Eredità giacente : spese della procedura
Le spese della procedura dell'eredità giacente: criticità, soluzioni. Una disamina del dott. G. W. Caglioti
Natura giuridica dell’istituto del Curatore
4- Natura giuridica dell’istituto del Curatore
La determinazione della natura giuridica del Curatore dell’eredità giacente, assume importanza ai fini, del presente lavoro, della liquidazione onorari in caso di procedura attivata d’Ufficio [ vedasi paragrafo n. 7 ] .
Richiamiamo, in merito, le diverse posizioni tra dottrina e giurisprudenza e la posizione ministeriale.
Per dottrina, prevalente, si ha un vero o proprio Ufficio di diritto privato 1 “trattandosi di un potere conferito dalla legge per la tutela di un interesse altrui che esercita in nome proprio “2 .
Per la giurisprudenza di legittimità civile 3:
“Il curatore dell'eredità giacente va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta), il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione”.
Anche per la giurisdizione di legittimità penale 4 :
“il curatore della eredità giacente, nominato a norma dell’art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice..tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp, att. c.p.c., a custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell’eredità, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti; esercita poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione; è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l’approvazione”.
Riassumendo il Curatore è, per la giurisprudenza, un "ausiliario del giudice che esplica una funzione pubblica" 5.
Per il Ministero della Giustizia 6:
“ benché la giurisprudenza di legittimità sostenga che l’amministratore e custode dei beni ereditari esplichi una pubblica funzione in qualità di ausiliario del giudice ( cfr. in tal senso Cass., 8 aprile 1978, n. 1646 e Cass., S.U. 21 novembre 1997 n. 11619) questo Ufficio ritiene preferibile porsi nel solco della migliore dottrina , secondo la quale il curatore all’eredità giacente è titolare di un ufficio privato ovvero di un potere conferitogli dalla legge per la tutela di un interesse altrui, quello degli eredi.
Egli, in realtà,rappresenta legalmente chi accetterà l’eredità ( nei cui confronti risponde per gli eventuali danni arrecati da una gestione negligente), per cui non occorre ipotizzare una rappresentanza dell’eredità giacente quale ente giuridico autonomo”.
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1 cfr =F. Orlandi in Successioni – Varie 18 ottobre 2017
2 cit. Natoli, “L’amministrazione dei beni ereditati”, Vol II, Milano 1969, p.307; Grosso Burdese, “le successioni. Parte generale”, p.218 e Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11619 del 21 novembre 1997
3 Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11619 del 21 novembre 1997
4 Cass. Pen. 25.09.2010 n. 34335
5 Cass.1978/1646
6 Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U









