Le Notifiche in proprio degli Avvocati

La notifica in proprio degli avvocati. Come si effettua una notifica a mezzo posta. Un completo vademecum

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L'avvocato notificatore è pubblico ufficiale

 

7. L’avvocato notificatore è pubblico ufficiale

L’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare34.

 

8. Gli atti che si possono notificare

Gli atti che si possono notificare secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa35;

- gli atti stragiudiziali.

Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l’opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

L’avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi36 (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell’art. 250 c.p.c.), l’avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

Si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d’introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell’arbitrato (ovviamente dall’avvocato munito di procura).

Per l’avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l’Ufficiale Giudiziario (vedi però appresso i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull’eliminazione del coinvolgimento della figura dell’ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l’ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell’organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell’avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria” (Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).

In tal senso anche Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185:Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull’eliminazione del coinvolgimento della figura dell’ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l’ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell’organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell’avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria.”

Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l’avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi.

 

9. Copie di file digitali.

L’avvocato può stampare atti o provvedimenti (non documenti) scaricati dai fascicoli informatici o ricevuti in allegato alle comunicazioni telematiche (PEC) dalla cancelleria.37 Tali copie, esenti da marca da bollo, possono essere notificate, purché siano munite di attestazione di conformità, che l’avvocato deve apporre in calce o a margine della copia oppure su foglio separato purchè lo stesso sia materialmente congiunto alla copia. La formula d’autentica non abbisogna di citazioni normative e può essere quella dell’applicativo reperibile sul sito dell’Unione Triveneta.

 

10. Particolari adempimenti successivi alla notifica di alcuni atti processuali

Gli atti d’impugnazione e l’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo comportano l’obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto notificato.

La Cassazione civile 25 febbraio 2011 n. 4704 ha specificato che l’omissione di tali formalità non comporta nullità della notifica.

Nei casi di notificazione dell’intimazione di sfratto, qualora l’atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l’avvocato deve provvedere all’inoltro con lettera raccomandata della comunicazione di cui all’art. 660 ult. comma c.p.c.

 

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Note

[←33]

Non serve munirsi di registro se si intende notificare solo via PEC.

[←34]

Art. 6 L. 53/1994.

L’avvocato, che compila la relazione di cui all’articolo 3 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

[←35]

Non sono suscettibili di notifica in proprio a mezzo posta gli atti dei procedimenti penali in quanto non richiamati dalla legge 53/1994.

[←36]

L’intimazione al teste non è atto della parte, ma è atto dell’ufficiale giudiziario. Ne consegue che tale atto, anche quando venga notificato direttamente dall’avvocato, ai sensi dell’art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53, deve essere formato dall’ufficiale giudiziario, o quanto meno deve essere compilato in modo che l’ufficiale giudiziario risulti il soggetto intimante. Tribunale Roma, 15 maggio 2002/Soc. Eaglès Fly c. Di Nella /Giur. romana 2003, 79. Il problema nella pratica risulta superato perché ora l’intimazione può avvenire a mezzo raccomandata indirizzata al teste (v. nuova formulazione art. 250 cpc).

[←37]

Art. 16bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. …”.