Le Notifiche in proprio degli Avvocati

La notifica in proprio degli avvocati. Come si effettua una notifica a mezzo posta. Un completo vademecum

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Le nullità della notifica in proprio

 

16. Le nullità

L’art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile l’art. 156, 3° comma c.p.c. anche a queste notificazioni45.

La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l’atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

 

17. Il momento di perfezionamento della notifica

Il principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002, in base al quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda “tout court” il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 53 del 1994. In tal senso anche Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041.

Tale principio è stato fatto proprio dalla nuova formulazione dell’art. 149, III comma, c.p.c. 46

Ancora Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 c.p.c. alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell’ufficio postale apposta su “striscette” meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte)”. Così anche T.A.R. Veneto sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393: “In tema di notifica effettuata per posta è applicabile anche al difensore, che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53 del 1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale: pertanto, la notificazione del ricorso può ritenersi perfezionata con la consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.”

Sul punto vedasi anche Cassazione civile sez. trib., 05 agosto 2004, n. 1508147 e Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402 e Cass. civ., sez. I, 30-07-2009, n. 17748 (il testo in nota 18)48.

Di segno contrario il solo T.A.R. Piemonte sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018.49

Il Consiglio di Stato, però, con la sentenza del 13.4.2010 n. 2055 ha riformato tale decisione applicando anche alle notifiche eseguite dagli avvocati in proprio la disciplina dettata per le notifiche effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, applicando pertanto - anche alle notifiche fatte dagli avvocati in proprio- il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notificazione.

Può così dirsi ora definitivamente risolta la “querelle” insorta sul momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta!

Per il notificato i termini partono invece dal ricevimento della raccomandata o dallo spirare del termine di compiuta giacenza.

 

18. Come ottenere un titolo idoneo per la trascrizione delle domande giudiziali nel caso sia stata eseguita la notificazione mediante notifica in proprio

Non disponendo l’avvocato notificatore - a differenza dell’ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia cartacea rispetto all’originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla “copia c.d. conforme uso trascrizione” dell’atto notificato; copia che potrà essere richiesta al cancelliere immediatamente dopo l’iscrizione della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che sia allegato l’avviso di ricevimento dell’atto notificato). Avendo urgenza di dover trascrivere l’atto si consiglia di ricorrere alla notifica “a mani” a mezzo Ufficiale Giudiziario, poiché si entra subito in possesso della copia per la trascrizione.

Nel processo civile, un’alternativa alla richiesta alla cancelleria di copia conforme uso trascrizione è quella di utilizzare l’iscrizione a ruolo telematica. Una volta che l’atto farà parte del fascicolo informatico equivarrà all’originale e sarà possibile estrarne duplicato o copia (da attestare conforme) a norma dell’art. 16, co. 9 bis, del D.L. n. 179/2012 che potrà essere utilizzata per la trascrizione della domanda giudiziale.

 

19. I vantaggi della notifica in proprio a mezzo del servizio postale

- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali, e quindi anche nel pomeriggio
- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale50
- consente l’immediata disponibilità dell’originale dell’atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l’atto
- consente di poter verificare l’esito della raccomandata utilizzando dal sito delle Poste il servizio di monitoraggio per sapere se è stata già consegnata al destinatario
- ulteriore vantaggio è costituito dall’applicazione anche alle notifiche postali fatte dall’avvocato sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

Facsimile registro per l’annotazione delle notifiche a mezzo posta.

F591CD9B

6A25D561

 

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Note

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T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 26 marzo 2009, n. 363: Il principio generale di cui all’art. 156 comma 3 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, si applica anche alle violazioni delle formalità imposte dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b) ultimo periodo l. 21 gennaio 1994 n. 53 e art. 3 l. 20 novembre 1982 n. 890) quando il ricorso sia notificato per posta dall’avvocato del ricorrente (nella fattispecie, le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante, tuttavia dalla documentazione prodotta in giudizio risultava provato che la notifica fosse giunta all’indirizzo dei destinatari).

Tribunale Modena 11 febbraio 2004: “Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è applicabile l’art. 156 c.p.c., che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l’atto ha raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, è stata disattesa l’eccezione di nullità della notificazione effettuata dal difensore in proprio ai sensi della l. n. 53/1994 per inosservanza delle forme di cui all’art. 3 l. cit. e, in particolare, per mancata indicazione dell’ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario, e per mancata apposizione del timbro di vidimazione dell’ufficio postale, espressamente comminata dall’art. 1 l. cit. anche per il caso di mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge medesima).”

[←46]

Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

[←47]

In caso di notifica effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, essa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle poste”.

[←48]

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte cost., la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario)”.

[←49]

Lo stesso Tar Piemonte, sez. I, 9 aprile 2008, n. 604 era pervenuto ad analoghe conclusioni, ma con diversa motivazione. Vedi però Consiglio di Stato sentenza del 13.4.2010 n. 2055.

[←50]

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull’eliminazione del coinvolgimento della figura dell’ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l’ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell’organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell’avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 518.

In tema di notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077