Liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali
Provvedimento di liquidazione, prescrizione e decadenza
Particolare importanza rivestono nell’ambito delle anticipazioni dei compensi ai difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il momento relativo alla domanda (istanza) di liquidazione, alla (eventuale) decadenza e alla prescrizione del diritto al compenso , alla natura del decreto di liquidazione e alla (eventuale) opposizione allo stesso, che trovano la loro regolamentazione nella normativa codicistica e del testo unico spese di giustizia supportate , in alcuni casi anche volte a superare lacune della stessa legge, dagli indirizzi giurisprudenziali e ministeriali.
4.a) istanza di liquidazione
Il diritto al pagamento del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sorge dal momento della presentazione della relativa istanza di liquidazione.
Con l’entrata in vigore dell’art. 37 -bis “Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio” del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 1 le istanze di liquidazione “sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica2 individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia3 .”
L’emissione del decreto di liquidazione presuppone, quindi, la presentazione dell’ istanza di liquidazione, da parte del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, degli onorari e delle spese.
E’ quanto si ricava dalla lettura del comma 3 bis art. 83 4 Testo Unico spese di giustizia " Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".
La portata del richiamato comma 3 bis articolo 83 riguarda le finalità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 5 in materia di gratuito patrocinio; finalità relative :
a) alle tempistiche di presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso, e
b) quella che permetterebbe la compensazione di quanto è dovuto all’avvocato con i debiti di quest’ultimo nei confronti dell’Erario.
Dalla lettura della nuova disposizione, e dal contesto del suo inserimento, ai più è apparso come la ratio della modifica operata all’articolo 83 Testo Unico spese di giustizia risieda nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi di chi ha prestato attività professionali in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Finalità difficilmente raggiungibile, ed infatti ad oggi non appare raggiunta, con una semplice modifica temporale nel deposito dell’istanza e liquidazione della stessa.
Chi ha dimestichezza con il “servizio liquidazioni spese di giustizia” sa bene che l’accelerazione dei pagamenti non dipende in particolare, o solo, dalla più o meno velocità con la quale il magistrato emette il provvedimento di liquidazione.
Altri sono, a parere dello scrivente 6 , i fattori che incidono sui tempi di pagamento delle spese di giustizia 7 .
Fattori che possono essere individuati in :
a) celerità e buon esito delle notifiche ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia ;
b) celerità nella trasmissione ai Funzionari Delegati ai pagamenti della documentazione relativa alle liquidazioni;
e, soprattutto
c) accelerazione nei tempi degli accreditamenti dei fondi ai Funzionari Delegati ai pagamenti.
La modifica, che interessa ai fini del presente lavoro, operata dalla normativa del 2015, è quella relativa ai tempi di richiesta di liquidazione e di emissione del decreto.
Come visto per il comma 3 bis articolo 83 Testo Unico spese di giustizia il decreto di liquidazione deve essere :“emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
La modifica in esame ha dato, sin da subito, origine a distinte posizioni interpretative 8.
La norma in commento, pur non contenendo espressamente alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato al professionista :“ il decreto di liquidazione del giudice deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, è stata oggetto di differente interpretazione.
Interpretazione sui tempi di richiesta da parte del legale [entro i termini di definizione della procedura] e, soprattutto, sui “ limiti temporali”, [contestualmente alla pronuncia del provvedimento] in capo al magistrato titolare del “potere”/dovere” di procedere alla liquidazione.
Per parte della giurisprudenza di merito 9, e della dottrina “ si introduce una preclusione per l’avvocato “.
Il difensore “ dovrà depositare la richiesta di pagamento non più dopo la conclusione del processo (civile o penale), così come avveniva una volta (quando il giudice decideva, spesso, a distanza di molto tempo dal deposito dell’istanza), bensì prima che ciò avvenga. Se il processo è già stato definito, l’istanza dovrà essere dichiarata inammissibile, perché tardiva.”
Ma viene [veniva] posta anche una preclusione al magistrato .
Viene, infatti, sottolineato come “ con la conclusione del processo, il giudicante si spoglierebbe della potestas decidendi e, dunque, non potrebbe nemmeno più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere” .10
La nuova formulazione dell’articolo 83 Testo Unico spese di giustizia , con l’introduzione del comma 3 bis : “ ha la funzione di delimitare la potestas decidendi dell’ufficio giudiziario adito rispetto al provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti alle parti beneficiarie del patrocinio a spese dello Stato, quanto a dire che il magistrato perde il potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione dopo la conclusione del procedimento e, quindi, dopo l’emissione del provvedimento conclusivo del giudizio”. 11
Il limite temporale alla presentazione dell’istanza di liquidazione non farebbe, però, decadere dal relativo diritto : “ il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento”.12
La tesi della preclusione non ha trovato unanimità in giurisprudenza 13 e dottrina.
Per parte della giurisprudenza di merito 14 “ è ammissibile la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore patrocinante con il gratuito patrocinio anche successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, sia perché le cause di decadenza sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, e non vi è traccia di decadenza nella normativa in oggetto, sia perché la nuova norma nulla prescrive a riguardo, secondo il noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.”
Per la giurisprudenza in commento “ benché l’art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l’istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento, sicché la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario”.15
Per la dottrina la norma “ non contiene alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato” sottolineando che, per la nuova normativa, “ la ratio risiede nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi..” 16
Inoltre “dopo le prime sentenze ad indirizzo letterale il merito si sta orientando verso una lettura più matura che considera le difficoltà e le complicazioni di una interpretazione della norma che non tenga conto dell’intero panorama processuale e delle economie del sistema”. 17
Ai due indirizzi se ne era aggiunto un terzo 18 che distingueva l’ipotesi in cui il procedimento è destinato all’estinzione rispetto a quella in cui il giudizio è invece definito con sentenza.
Per questo terzo indirizzo “da un lato può decisamente escludersi che tale disposizione abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell’espressa previsione di una simile conseguenza; d’altro lato siffatto onere è invece ravvisabile, ad avviso di questo giudice, nel caso come quello di specie in cui il giudizio sia destinato all’estinzione e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione”.
A risolvere la questione ci ha pensato la giurisprudenza di legittimità19 “ …l'art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”.
Ribadendo che “ è pianamente ammissibile presentare tale istanza anche successivamente alla definizione del giudizio di merito, posto che l'articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002 ha una finalità meramente acceleratoria, limitandosi a raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.
In tal senso depone anche la previsione “ contenuta nell’art. 83 che prevede che il giudice competente possa provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è avvenuto dopo la loro definizione.”
La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico “ contraddirebbe la giurisprudenza di questa Corte “ che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia.”
4.b) decadenza del diritto alla liquidazione onorari e spese
Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza.
Per la Corte di Cassazione 20 “.. favore di tale soluzione depongono innanzi tutto delle precise indicazioni di carattere letterale, occorrendo a tal fine porre a confronto la norma di cui all’art. 83, comma 3 bis, che non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dallo stesso D.P.R. art. 71, che, per l’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni. Nè appare plausibile sostenere che la norma, ( ndr = l’introduzione del comma 3 bis all’articolo 83 ) sebbene sia silente sul punto, abbia di fatto introdotto un termine di decadenza, dovendosi optare per un’interpretazione restrittiva di tutte le norme che contemplino decadenze, in ragione del disposto di cui all’art. 14 preleggi.”
La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico, contraddirebbe la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia."
Per la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione “ Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento..”.
Sulla stessa linea gli indirizzi ministeriali giustizia, per gli Uffici di via Arenula 21 “…nel testo unico spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato.”
4.c) prescrizione del diritto alla liquidazione
Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Avvocati e/o Consulenti Tecnici d’Ufficio) nei confronti dell’amministrazione della Giustizia si è, generalmente, ritenuto trovasse applicazione il disposto di cui all’articolo 2956 , numero 2, codice civile ai sensi del quale “si prescrive in tre anni il diritto: …2) dei professionisti , per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
Il precedente orientamento ministeriale 22 della possibile applicazione della prescrizione presuntiva ai crediti in oggetto è mutato a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013 23 che “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula“..tale diversa interpretazione appare motivata da una più attenta analisi del contrasto tra le caratteristiche della prescrizione presuntiva e le modalità di liquidazione e pagamento delle prescrizioni rese dai suddetti professionisti in materia di spese di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento.
Ciò ritenuto, appare evidente che specifiche problematiche, quali quelle attinenti alla corretta individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale o della interruzione dello stesso , non possono che essere definite, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti.”
La nota 24 si chiude con un incomprensibile (!!!!) ”per quanto concerne più specificamente il modo di procedere degli uffici, appare evidente che gli stessi non possono rifiutare di riceversi le fatture relative ad istanze di liquidazione divenute definitive, fermo restando il potere dovere di adottare un provvedimento di diniego del richiesto pagamento, nel caso in cui, una volta assunta la linea interpretativa ritenuta conforme al dettato normativo, si ritenga debba essere opposta l’avvenuta prescrizione”.
Anche per la giurisprudenza di legittimità 25 “ nel caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva
4.d) natura giuridica del decreto di liquidazione
Alla liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato provvede, con decreto, l’autorità giudiziaria 26.
Per il Ministero della Giustizia i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”. 27
Per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a gratuito patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 28.
Il provvedimento di liquidazione riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto e lo stesso “ ha natura decisoria e giurisdizionale” 29 statuendo su “ diritti soggettivi (di natura patrimoniale) “ 30 come è “ confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell’opposizione al decreto di pagamento “31.
Anche per la Corte Costituzionale “ il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. 32
Proprio per la sua natura giurisdizionale 33 “ il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio “ posto “ che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale “ 34 .
Per i Giudici di Legittimità 35 “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 “.
Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia, a cura della cancelleria del giudice che emette il provvedimento, al difensore e alle parti 36 , compreso il Pubblico Ministero.
4.e) divieto di revoca del decreto di liquidazione
Proprio per la sua natura giurisdizionale 37 “ il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio “ posto “ che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale “ 38 .
Per i Giudici di Legittimità 39 “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 “.
Il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore “ oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento, se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo, risulta del tutto incompatibile con la previsione art.170 Dpr 115/2002 di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento” . 40
Deve pertanto riconoscersi “la estraneità all'assetto del Dpr 115/2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso in specie laddove il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione”.
Sul punto, come scritto, è intervenuto anche il pronunciamento della Corte Costituzionale 41 che ha statuito che il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale.
Essendo provvedimento giurisdizionale, quindi, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
Il potere di revoca del decreto di liquidazione non trova legittimazione neanche dal provvedimento con il quale il magistrato ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per i giudici di legittimità 42 “.. il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela”.
4.f) opposizione al decreto di pagamento
Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia, a cura della cancelleria al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero.
In relazione alle modalità di notifica del decreto di pagamento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia 43 che ne esclude la comunicazione alle parti “personalmente” :
“il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell'art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.
Inoltre, come stabilito dall'art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve essere espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).
Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effettuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizione…..
Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “
Avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 Testo Unico spese di giustizia 44.
A seguito della modifica operata all’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia 45 ..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione....Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall’articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato.. 46
Per la Corte costituzionale “il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.. Pertanto, l’opposizione deve esser proposta – di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento “47 .
Per la giurisprudenza di legittimità 48 “ in mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio .”
Per il Ministero della Giustizia “ i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L’impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”49
Con l’iscrizione a ruolo della domanda nelle controversie civili e, con il, contestuale, deposito della nota di iscrizione a ruolo 50, deriva l’obbligo della dichiarazione di valore e 51 del pagamento del contributo unificato ( c.d. tassa di iscrizione a ruolo 52) .
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula 53 “…in considerazione alla natura autonoma del procedimento di cui all’articolo 170 D.P.R.115/2002, rispetto al giudizio che ha originato la pretesa – autonomia che si riflette anche sui mezzi di impugnazione – ( vedi circolare Direzione Generale del 6 maggio 2003)si è dell’avviso che il contributo unificato debba essere versato , e nella misura di euro 70 [ ndr = attualmente determinato in € 98] come previsto dall’articolo 13, lett. b) del Testo Unico”.
Alla definizione del giudizio di opposizione al pagamento, e relativi incombenti, provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto opposto 54.
Non vi è bisogno di ulteriore decreto che tenga conto del giudizio di opposizione rientrando nelle competenze della cancelleria le, eventuali modifiche da operarsi nel registro modello 1/A/SG 55 e nel foglio notizie 56, riportando il nuovo [in caso di accoglimento] importo da pagarsi nel modello ex articolo 177 tusg.
Le spese del giudizio di opposizione non rientrano tra le spese di giustizia quindi, non sono liquidate dal Funzionario delegato 57 ma il pagamento ne va, a cura del difensore interessato, richiesto direttamente al Ministero della Giustizia.
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2 è stata creata una piattaforma telematica (SIAMM) ministeriale per le domande di liquidazione spese di giustizia con accesso al portale: https://lsg.giustizia.it/ e il nuovo manuale utente per le istanze di liquidazione: https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_istanzaweb_v.1.2.pdf
3 pubblicato il 6 ottobre 2020 sul Portale dei Servizi Telematici
4 comma inserito dall’articolo 1, comma 783, legge 23 dicembre 2015 n. 208
5 legge 23 dicembre 2015 n. 208
6 parere che nasce dall’esperienza, periodo 6 novembre 2011/3 febbraio 2022, dllo scrivente quale Funzionario Delegato al pagamento delle spese di giustizia relative ai capitoli 1360,1362,1363 per gli Uffici requirenti del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro.
7dal sito del Ministero della Giustizia leggiamo che “con Liquidazioni spese di Giustizia si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa.” la definizione ministeriale va corretta a seguito dell’abrogazione dell’articolo 107 disposizione di attuazione del codice di procedura civile le indennità e le spese di viaggio ai testimoni escussi a richiesta di parte ammessa al patrocinio spese dello Stato sono liquidati con ordine di pagamento del funzionario addetto ala cancelleria e integrata nel senso che rientrano tra le spese di giustizia anche quelle operate con ordine del funzionario addetto alla cancelleria ( liquidazione testimoni, spese di pubblicazione, liquidazioni magistrati onorari )
8 La novità normativa, nei suoi aspetti interpretativi, è stata, ed è, oggetto di inserimento nei protocolli d’intesa tra gli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati sempre più numerosi, e finalizzati a regolamentare ammissioni e liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato tra i tanti vedasi: Protocollo d’intesa Corte di Appello di Torino del 17 marzo 2016, Protocollo d’intesa Tribunale di Lamezia Terme del 12 luglio 2016 , in Vademecum Ad esempio Il Vademecum Ordine Avvocati di Arezzo finalizzato all’informazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e Comunicazioni comunicazione del 15/02/2016 presente sul sito dell’Ordine Avvocati di Messina in www.ordineavvocatimessina.org , È stata, inoltre, oggetto di Delibera da parte della Giunta Nazionale all’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Delibera n 6 del 20 febbraio 2016 tesa a “sollecitare il Governo ed il Parlamento a specificare la portata del comma 3 bis inserito nell’art.83, DPR 115/02...” .
In particolare , l’AIGA, chiede che “ in caso di mancata richiesta di liquidazione prima della conclusione della fase processuale cui la stessa si riferisce, così come avviene in tutti i procedimenti diversi da quelli in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la determinazione del compenso dovuto viene stabilita d’ufficio dal giudice, contestualmente alla decisione, nel rispetto dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione medesima.”
9 cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016, Tribunale di Alessandria ordinanza 5 aprile 2016, Tribunale di Ferrara decreto 20 ottobre 2016, Tribunale di Taranto ordinanza del 5 gennaio 2017, Corte di Appello di Catanzaro provvedimento del 5 aprile 2016
10 cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016
11 G. Buffone “Patrocinio a spese dello Stato prima lettura del nuovo articolo 83 dP.R. 115 del 2002” in il caso.it .
12 cfr = Tribunale di Milano sezione IX civile- ordinanza 22 marzo 2016
13 cfr. = Tribunale Paola, decreto 14 ottobre 2016, Tribunale Mantova ordinanza 29 settembre 2016, Tribunale Cagliari ordinanza 13 giugno 2017
14 cfr = Tribunale Paola, decreto 14 ottobre 2016 giudice estensore Franco Caroleo
15 cfr = Tribunale Mantova ordinanza 29.09.2016
16 cfr = Cinzia Giambruno in avvocatoandreani.it
17 cfr = Alberto Vigani in Associazione art. 24
18 Tribunale di Verona 8 aprile 2016
19 Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
20 Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019
21 circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U
22 Ministero della Giustizia prot. 0137280 del 15 ottobre 2010
23 Ministero della Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U
24 trasmessa alle sole Corti di Appello di Napoli e Reggio Calabria
25 Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41774
26 Ai sensi dell’articolo 165 TU d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato”
27 circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U
28 Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844
29 cfr = Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cass. Civ., I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cass. Civ. VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17
30 cfr = Cass. Civ. Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cass. Civ. II Sez, Sentenza n. 14659/13
31 cfr = Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013
32 Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192
33 per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18
34 cfr = Cass. Civ., Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cass. Civ. I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07
35 cfr = da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019
36 In relazione alle modalità di notifica del decreto di pagamento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I che ne esclude la comunicazione alle parti “personalmente”
37 per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18
38 cfr = Cassazione Civile, Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cassazione Civile I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07
39 cfr = da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019
40 vedi nota n. 42
41 vedi nota n. 48
42 Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019.
43 Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I
44 trova in materia la disciplina di cui all’art. 15 del d.lgs. 150/2011 e cioè il rito civile sommario di cognizione.
45 art. 34, co. 17, lett. a), Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150
46 cfr= circolare Ministero Giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U
47 Corte costituzionale sentenza n. 106/2016
48 Corte Cassazione ordinanze nn. 5660/2022, 5662/2022,33606/2022, 33598/2022, 34682/2022, 5316/2023
49 circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..
50 in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000.
51 ai sensi dell’articolo 15 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
52 La tassa per l’iscrizione a ruolo delle cause civili fu istituita dall’articolo 3 legge 25 aprile 1957 n.283.
53 nota Ministero della Giustizia DAG.07/10/2005.002290.U
54 Ministero della Giustizia DAG.08/03/2006.0027204.U, confermato nota senza numero del 13 giugno 2006
55 registro delle spese anticipate dallo Stato
56 vedi nota n 117
57 vedi nota nn 111 e 119