del lavoro indicato semplicemente come Testo Unico spese di giustizia] 2, non disciplina direttamente l’istituto se non nell’articolo 148, eredità giacente attivata d’Ufficio, che pone più problemi che soluzioni.

Per il Ministero della Giustizia,Ufficio Legislativo, nota del 22 dicembre 2008 3 ,“ non si dubita della struttura bifasica della procedura [ndr =più avanti si vedrà come il Ministero con direttiva del 12 maggio 2014 abbia modificato indirizzo] di eredità giacente: una prima fase che va dal deposito dell’istanza di nomina del curatore fino alla pronuncia del decreto di nomina ( non è certo se in questa fase vada incluso anche il giuramento del curatore) ed una seconda fase che va dal decreto di nomina alla chiusura dell’eredità giacente”.

Gli Uffici legislativi di via Arenula aderiscono, almeno in un primo momento, con la nota in oggetto, all’interpretazione ai sensi della quale : la prima fase avrebbe natura di volontaria giurisdizione mentre la seconda fase, successiva al decreto di nomina del curatore, avrebbe natura stragiudiziale…”.

La distinzione della procedura in due fasi non poteva non comportare dubbi in relazione alle spese della stessa.

Orbene, il pagamento delle spese di giustizia effettuato nella prima fase ricomprende anche le spese dovute per la seconda fase?

Se la struttura della procedura fosse unitaria, vedasi ad esempio la procedura fallimentare, la risposta alla domanda sarebbe stata positiva.

Anche se, come vedremo nel prosieguo, nella materia in oggetto il Ministero della Giustizia pur, successivamente, aderendo definitivamente alla tesi della c.d. natura unitaria del procedimento, applica, inspiegabilmente, sulle spese un diverso criterio rispetto a quello della, analoga per alcuni versi, procedura fallimentare.

La riconosciuta, in un primo momento da parte degli uffici legislativi ministeriali, struttura bifasica, la natura giurisdizionale della prima fase e quella stragiudiziale della seconda fase, comporta per gli uffici di via Arenula, che quanto pagato, ad esempio a titolo di contributo unificato, per la prima fase non copra anche la relativa spese per le eventuali e successive istanze del Curatore giudiziale 4 nella seconda fase.

Successive istanze, quelle del Curatore, con le quali “ si aprono altrettanti procedimenti di volontaria giurisdizione come nel caso dell’autorizzazione alla vendita di beni mobili o immobili (art. 783 c.p.c.); della richiesta di nomina del pubblico ufficiale che deve procedere all’inventario (art.769 c.p.c.); dell’autorizzazione a compiere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art.530 c.c. e 782 c.p.c.) e, in generale , per tutte le altre istanze sulle quali il tribunale è chiamato a pronunciarsi in camera di consiglio” e per le quali “ si andranno a pagare ulteriori contributi unificati” .

Appare utile ricordare come “ l’ambito più generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale” 5 e, quindi sono ( sarebbero) sottratti alla disciplina delle spese di giustizia che si collegano al processo ( contributo unificato e anticipazioni forfettarie ) tutti quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato 6 rivestono natura non giurisdizionale.

Si ha, quindi, come si vede, un ingiustificato , a parere dello scrivente, moltiplicarsi di spese, a carico del privato e/o dell’Erario, in caso di procedura attivata d’Ufficio, che si sarebbero , stante anche l’ assenza di espressa normativa che le prevede , potute, o dovute, evitare.

Infatti le spese di giustizia iniziali ( es. contributo unificato) aderendo alla interpretazione che riconosce alla procedura di eredità giacente natura di volontaria giurisdizione che “presenterebbe una struttura unitaria e inscindibile- simile alla procedura fallimentare – composta da una serie di attività collegate ed interdipendenti di gestione dell’asse ereditario che si svolgono sotto la vigilanza del giudice…” coprirebbero, e non se ne vedono giustificazioni normative a contrario, l’intera procedura , nelle sue c.d. due fasi.

Inoltre, ove si volesse non ricomprendere nelle spese della prima fase gli atti ( istanze del curatore) che si dovessero necessitare nella c.d. seconda fase , semplicemente, considerandole per quello che nessuno sembra contestare siano , ossia atti a natura stragiudiziale, sarebbero da sottoporsi, tutt’al più, alla normativa sull’imposta di bollo 7.

Nella direttiva ministeriale del 12 maggio 2014 , a firma non più dell’ Ufficio Legislativo ma della Direzione Generale della giustizia civile 8, il Ministero, muta l’ indirizzo del 22 dicembre 2008 9 .

Per gli Uffici di via Arenula ora “ il procedimento di curatela dell’eredità giacente costituisce una procedura unitaria che si apre con il provvedimento di nomina del curatore, così come disciplinato dagli articoli 528 del codice civile e 781 del codice di procedura civile, e si chiude con l’accettazione dell’eredità ai sensi dell’articolo 532 del codice civile.”

Muta l’ indirizzo ma non viene meno la metodologia relativa al pagamento delle spese di procedura che, sembravano, caratterizzasse la procedura bifase.

La Direzione Generale, infatti, “ritiene, conformemente al parere reso dall’Ufficio Legislativo, che le istanze presentate dal curatore al giudice che l’ha nominato non danno luogo all’apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull’operato del curatore.

Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Diversamente, le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell’articolo 783 del c.p.c. danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Analogo discorso può compiersi per l’istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell’ufficio di esecutore testamentario.

Come affermato dall’Ufficio Legislativo, tale richiesta “apre un autonomo procedimento” che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.), di conseguenza, anche in questo caso l’ufficio giudiziario dovrà richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.”

Un intervento Legislativo chiarificatore sarebbe auspicabile.

 

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1 Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U

2 Per "spese di Giustizia" si intendono quelle spese che si formano nel processo, civile e penale ,a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, e che trovano relativa distinzione e regolamentazione nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 ( Testo Unico spese di giustizia)

3 cfr= Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U

4 cfr= Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U

5 circolare senza numero 18 marzo 2003 senza numero Ministero della Giustizia Dip. Aff. Giustizia, Dir. Giust. Civ.

6 ad esempio la procedura di correzione dell’errore materiale

7 decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642

8 cfr= Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U conf. Circolare Ministero della Giustizia DAG.16/05/2014.0070387.U

9 cfr= Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U