Le Notifiche in proprio degli Avvocati
La notifica in proprio degli avvocati. Come si effettua una notifica a mezzo posta. Un completo vademecum
Disposizioni Normative: Legge n. 53/94
Legge n. 53 del 21 gennaio 1994
come modificata da L. 24 dicembre 2012 n. 228 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
Legenda: in grassetto le parti riguardanti le notifiche via PEC
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
Articolo 1
1. L’avvocato […3], munito di procura alle liti a norma dell’art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata4.
Articolo 2
1. Per la notificazione di cui all’art. 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.
Articolo 3
1. Il notificante che procede a norma dell’articolo 2 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’art. 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3bis. […]5.
Articolo 3-bis6.
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 16 undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata7.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. (11)
4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) […8];
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
Articolo 4
1. L’avvocato […9], munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato […10], che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.
Articolo 5
1. […11].
2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l’atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.
3. Nei casi previsti dal comma 2 l’originale e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico di cui all’articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l’atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.
Articolo 6
1. L’avvocato […12], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
Articolo 7
1. L’avvocato […13], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati […14] che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.
2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell’autorizzazione, l’avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell’ordine il registro di cui all’articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l’eventuale annullamento del medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell’ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata15.
Articolo 8
1. L’avvocato […16], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.
2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell’ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all’uopo delegato, previa l’autorizzazione di cui all’articolo 7.
3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.
4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata17.
Articolo 9
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8218.
1-ter In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis19.
Articolo 10
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis il pagamento dell’importo di cui al periodo precedente non è dovuto20.
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l’imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.
Articolo 11
1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.
Articolo 12
1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.
Articolo 13
1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 12.
Norme introdotte per le notifiche via PEC
D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012
Art. 16 ter - Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni21
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia22.
1bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa23.
Art. 16 septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche24
- La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (regole tecniche)
Art. 18 - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati25
- L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
- Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
- La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
- L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
- La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
- La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)
Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
- Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
- Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
- Nei casi in cui l’atto da notificarsi sia l’atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.
- Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2.
- La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
Provvedimento 28 dicembre 2015 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)
Art. 19 ter - Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.
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Note
- [←3]
-
Il termine procuratore legale deve intendersi sostituito con il termine avvocato a seguito della soppressione dell’albo dei procuratori legali (art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27) [o il procuratore legale].
- [←4]
-
Articolo modificato prima dall’art. 25, comma 3, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183 (a decorrere dal 1° gennaio 2012), poi dall’art. 46, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- [←5]
-
Comma abrogato dall’art. 16 quater, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 [3bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall’articolo 149bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8.]
- [←6]
-
Articolo inserito dall’art. 16 quater, comma 1, lett. d), D.L. n. 179/2012.
- [←7]
-
Comma modificato dall’art. 19, comma 1bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
- [←8]
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Lettera soppressa dall’art. 46, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 [b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;].
- [←9]
-
[o il procuratore legale].
- [←10]
-
[o il procuratore legale].
- [←11]
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Comma abrogato dall’art. 16quater, comma 1, lett. f), D.L. n. 179/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013 [1. Nella notificazione di cui all’articolo 4 l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici].
- [←12]
-
[o il procuratore legale].
- [←13]
-
[o il procuratore legale].
- [←14]
-
[o procuratori legali].
- [←15]
-
Comma aggiunto dall’art. 46, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/2014.
- [←16]
-
[o il procuratore legale].
- [←17]
-
Comma aggiunto dall’art. 16 quater, comma 1, lett. h), D.L. n. 179/2012.
- [←18]
-
Comma aggiunto dall’art. 16 quater, comma 1, lett. i), D.L. n. 179/2012.
- [←19]
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Comma aggiunto dall’art. 46, comma 1, lett. cbis), D.L. n. 90/2014.
- [←20]
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Comma modificato dall’art. 16 quater, comma 1, lett. l), D.L. n. 179/2012.
- [←21]
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Introdotto dall’art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- [←22]
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Comma così modificato dall’ art. 45bis, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- [←23]
-
Comma aggiunto dall’ art. 45bis, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- [←24]
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Introdotto dall’ art. 45bis, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- [←25]
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Introdotto dall’art. 1 DM 3 aprile 2013, n. 48 (in GU n.107 del 9-5-2013 - Vigente 15 gg da pubbl.: 9-5-2013).