Le Notifiche in proprio degli Avvocati

La notifica in proprio degli avvocati. Come si effettua una notifica a mezzo posta. Un completo vademecum

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La notifica in proprio a mezzo posta

 

a cura di: Antonio Rosa e Giulia Ferrarese

 

1. Chi può notificare a mezzo posta

Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:

- sia iscritto all’albo26;

- sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine27;

- sia munito d’apposito registro cronologico28;

- sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c.29

 

2. Chi può essere autorizzato dal C.d.O. a notificare in proprio

L’autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell’Ordine competente in relazione all’iscrizione, essa è personale e - quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.

L’autorizzazione è unica e vale sia per le notifiche in proprio “dirette”, sia per quelle “a mezzo posta”.

La legge prevede che l’autorizzazione possa essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione). Quindi chi ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse reiscritto non può essere autorizzato a notificare in proprio.

Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine, si provvede all’affissione del provvedimento all’albo del Consiglio, in adempimento della prescrizione di pubblicità di cui all’art. 7, IV comma, L. 53/1994. In alcuni Consigli è invalsa la prassi di comunicare copia del provvedimento alla Segreteria del Presidente del Tribunale.

Ottenuta l’autorizzazione del Consiglio, si può iniziare a notificare30.

 

3. Quando si perde la facoltà di notificare

L’autorizzazione deve essere prontamente revocata dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione. Tale autorizzazione non incide sulla facoltà di notificare via PEC: l’Avvocato non potrà però notificare via PEC se sta scontando un periodo di sospensione o se cancellato o radiato, mentre potrà farlo se tali sanzioni sono state revocate o scontate. Non deve essere revocata in caso d’apertura di procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell’Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene “motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio della facoltà” 31.

Riteniamo che in caso di trasferimento ad altro Ordine sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell’ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque opportuno provvedere nella prassi alla formale comunicazione da Ordine a Ordine dell’autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, verrebbe vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell’Ordine.

Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d’inopportunità vanno emessi dal C.d.O. e previa audizione dell’avvocato interessato.

Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

 

4. Cos’è il registro cronologico per le notifiche

Ottenuta l’autorizzazione32, l’avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico33.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati “uso computer”, che - ovviamente - devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Il registro, ottenuta l’autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.

Le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere acquistate presso gli Uffici postali.

 

5. Come si tiene il registro

Nel registro va annotata giornalmente ogni notificazione eseguita.

Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

Non devono essere annotate le notifiche eseguite in proprio a mezzo pec.

 

6. Cosa si deve annotare nel registro

- il numero d’ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno (è comunque possibile attribuire un numero progressivo anche per ogni destinatario del medesimo atto da notificare); si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l’anno (ma non è prevista alcun divieto per chi opti per iniziare nuovamente la numerazione partendo dal nr. 1; in questo caso, per evitare errori di identificazione, si consiglia di far seguire al numero l’annodi riferimento – ad es. 1/2016 – e così di seguito);
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell’atto da notificare;
- l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione (se la notifica è fatta in coso di causa);
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l’atto ed il registro;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell’atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. “bianchetto” per cancellare.

Ogni notificazione deve essere annotata, giornalmente, sul registro cronologico.

 

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Note

[←26]

È quindi esclusa la possibilità per il praticante avvocato di poter ricorrere alla notifica in proprio. Si pone peraltro il problema relativo all’avvocato stabilito. In tal senso il parere n. 27/2014 del Consiglio nazionale forense (rel. Morlino): “sia consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l’avvertenza peraltro che, ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex art. 82 c.p.c. d’intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 8, l. 96/2001” (pareri conformi: n. 33/12 e 97/11).

[←27]

Non è necessaria l’autorizzazione per le notifiche via PEC (art. 7, comma 4 bis della Legge).

[←28]

Non è necessaria l’annotazione per le notifiche via PEC (art. 8, comma 4 bis della Legge).

[←29]

Art. 83 (Procura alle liti)

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto, o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e e trasmessi in via telematica

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

Si ricorda che la procura alle liti è necessaria anche per le notifiche in proprio telematiche (vedi meglio in appresso).

[←30]

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile Sez. V, 05 agosto 2004, n. 15081).

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

L’attività di notificazione svolta dall’avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell’atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell’osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine, alla previa vidimazione dell’originale e della copia dell’atto nonché all’istituzione e all’impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente (Cassazione civile sez. III, 04 aprile 2001, n. 4986).

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile sez. trib. 05 agosto 2004/ n. 15081 e Cassazione civile sez. un., 01 dicembre 2000, n. 1242).

[←31]

Deve ritenersi - secondo un interpretazione letterale della disposizione contenuta nella legge del 1994- che la facoltà di revoca discrezionale sia rimasta in capo al Consiglio dell’Ordine circondariale, anche se dopo la legge 247/2012 le funzioni disciplinari sono passate al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

[←32]

Non necessaria per le notifiche via PEC.