Le Notifiche in proprio degli Avvocati
La notifica in proprio degli avvocati. Come si effettua una notifica a mezzo posta. Un completo vademecum
Come si fa una notifica in proprio
11. Come si fa una notifica in proprio
Ci sono due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale. Si è ora aggiunta la possibilità di notificare in proprio a mezzo pec (per la quale si veda lo specifico paragrafo)
12. La notifica diretta
Questa notifica si attua con la consegna diretta dell’atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.
Ciò è possibile a condizione che:
L’atto deve essere consegnato personalmente (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie38) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario 39. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.
Il Collega che riceve l’atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l’originale che la copia dell’atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l’avvocato notificante deve portare con sè in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l’atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull’originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).
Un esempio di relata di notifica può essere:
“Io sottoscritto avvocato … in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di…. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a … presso il suo proc. e dom. avv. ….. con studio in … ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di … addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a … il …, impiegata).”
La dottrina (Punzi) in ipotesi di rifiuto a ricevere un atto ritiene non applicabile l’art. 138, comma 2, c.p.c.,. Rifiutare, ingiustificatamente, una notifica diretta costituirebbe un illecito deontologico.
13. La notifica a mezzo posta o del servizio postale
L’avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:
“Io sottoscritto avvocato … in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di … in data …. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a …, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. … spedita dall’Ufficio Postale di Verona – Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. … (e sottoscrizione dell’avvocato)”.
Si segnala, comunque, sulla possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio ‘94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.00 n. 8041 che nella parte motiva riconosce la possibilità dell’intervento di soggetti diversi limitatamente all’ipotesi di notificazione, da parte dell’avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell’ipotesi di notifica diretta).
L’ufficio postale:
Prima di depositare o esibire l’atto, l’avvocato deve apporre ed annullare la marca da bollo per i diritti di notifica40 prevista dall’art. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l’entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica41.
I bolli devono essere pari a:
Va conservato l’avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all’atto e che, in ogni caso, consente l’iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.
Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
14. L’emissione della CAN (comunicazione avvenuta notifica)
La legge di conversione del c.d. “decreto milleproroghe” (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’avvenuta notifica, che, qualora l’agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell’atto da notificare, ha comunque l’obbligo di notiziare quest’ultimo dell’avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l’invio di una raccomandata al soggetto destinatario.
Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.
Qualora nella notifica in proprio non sia stato emesso dall’agente postale il CAN, bisogna farlo presente all’Ufficio Postale del destinatario dell’atto ed inviare a detto Ufficio l’avviso di ricevimento perché provveda all’emissione ed annotazione del CAN sull’avviso medesimo che verrà poi restituito all’avvocato notificatore.43 In caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento o del CAN ci si può recare con la ricevuta della raccomandata presso l’Ufficio Postale di spedizione e chiedere il duplicato.
15. La notifica in proprio degli atti trasmessi via fax
Se l’avvocato che trasmette l’atto e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l’atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine a eseguire le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l’atto ricevuto via fax per dare conformità all’originale, potrà provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell’atto trasmesso via fax44.
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Note
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La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, “ex lege” n. 53 del 1994, in forma “diretta” (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale. (Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041).
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Cassazione nr. 4986/2001: “Si può però ritenere che la norma sulla consegna diretta si presti ad essere applicata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) e, per ulteriore estensione, anche in quello delle notificazioni indirizzate al pubblico ministero, visto che l’ufficio del pubblico ministero sta in giudizio senza ministero di difensore.”
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Il che autorizza a ritenere che la marca possa essere applicata anche in seguito, quando la citazione è depositata per l’iscrizione a ruolo o il precetto consegnato per l’esecuzione.
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Una circolare del Ministero di Giustizia ha affermato la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall’introduzione del “contributo unificato”.
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Art. 34 DPR 115/2002 n. 44.
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Le Sezioni unite con la sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010 hanno confermato il principio secondo cui “se dall’avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alí art. 160 c.p. c.”.
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Ricordarsi, però, di depositare in causa l’originale dell’atto contenente la procura.