Spese della procedura

 

3- Spese della procedura

L’apertura del procedimento, in relazione al soggetto, privato o pubblico, che la chiede, assume rilievo relativamente alle modalità di pagamento delle, nei casi in cui siano dovute, spese del procedimento stesso.

La procedura relativa all’eredità giacente, ex articolo 537 codice civile , rientrante nei procedimenti di volontaria giurisdizione 1, comporta infatti delle spese.

Al principio che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale, c.d. principio della domanda 2, è strettamente connesso il principio dell’onere delle spese ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia. 3

Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma, Testo Unico spese di giustizia: “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo 4 quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato” .

Dovuti, nella procedura in esame, dalla parte privata, il contributo unificato 5, quantificato nell’importo di cui alle procedure in Camera di Consiglio 6 allo scaglione di valore lettera b) comma 1 articolo 13 d.P.R. 115/02 [ attualmente nella misura di € 98 ], e, gli eventuali a richiesta, diritti di copia 7.

Dubbi, come meglio esamineremo nel prosieguo, permangono se dovuta anche l’anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile ex articolo 30 Testo unico spese di giustizia.

Sugli atti e documenti della procedura in esame essendo soggetta a contributo unificato , non è dovuta, ai sensi dell’articolo 18 testo unico spese di giustizia, l’imposta di bollo.8

 

3-a) contributo unificato

Per l’esazione del Contributo Unificato gli Uffici ministeriali di via Arenula, relativamente all’autonomia di formazione delle spese di giustizia, mantengono la distinzione della procedura in esame in due fasi:

una prima fase che va dal deposito dell’istanza di nomina del curatore fino alla pronuncia del decreto di nomina ( non è certo se in questa fase vada incluso anche il giuramento del curatore) ed

una seconda fase che va dal decreto di nomina alla chiusura dell’eredità giacente”. 9

Il contributo unificato pagato all’apertura della procedura copre la sola prima fase ritenendo, gli Uffici ministeriali, che

le singole istanze successive al giuramento del curatore dell’eredità giacente (appendice della prima fase della procedura)siano assoggettate al pagamento del contributo unificato , ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b) del T.U. delle spese di giustizia, trattandosi di autonomi ricorsi di volontaria giurisdizione , riconducibili ai processi in camera di consiglio “.

Quanto sopra ha trovato ulteriore chiarimento nell’indirizzo del 16 maggio 2014 10 ai sensi del quale le

istanze presentate dal curatore al giudice che l’ha nominato non danno luogo all’apertura di autonomi procedimenti …di conseguenza su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. 115/2002”.

Diversamente,

le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell’articolo 783 del c.p.c. danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Analogo discorso può compiersi per l’istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell’ufficio di esecutore testamentario.

Come affermato dall’Ufficio Legislativo, tale richiesta “apre un autonomo procedimento” che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.), di conseguenza, anche in questo caso l’ufficio giudiziario dovrà richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002”.

In caso in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato 11 il contributo unificato, quando dovuto, sarà prenotato a debito 12.

 

3-b) diritti di copia

Dovuti i diritti di copia, richiesti, eventualmente, dalla parte, in considerazione del fatto che l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge” 13.

Non dovuto, sulle copie, il diritto di bollo ai sensi dell’articolo 18 testo unico spese di giustizia.

In caso in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato i diritti di copia andranno prenotati a debito.

 

3- c) anticipazioni forfettarie dei privati all’erario nel processo civile

Non è pacifico l’aspetto relativo al pagamento, nella procedura in esame, dell’anticipazione forfettaria ex articolo 30 Testo unico spese di giustizia .

Ai sensi del richiamato articolo 30 “ la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo…”

Le cancellerie giudiziarie richiedono, al momento dell’istanza ex articolo 528 codice civile, contestualmente al contributo unificato il pagamento dell’anticipazione forfettarie dai privati all’erario nel processo civile , ex articolo 30 Testo Unico spese di giustizia .

Il pagamento del balzello in esame troverebbe giustificazione del principio 14 secondo il quale “l’importo forfettario di 8 euro[ndr = ora 27 €] non è dovuto per tutti quei procedimenti, disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U.. per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l’esenzione da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura..”.

L’esazione dell’anticipazione per le istanze del curatore e procedure successive alla sua nomina segue (seguirebbe) le sorti del contributo unificato e trova ( troverebbe), da ultimo, giustificazione nella, non chiarissima, direttiva ministeriale 16 maggio 2014 15 che distingue tra istanze presentate dal curatore al giudice tutelare ( in cui l’istituto in esame non è dovuto) dalle istanze presentate dal curatore al tribunale ( in cui l’istituto in esame sarebbe dovuto) .

Per la richiamata ministeriale 16 “ il procedimento di curatela dell’eredità giacente costituisce una procedura unitaria che si apre con il provvedimento di nomina del curatore…..e si chiude con l’accettazione dell’eredità…”.

Stabilendosi il principio che le “ istanze presentate dal curatore al giudice che l’ha nominato non danno luogo all’apertura di autonomi procedimenti …di conseguenza su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. 115/2002”.

Inoltre, per le procedure e istanze rivolte al tribunale, anziché al giudice tutelare, l’obbligo del pagamento deriverebbe per “ragionamento a contrario” per quanto disposto nella richiamata direttiva ministeriale relativamente alle istanze, per le quali nulla è dovuto, presentate dal curatore al giudice che l’ha nominato.

Nulla si stabilisce, nella direttiva in esame, sull’istituto di spesa in oggetto relativamente al momento dell’apertura della procedura.

Il mancato obbligo del pagamento dell’anticipazione forfettaria, in assenza di espressa direttiva a contrario , non potendosi l’amministrazione sostituire al Legislatore con lo strumento delle note e circolari, come invece sempre più spesso sta avvenendo, trova ( troverebbe), a parere di chi scrive, giustificazione:

a) nella testuale applicazione 17 dell’articolo 30 Testo Unico Spese di giustizia che espressamente dispone dovuta l’anticipazione quando la parte a) “ si costituisce in giudizio” facendosi riferimento al processo iniziato con atto di citazione; b) “ deposita il ricorso introduttivo” procedura iniziata con ricorso; c) ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati” siamo nel processo esecutivo mobiliare o immobiliare.

Nella procedura di eredità giacente non rientrano, chiaramente, nessuna delle ipotesi di cui ai punti a), b), c) instaurandosi ex articolo 528 codice civile su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, a meno che il termine istanza non lo si voglia far corrispondere a ricorso introduttivo.18

b) nella mancata elencazione della anticipazione forfettaria dei privati all’erario tra le spese prenotate a debito 19 elencati dall’articolo 148 Testo Unico spese di giustizia nella procedura attivata d’ufficio.

Alla evidenziata assenza nell’elencazione di cui al richiamato articolo 148 non si può dare altro significato se non nell’intenzione, da parte del Legislatore, di non gravare la procedura anche di tale spesa 20.

Se così non fosse si avrebbe un ingiustificato trattamento tra le ipotesi in cui la procedura si apre su istanza di parte interessata, tenuta al pagamento, e le ipotesi in cui l’apertura si avrebbe d’ufficio in cui il pagamento sembrerebbe, dalla lettura dell’articolo 148 Testo Unico spese di giustizia, non dovuto .

Nell’eredità giacente attivata d’Ufficio in caso di successiva accettazione l’erede è tenuto a rimborsare le spese prenotate a debito tra le quali non compaiono quelle relative alle anticipazioni ex articolo 30 Testo Unico spese di giustizia.

Ricordando che in caso in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato l’anticipazione forfetizzata in esame sarebbe da prenotarsi a debito in virtù degli effetti dell’ammissione ex articolo 131 Testo Unico spese di giustizia.

Concludendo, a meno che non si ricorra a “dimenticanza”21 del Legislatore, riteniamo che l’importo di cui all’articolo 30 non sia dovuto nella procedura in esame.

3- d) altre spese della procedura

Dovute le spese occorrenti per la procedura e relative alla notifica e alla pubblicità dei provvedimenti.

Dovuta l’imposta di registro sui verbali d’inventario, registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della tariffa , parte I,allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. 22

In caso in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese che precedono andranno anticipate dall’Erario.

Alcuni Tribunali 23 prevedono che, in caso di apertura della procedura su istanza dei privati, gli stessi debbano costituire un deposito a fronte delle possibili spese della procedura.

E’ questa una prassi che non trova giustificazione normativa e dimostra, ove ve ne fosse bisogno, l’esigenza, qui si, di un intervento ministeriale chiarificatore.

 

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1 cfr= Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U conf. Circolare Ministero della Giustizia DAG.16/05/2014.0070387.U

2 articolo 99 codice procedura civile

3 che ha ripreso l’articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del DPR 115/2002 riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato

4 ai sensi dell’articolo 3, lett. o), del Testo Unico spese di giustizia “processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”. Inoltre il legislatore nel testo Unico non fa distinzione tra i termini "procedimento" e processo" cfr= Circolare del 18 marzo 2003

5 Con l’iscrizione a ruolo della domanda nelle procedure civili e, con il, contestuale, deposito della nota di iscrizione a ruolo(in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000) deriva l’obbligo del pagamento del contributo unificato, ex artt. 9 e 14 d.P.R. 115/02, c.d. tassa di iscrizione a ruolo.

6 Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U

7 artt. 267 e ss d.P.R. 115/02

8 Dalla relazione ministeriale di commento all’articolo e dalle circolari ministeriali (vedasi in particolare la circolare 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso,le circolari n 3 del 13 maggio 2002 e n 4 del 28 giugno 2002 del Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust) emerge come il testo unico sulle spese di giustizia abbia inciso anche sulla disciplina dell’imposta di bollo sancendo innanzitutto la non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale e nei processi civili in cui è dovuto il contributo unificato, in tal modo l’imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. Conf. il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia

9cfr= Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U e Circolare Ministero della Giustizia DAG.16/05/2014.0070387.U

10 Circolare Ministero della Giustizia DAG.16/05/2014.0070387.U

11 Il patrocinio a spese dello Stato è, regolamentato nella Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli da 74 a 145, composta : - da una parte generale, il Titolo I articoli dal 74 al 89, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario; - da un Titolo II articoli dal 90 al 114 , che detta disposizioni particolari per il processo penale; - da un Titolo III articoli 115 al 118 , che si occupa dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; - da un Titolo IV, articoli dal 119 al 141 che detta disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ; - da un Titolo V articoli dal 142 al 145, che estende, a limitati effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV a particolari procedure (processo avverso i provvedimenti di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea; processi previsti , in materia di adozione e affidamento dei minori, dalla legge n 184/1983 per come modificata dalla legge n.149/2001; processo in cui è parte un fallimento ; processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero) L’articolo 157 disciplina le ipotesi in cui parte sia una Pubblica Amministrazione.

12 Nel patrocinio a spese dello Stato importante distinzione è quella operata dall’articolo 3 testo Unico spese di giustizia ai sensi del quale: “ lettera s) Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero; lettera t) Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “

13 cfr=circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990

14 cfr =Circolare Ministero della giustizia Direzione Generale Ufficio I n. 1/6561/U/44 giugno 2005

15 Circolare Ministero della Giustizia DAG 16/05/2014.0070387.

16 che si discosta, parzialmente, con quanto sostenuto in Ministero della Giustizia m_dg.LEG.22/12/2008.0008299.U

17 l’ art. 12 disposizioni sulla legge in generale dispone che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore...”

18 si ribadisce che ai sensi dell’ art. 12 disposizioni sulla legge in generale “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore...”

19 spese da rimborsare all’Erario in caso di successiva accettazione dell’eredità

20 anche se abbiamo “clamorosi” esempi di “dimenticanze” ad esempio all’articolo 158 T.U. spese di giustizia relativamente ai diritti di copie richieste dalle Amministrazioni Pubbliche parti nei giudizi

21 Alle “dimenticanze” il Legislatore del Testo Unico non è certamente estraneo : nell’art. 158 i diritti di copia non sono previsti, la “dimenticanza” è stata “provvisoriamente” sanata dalla circolare DAG.18/01/2008.0007601.U Ministero della Giustizia – Direzione generale Giustizia Civile- Ufficio I ai sensi della quale “ l’art. 158 DPR 115/02 nell’effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omesso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l’istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie..”

22 Agenzia delle Entrate nota n. 954-154839/2007 del 20.11.2007 e Ministero della Giustizia DAG.01/02/2008.0015873

23 Per tutti :Tribunale di Genova € 1.500,00 (fondo per cauzione) mediante libretto postale giudiziario fruttifero intestato al creditore istante di con causale: <.in http://www.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1778 ; Tribunale di Cosenza Eventualmente fondo su cauzione che sarà determinata dal Tribunale caso per caso http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it/eredita-giacente_41.html; Tribunale di Roma € 520 assegno circolare non trasferibile da chiedere presso sportello Unicredit all'interno del Tribunale o banca limitrofa intestato a "EREDITA' GIACENTE di (indicare il nome e il cognome del defunto) in http://www.tribunale.roma.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1501