Liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali

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Effetti della revoca sul decreto di liquidazione onorari difensore parte ammessa

 

La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca ?

Per il ministero della giustizia non si deve procedere al pagamento in favore del difensore pur se il decreto di liquidazione sia stato emesso prima della revoca.

Per la giurisprudenza di legittimità, a contrario, si dovrebbe procedere al pagamento, fatto salvo il diritto di recupero nei confronti di parte ammessa nei confronti della quale è stato revocato il provvedimento di ammissione .

In materia, quindi, ravvisiamo orientamenti ministeriali e giurisprudenziali di legittimità contrapposti.

 

5.a) indirizzo della Giurisprudenza di Legittimità

Per la Corte di Cassazione 1alla revoca ai sensi dell'art.112 comma I lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato”.

Per i giudici di legittimità , che di fatto sembrerebbero sconfessare le precedenti pronunce in materia sulle quali, tra l’altro, si è fondato l’ indirizzo ministeriale, “è' innanzi tutto il caso di chiarire che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.”

Per la Corte “ nel caso in cui intervenga la revoca del beneficio su istanza dell'Agenzia delle Entrate per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio può avere effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente tecnico”

Il soggetto ammesso al patrocinio in conseguenza della revoca “smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all'accollo da parte dell'erario delle spese processuali (ivi comprese quelle concernenti gli onorari del difensore), in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento di revoca”

Nella situazione di cui sopra “anche il difensore che ha già svolto la prestazione professionale non potrà più esercitare nei confronti dell'Erario il proprio diritto, che appunto trae scaturigine dal provvedimento di ammissione, di riscuotere i compensi professionali, ma sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante”.

Sempre per la Corte “ciò attiene al piano pubblicistico della ammissione del beneficio, la cui revoca esplica effetti anche sul rapporto negoziale privatistico tra il soggetto ammesso al beneficio e il proprio difensore il quale, privato di riflesso del diritto di ottenere la liquidazione dei compensi da parte dello Stato (ai sensi degli art.82 e 107 comma III lett. f T.U. spese di giustizia), non potrà che rivolgersi al proprio cliente, che lo ha officiato, per ottenerne il pagamento, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. sez. I, 11.1.2011 Rv.620417).

Quanto sopra, come si legge nella pronuncia in esame, è relativo a regime normativo e all’interpretazione giurisprudenziale che attengono ai riflessi della revoca del beneficio dell'ammissione “ prima che sia stata operata la liquidazione del compenso da parte dell'Erario ai sensi dell'art.82 L.115/2002”.

Ma da essi non “deriva affatto che la revoca dell'ammissione, oltre a elidere il diritto del soggetto ammesso al beneficio e, di conseguenza del suo difensore a vedersi il primo sollevato, il secondo corrisposto dall'Erario, travolga automaticamente il provvedimento giudiziale di liquidazione che sia stato pronunciato prima della intervenuta revoca.

Diversi sono i piani e distinte sono le caratteristiche e le finalità dei due provvedimenti: quello di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello, decreto, con il quale vengono liquidate le spettanze del difensore.

Tra i due momenti, per la Corte di Cassazione “ non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale… L'uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).

Ne deriva che: “ la liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione “.

La revoca del patrocinio consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso “ e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione “.

Ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile “questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica”

Partendo, inoltre, la Corte dalla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione conclude che : “dalla giurisprudenza del giudice di legittimità civile e della Corte Costituzionale risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela.”

 

5.b) l’indirizzo ministeriale

Per gli Uffici ministeriali giustizia,direttiva del 29 maggio 2018 ,2 è da considerarsi corretto “ il comportamento del funzionario delegato 3 che a seguito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio.

Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia “ex tunc” del provvedimento di revoca, sia “in considerazione di quanto stabilito dall’art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali “responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati” e li obbliga al risarcimento del danno 4 subito dall’erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni”.

La sopra richiamata direttiva ministeriale riportata, in verità succintamente, nel Foglio Informazioni del Ministero della Giustizia 5 n. 3/1018 ha trovato, ulteriore, conferma nella ministeriale del 14 giugno 2018 6 .

In quest’ultima nota si evidenzia che: “..il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio , anche se l’accertamento è successivo….il difensore ,quindi,è consapevole che il provvedimento di ammissione è suscettibile di revoca ove si accerti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito”.

Per gli Uffici di via Arenula tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’efficacia ex tunc del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato , si deve affermare che, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato , non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione fosse divenuto oramai definitivo”.

Il richiamato indirizzo ministeriale non è mutato neanche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 29 aprile 2019 n.17668.

Ribadendo, gli Uffici ministeriali di via Arenula7, che “ non vi possano essere legittimi pagamenti a carico dell’Erario una volta intervenuta la revoca dell’ammissione “.

Il Ministero della Giustizia “ nel richiamare sul punto le considerazioni già svolte con nota del 29 maggio 2018 prot. n. 108209/U” ritiene che “il pagamento degli onorari dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che intervenga dopo la revoca del provvedimento di ammissione esporrebbe il funzionario delegato8 a responsabilità erariale…

Inoltre, una volta imputato il pagamento degli onorari del difensore a carico dello Stato successivamente alla revoca del beneficio , la Cancelleria dovrebbe attivarsi nei confronti della parte alla quale è stata revocata l’ammissione al patrocinio per ottenere la restituzione dei relativi importi con ulteriore aggravio di spese per l’Erario..”

Ricorda la direttiva ministeriale in esame che “..il decreto di pagamento di cui all’articolo 82 del D.P.R. n. 115/2002 non rappresenta un titolo esecutivo secondo la previsione dell’articolo 474 c.p.c.9 ma costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico (art. 171 DPR n. 115/2002)e che il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore ( art. 176 del medesimo testo unico).

Ne discende che il decreto di pagamento non potrà comunque essere azionato contro l’amministrazione e che un eventuale contenzioso instaurato per ottenere il pagamento degli onorari a carico dell’Erario troverebbe un limite normativo negli artt. 114, secondo comma, e 136 del D.P.R. n. 115/2002.”

 

 

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1 Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019

2 in Foglio Informativo n. 3/2018 - Funzionario delegato al pagamento - Revoca del patrocinio a spese dello Stato - rifiuto di pagamento - Legittimità – Sussiste provvedimento 29 maggio 2018 prot. n. 108209/U

3 In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” [nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U]. Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010) . Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.

4 ndr = in materia di responsabilità contabile nota ministero della Giustizia DAG n. 206562 del 3.11.2017.

5 i contenuti dei Fogli di Informazione sono disponibili sul sito web del Ministero della Giustizia cliccando, a fondo pagina, sull’icona “risposte per la giustizia civile”

6 nota Ministero della Giustizia DAG.14/06/2018.0121979.U

7 nota Ministero della Giustizia DAG.16/01/2020.007871.U

8 In materia di pagamento delle spese di giustizia “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” ( cfr= ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U

9 cfr = circolare 19 ottobre 2009 prot. n. 127998.U