Liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali
Il “ sistema della doppia” pronuncia
- “ a definizione del grado o fase del giudizio le spese processuali, comprensive dei compensi [onorario e spese] spettanti al difensore delle parti nei giudizi civili e penali, sono liquidate secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e in applicazione dei parametri professionali”.
- “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi degli articoli 82 e 83 D.P.R. n. 115/02 con le riduzioni di cui all’articoli 106-bis e 130 D.P.R. n. 115/02 e anticipati al professionista dall’Erario ” .
- “..dal momento in cui il giudice riceve comunicazione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato si viene ad instaurare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore di parte ammessa”.
- “ Il decreto di pagamento emesso dal magistrato, ai sensi dell’articolo 171 D.P.R. n. 115/02 costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico spese di giustizia”
2.a) liquidazione ai sensi dei codici di rito e liquidazione ai sensi della normativa del tusg
L’ammissione, nel processo civile 1 e nel processo penale 2, della parte al patrocinio a spese dello Stato 3 produce, a favore dell’ammesso, gli effetti dell’ anticipazione 4 e della prenotazione a debito 5 e , limitatamente al processo penale 6, la gratuiticità delle copie.
Tra le spese che lo Stato anticipa a favore dei privati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile 7 e nel processo penale 8, annoveriamo gli onorari e le spese dovuti al difensore della parte ammessa .
Il Legislatore, nel riordino della materia attinente al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla liquidazione di degli onorari e le spese dovuti al difensore di parte ammessa “…. ha scelto di uniformandosi alla precedente normativa di cui all’articolo 15 undicies legge n 217/1990 ( secondo cui il giudice decideva contestualmente alla decisione di merito…con decreto motivato al termine di ciascuna fase o grado del procedimento)…
…. e sganciarsi da quella di cui alla legge 533/1973 ( che all’articolo 14 prevedeva che la liquidazione venisse effettuata dal giudice con il provvedimento che decide la causa ancorando così indissolubilmente il provvedimento di liquidazione all’esito del giudizio) prevedendo l’emissione di un separato decreto autonomamente impugnabile con un sistema ben diverso dagli ordinari mezzi di impugnazione della causa principale”.9
Alla definizione del grado o fase del giudizio in relazione alla liquidazione onorari e spese del difensore potremmo avere :
→ spese liquidate [artt. 535, 541,542 c.p.p. nel processo penale, e art. 91 c.p.c. nel processo civile] che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nelle tariffe [oggi parametri] professionali e il cui recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [ è regolamentato da e ] nell’ambito dei rapporti giuridici tra privati;
→ spese liquidate, nel processo civile e penale, ai sensi della normativa dello specifico testo unico [artt. 82,83 tusg ]: ai sensi del quale “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria 10 con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02” 11, considerato che ai sensi dell’articolo 171 del citato tusg “ Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.
Spese, ex articolo 82 e 83 tusg che se pure liquidate tenendo conto delle regole dei codici di rito e delle tariffe [oggi parametri] professionali 12 trovano una, loro ulteriore, regolamentazione nelle:
a) norme del tusg in relazione al soggetto che ne anticipa il pagamento [Stato] e nella riduzione [artt. 106-bis e 130] del loro ammontare in relazione alle tariffe [oggi parametri] professionali ,
b) nel recupero delle stesse che viene effettuato secondo le norme del testo unico spese di giustizia e, nello specifico, articoli 110 13, 133 14,134 15 .
Due tipologie di liquidazione spese dirette a soddisfare esigenze, e soprattutto finalità, diverse:
≈ a soddisfare parte vincitrice del giudizio la liquidazione spese ai sensi della normativa codicistica di rito in attuazione del c.d. principio della soccombenza [nel civile] o della condanna [nel penale] , in virtù del quale parte soccombente o condannata è tenuta, salvo i casi, nel solo processo civile, motivati di compensazione 16, a rifondere a controparte processuale le spese che quest’ultima ha affrontato nel giudizio.
≈ a soddisfare, o per meglio dire, a garantire il diritto costituzionale all’azione e alla difesa nel giudizio da parte dei non abbienti 17 le liquidazioni spese effettuate ai sensi della specifica normativa del testo unico spese di giustizia e, nello specifico, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Due tipologie di liquidazioni che coesistono nello stesso giudizio solo in presenza di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Praticamente:
→ nei procedimenti in cui sono le parti private che anticipano le spese avremo nel provvedimento (sentenza,ordinanza,decreto) che definisce il grado o la fase del giudizio la liquidazione delle spese processuali che vengono, salvo nel processo civile i casi di compensazione 18, posti a carico di parte soccombente nel processo civile, articolo 91 c.p.c., e di parte condannata nel processo penale, articoli 535, 541, 542 c.p.p.
→ nei procedimento in cui lo Stato anticipa le spese avremo, contestualmente, l’esistenza di due o più liquidazioni:
-
quella, processo civile articolo 91 c.p.c. e processo penale articoli 535,541, 542 c.p.p., nel dispositivo della sentenza o nel provvedimento[ ordinanza, decreto] che in genere definisce il grado o la fase del giudizio e costituisce capo autonomo del provvedimento giurisdizionale 19 ;
-
quella espressamente per decreto 20 , sia nel processo civile che penale, emesso ex art. 82, 83, 171 tusg a favore del difensore di parte ammessa .
Il provvedimento di anticipazione liquidazione a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto.21
Decreto di liquidazione che “ha natura decisoria e giurisdizionale” 22 statuendo su “ diritti soggettivi (di natura patrimoniale)“ 23 come è “ confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell’opposizione al decreto di pagamento “24.
Anche per la Corte Costituzionale 25 “il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale..”26
Il diritto del difensore di vedersi liquidare le proprie competenze sussiste, con particolare riferimento al processo civile, anche nelle ipotesi in cui la causa non si definisce con una pronuncia del magistrato nel merito del giudizio .
La direttiva ministeriale 27 ai sensi della quale “ l'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell‘ ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali” va, correttamente, inquadrata nell’ambito dell’architettura processuale civile e nelle disposizioni del testo unico spese di giustizia.
Direttiva ministeriale, quindi, da correttamente ancorarsi ai dettati processuali civili e che trova applicazione, avuto riguardo alla successiva, ed eventuale ricorrendone i presupposti, azione di recupero di quanto lo Stato abbia prenotato a debito e/o anticipato nel giudizio, anche nelle ipotesi in cui il giudizio non si definisce nel merito e il giudice non dispone espressamente sulle spese 28 .
Nel processo civile, infatti, il difensore di parte ammessa al pss ha diritto a vedersi anticipato, ex articolo 82 e 83 tusg, il proprio compenso anche nel caso in cui il giudizio si concluda con l’ordinanza con la quale viene dichiarata l’ estinzione e o cancellazione della causa dal ruolo 29, fatto salvo il diritto da parte dello Stato di recuperare quanto anticipato e/o prenotato a debito 30 ai sensi del comma 2 , seconda parte, 3,4 e 5 articolo 134 tusg 31 .
Per gli uffici ministeriali giustizia 32 importante, in queste tipologie di definizione dei giudizi che “i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”33.
2.b) rapporto tra i due provvedimenti di liquidazione
Le due tipologie di spese, liquidazione ai sensi della normativa dei codici di rito e parametri professionali e liquidazioni ai sensi della normativa del testo unico spese di giustizia, quando coesistono nel processo in cui parte ammessa al pss risulta vincitrice, sono inquadrabili in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tusg).
Tipologie di spesa l’una (= liquidazione regolamentata dal testo unico spese di giustizia) interdipendente dall’altra (= liquidazione regolamentata dai codici di rito e parametri professionali) solo, e specificamente , in relazione :
a) alla determinazione del quantum liquidato, a sua volta nella misura ridotto nel decreto ex tusg rispetto al quantum liquidato nel provvedimento che definisce il grado o fase del giudizio,
b) alle specifiche ipotesi di recupero a favore dello Stato 34 che , in caso di definizione del giudizio con condanna di parte non ammessa35, ne prevede l’espressa imputazione del pagamento in favore dell’Erario .
Per la Giurisprudenza di Legittimità “..dal momento in cui il giudice riceve comunicazione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato si viene ad instaurare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore di parte ammessa” .36
Le due tipologie di liquidazione di spese mantengono, comunque, autonomia relativamente alla forma, agli effetti e alla efficacia del provvedimento.
2.c) autonomia dei provvedimenti in relazione alla forma
Relativamente alla forma delle due tipologie di liquidazioni abbiamo :
→ spese liquidate, nel processo penale artt. 535, 541, 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 c.p.c., nello stesso provvedimento [nella parte dispositiva dello stesso] che definisce il giudizio [si tratti di sentenza, decreto o ordinanza];
→ spese liquidate e anticipate dallo Stato, nel processo civile e penale, artt. 82 37,83 38 tusg nella forma del decreto.
Ai sensi dell’articolo 171 tusg “Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.39
Per la giurisprudenza di legittimità 40 l’indirizzo ministeriale giustizia 41 “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”.
Autonomia tra i due provvedimenti di liquidazione che ha trovato, ulteriore, conferma anche in relazione al momento di emissione dei provvedimenti, a seguito della riforma dello stesso articolo 83 tusg e che ha portato all’introduzione del comma 3 bis 42 .
Per la giurisprudenza di legittimità 43 “ …l'art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso 44 dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”.
Ribadendo che “ è pianamente ammissibile presentare tale istanza anche successivamente alla definizione del giudizio di merito 45, posto che l'articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002 ha una finalità meramente acceleratoria, limitandosi a raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.
In tal senso depone anche la previsione “ contenuta nell’art. 83 che prevede che il giudice competente possa provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è avvenuto dopo la loro definizione.”
La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico “ contraddirebbe la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione per la quale “ … la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia.” 46
2.d) autonomia dei provvedimenti in relazione alle finalità
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio dell’autonomia delle liquidazioni in relazione alle finalità proprie dei provvedimenti:
a) quella ai sensi del codice di rito diretta, in attuazione del c.d. principio della soccombenza, a soddisfare parte vincitrice delle spese che ha dovuto sostenuto nel giudizio;
b) quella ai sensi del testo unico spese di giustizia, con la quale viene garantito al non abbiente il diritto costituzionale, articolo 24 Costituzione, di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione mettendone a disposizione gli strumenti necessari.
Per la Cassazione Penale 47 “la disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo.
L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”
Per la Cassazione Civile 48 nei giudizi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR n. 115 del 2002 .
L’autonomia tra le due tipologie di liquidazioni si ha, inoltre, riguardo alle diverse forme di impugnazione.
≈ Impugnazione ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 170 tusg 49 le liquidazioni effettuate con decreto ex artt. 82 e 83 tusg.
Tra i soggetti legittimati all’impugnazione del decreto di liquidazione ricordiamo, ex articolo 171 tusg, anche il Pubblico Ministero anche se non è parte nel giudizio 50.
≈ Impugnazione nelle forme ordinarie previste dai codici di rito per le spese liquidate nei provvedimenti (sentenza, ordinanza, decreto) che definiscono il grado o la fase del giudizio 51 .
2.e) autonomia dei provvedimenti in relazione alla efficacia
Tra le due tipologie di liquidazioni, è, infine, riscontrabile autonomia normativa in relazione alle efficacia dei titoli avuto riguardo alle attività delle cancellerie giudiziarie e a quelle dei destinatari del provvedimento.
≈ titolo per il recupero
Il provvedimento definitivo del giudizio è titolo per il recupero delle somme che lo Stato ha prenotato a debito o anticipato nel giudizio 52.
Gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula 53 pongono l’accento sulla necessità “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione
≈ titolo per il pagamento
Il provvedimento di liquidazione spese emesso ai sensi degli articoli 82 e 83 tusg è titolo per il pagamento a favore dell’interessato 54. Nel Testo Unico spese di giustizia “Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.55
≈ spedibilità esecutiva dei provvedimenti di liquidazione
Ai fini dell’esecuzione del titolo :
→ Le spese di lite liquidate in sentenza civile , articolo 91 codice di procedura civile, sono (erano 56) “spedibili” in forma esecutiva ex art. 475 codice di procedura civile 57 .
Spedibili , anche nel processo penale, in forma esecutiva le liquidazioni ex articolo 541 codice procedura penale.
In materia penale si aveva avuto un ingiustificato 58 indirizzo ministeriale 59 ai sensi del quale la spedibilità in formula esecutiva delle spese ex art 541 c.p.p. è legata al risarcimento se nelle forme di cui al disposto dell’articolo 540 c.p.p. .
Indirizzo ministeriale 60 mutato e favorevole alla spedibilità del titolo in forma esecutiva61 .
→ Il decreto artt. 82 e 83 tusg a favore dell’avvocato non è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Tale tipologia di provvedimento non è, quindi, rilasciabile, in copia con l’apposizione della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. 62
Per il ministero della Giustizia 63 “... il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico.
La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato(perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo....omississ....
L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..” .
L’avvocato della parte ammessa non potrà, quindi, ottenere la liquidazione delle proprie competenze a carico dell'erario chiedendo la copia esecutiva della sentenza, azionando un titolo ottenuto secondo le norme del codice di rito 64 ma, ex articolo 82 e 83 tusg, secondo l’architettura dello stesso Testo Unico spese di giustizia , improntata ai criteri della contabilità pubblica, e, quindi, attenderne la liquidazione da parte del Funzionario competente , secondo le modalità che sono indicate nel successivo capitolo 3 paragrafo 3.b a cui si rinvia.
2.f) autonomia dei provvedimenti in relazione al regime del recupero delle spese
Le due tipologie di liquidazione si differenziano,infine, in relazione ai tempi e ai modi di recupero delle somme nei confronti di parte soccombente
≈ Le spese di lite liquidate in sentenza sono recuperabili, quali capi autonomi della sentenza, immediatamente, quindi anche nel caso di provvisoria, per legge, esecutività del titolo.
Recupero che rientra nell’ordinario regime normativo privatistico .
≈ Le spese liquidate ex articoli 82 e 83 tusg, unitamente alle altre spese di giustizia 65, sono recuperabili dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento che definisce il giudizio 66 .
La cancelleria giudiziaria individuata ai sensi dell’articolo 208 tusg 67 trasmette all’ufficio recupero crediti dello stesso ufficio giudiziario copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie 68 nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l’espressa disposizione che “vi è titolo per il recupero”.
L’ufficio recupero crediti curerà, ai sensi della convenzione 28 dicembre 2017 69, la trasmissione ad Equitaliagiustizia70 della documentazione, elencata nell’articolo 5 della convenzione, occorrente per l’iscrizione a ruolo del credito 71.
Nell’ambito del processo esecutivo, l’autonomia del provvedimento di liquidazione dei compensi a carico dell’erario trova ulteriore riscontro nella disciplina del recupero delle spese anticipate dallo Stato dettata dall’art. 135, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale «[l]e spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario». 72
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1 articolo 126 tusg
2 articoli 96 e 109 tusg
3 articolo 74 tusg
4 art. 3 lettera t) tusg anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “
5 art. 3 lettera s) tusg prenotazione a debito : è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’eventuale futuro recupero “
6 comma 2 articolo 107 tusg “Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa”.
7 articolo 131 comma 4 lettera a) tusg
8 per imputato e indagato articolo 107 comma 3 lettera f) tusg, per la parte civile l’articolo 108 richiama, per le spese gratuite e anticipate espressamente gli effetti di cui all’articolo 107 tusg.
9 cfr = Tribunale di Cosenza ordinanza del 25 novembre 2003
10 a seguito di istanza di liquidazione da presentarsi anche successivamente alla definizione del giudizio di merito Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019.
Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza. Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019.
Per la Circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U “…nel testo unico spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato.”
Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Avvocati e/o Consulenti Tecnici d’Ufficio) nei confronti dell’amministrazione della Giustizia la nota ministeriale Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.
11 circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
12 in un rapporto da genere (= liquidazioni ex codice di rito) a specie (= liquidazioni ex tusg).
13 principio della condanna ex art. 535,541 e 542 c.p.p.
14 “....in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito...”cfr DAG.08/02/2011.0018318.U
15 In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al pss C’E’ TITOLO nei confronti dell’ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito(nota DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020)
16 nei casi di compensazione lo Stato non ha titolo per il recupero delle spese anticipate nei confronti di parti processuali ammesse o non ammesse al patrocinio a spese dello Stato cfr = Circolare ministeriale giustizia DAG.14/04/2015.00549943.U
17 articolo 24 comma 3 Costituzione “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
18 “ la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2” ( Corte di Cassazione sentenza n. 4696 del 18 febbraio 2019, sentenza n. 4696 del 18 febbraio 2019 e Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022). Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese “ le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto i rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.” [ rif. = Min.Giust. DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U]
19 Cassazione Civile sezione III 26/05/2020 n. 9695 “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione..”
20 “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”.[ circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844 ]
21 articolo 171 tusg Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
22 cfr = Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cassazione Civile, I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassazione Civi, VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17
23 cfr = Cassazione Civile, Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cassazione Civile, II Sez, Sentenza n. 14659/13
24 cfr = Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013
25 Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192
26 per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione, si sono orientati il Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/01, il Consiglio Superiore della Magistratura con risposta a quesito del 14/10/09, ed il Ministero dell’Economia e Finanze circolare n. 19 del 22/05/18. Vedi successivo capitolo 4
27 circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U
28 “lo Stato – in caso di rinuncia così come in caso di transazione o in genere conciliazione della lite, e negli altri casi si estinzione del processo (tutti addebitabili o comunque dipendenti anche dalla scelta della parte ammessa al Gratuito Patrocinio) – così come previsto dall’art. 134 comma II D.P.R. 115/02 ha diritto di recuperare le spese che ha pagato, rivalendosi sulla parte ammessa al beneficio, ma proprio per questo diritto di rivalsa posto dalla legge a favore dello Stato, di cui non ci sarebbe stata altrimenti alcuna necessità di previsione, è da escludere che lo Stato possa essere esentato dal pagare al difensore le sue spettanze.” cfr = Corte di Cassazione, Sez. II, n. 10187 dell’11 aprile 2019.
29 Il Tribunale di Alessandria ordinanza del 28 maggio 2021 accoglie l’impugnazione del provvedimento che non liquidava un procedimento in gratuito per il quale era sopraggiunto l’abbandono della lite perché “L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, vale a dire l’obbligo dell’erario di procedere all’anticipazione delle spese e degli onorari dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla loro liquidazione; mentre allo Stato spetta il relativo recupero – dalla persona ammessa al beneficio – ove ne sussistano le condizioni”.
30 art. 3 lett. s) tusg "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero”
31 A tal riguardo l’importanza nell’applicazione da parte dei soggetti tenuti a farlo ( difensori) dell’articolo 128 tusg (Obbligo a carico del difensore) “Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.”
32 Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
33 Spesso nei casi di estinzione del giudizio si dispone il“ nulla per le spese” che in procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e/o parte Pubblica amministrazione ha logiche conseguenze, in negativo, non permettendo di poter azionare la procedura di recupero ex articolo 134 tu spese di giustizia, di quanto eventualmente prenotato a debito.
34 “ L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell‘ ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.” [ rif. = giustizia DAG 14/04/2015.009943.U]
35 “....in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito...”[cfr DAG.08/02/2011.0018318.U,]
36 Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000
37 Art. 82 tusg “ L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa…. “
38 Articolo 83 tusg “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico…”
39 In materia spese di giustizia “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” Giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U
40 Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
41 circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U
42 comma aggiunto dall’art. 1 comma dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (legge stabilità 2016
43 Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
44 Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza. Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019. Per la Circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U “…nel testo unico spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato.”
Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Avvocati e/o Consulenti Tecnici d’Ufficio) nei confronti dell’amministrazione della Giustizia la nota ministeriale Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”. vedi successivo capitolo 4
45 ricordiamo che per il Ministero della Giustizia il diritto alla richiesta del compenso del difensore si prescrive in 10 anni . In materia Caglioti Gaetano Walter “Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato criticità: decadenza, esecutività del titolo ed effetti della revoca del patrocinio sul decreto di liquidazione. pubblicato on-line nelle nel periodo settembre /ottobre 2019
46 Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
47 Cassazione 2 luglio 2008 n. 26663 principio ribadito in Cassazione Penale, sez. IV 17-11-2008 n. 42844
48 per tutte Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504
49 “i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.” circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) Min. Giust.
50 Pubblico Ministero legittimato all’impugnazione , in relazione alle sue attribuzioni, alla tutela dei diritti dello Stat, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 ( Ordinamento giudiziario)
51 Cassazione Civile sezione III 26/05/2020 n. 9695 “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l’impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma”
Da ultimo in materia di autonomia dell’impugnazione relativamente al capo della sentenza che dispone sulle spese anche la Cassazione Penale Sez. Unite, Sent., (ud. 26-09-2019) 12-02-2020, n. 5464
52 rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U
53 Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011
54 rif. = Min. Giust. prot. n. 16318, in data 8.2.2011
55 articolo 171 tusg
56 dal 28 febbraio 2023 a seguito della riforma operata dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 i titoli non sono più spedibili in forma esecutiva
57 DAG.25/01/2006.009522.U Min. Giust. che si adegua alla giurisprudenza di legittimità Cassazione, Sez. IlI, sent. n. 2137 depositata il 10 novembre 2004
58 Caglioti Gaetano Walter “ Spedizione del titolo esecutivo nel processo penale” giugno 2020 in riviste online
59 Ministero della giustizia DAG.17/12/2019.0241714.U
60 Ministero della Giustizia DAG. 24/05/2022.0113922.U
61 dal 28 febbraio 2023 a seguito della riforma operata dal decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149 i titoli non sono più spedibili in forma esecutiva
62 Non rilasciabile la copia con il “Comandiamo..” Comandiamo che, nella sua formulazione, a far data del 28 febbraio 2023 è stato abolito ai sensi della c.d. riforma civile di cui al decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 149.
63 DAG 0127998.U del 20.10.2009
64 a meno che non chieda la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
65 Per " Spese di Giustizia" si intendono quelle spese che formatosi nel processo, civile e/o penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, trovano regolamentazione , in relazione al loro ammontare e al soggetto che le liquida, generalmente, anche se per particolari spese (ad esempio quelle relative alla registrazione degli atti) non solo, nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia) .
66 articoli 208, 212, 227-ter tusg
67 Art. 208 tusg Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione.
68 Art. 280 tusg 1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
69 La fase della riscossione è regolamentata dalla Convenzione tra Ministero della giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss., della Legge 24 dicembre2007, n. 244La convenzione è stata stipulata in data 23 settembre 2010, modificata in data 28Dicembre 2017
70 Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA
71 La convenzione stipulata il 23 settembre 2010 è stata modificata il 28 Dicembre 2017 a seguito dell’attribuzione, dal 1° luglio 2017 della fase della riscossione all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi del decreto legge n. 193/2016 convertito con legge n. 253/2016