Liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Liquidazione degli onorari e delle spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Principi, provvedimenti, criticità e orientamenti della giurisprudenza e ministeriali
Criticità nelle liquidazioni
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato nella sua applicazione pratica comporta vantaggi per la parte non abbiente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per la parte processuale abbiente anche se soccombente nel giudizio e per il suo difensore e solo svantaggi, nella forma delle riduzione degli onorari, al difensore di parte ammessa anche nelle ipotesi di non soccombenza nel giudizio del proprio assistito.
Una norma, come quella ex articolo 106-bis e 130 tusg che decurti significativamente la remunerazione di un’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.1
La palese discriminazione può [potrebbe] essere superata con una corretta applicazione della normativa vigente che tenga nel giusto conto i diversi principi che sottendono agli interessi, privati e pubblici, dall’applicazione del diritto costituzionale di cui al comma 2 dell’articolo 24.
Evitandosi che l’esigenza di contenimento della spesa pubblica porti ad un irragionevole “svilimento” dell’opera professionale resa dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e alla “devalorizzazione” di prestazioni per il sol fatto che siano prestate in favore di persona ammessa al detto beneficio, scaricando, di fatto, sul difensore il costo di tale servizio di giustizia.
3.a) riduzione degli importi a difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
L’articolo 130 tusg dispone, nel processo civile, che «gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà».
Per l’articolo 106-bis tusg, nel processo penale, che «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. » 2.
In forza delle sopra richiamate disposizione, il giudice deve [dovrebbe ?] dimezzare o ridurre di un terzo l’importo a titolo di onorari e spese spettanti al difensore di parte ammessa anche nel caso in cui la parte stessa risultasse vincitrice nel giudizio.
In relazione alla, più volte asserita, disparità di trattamento esistente tra il giudizio penale e quello civile per la Corte Costituzionale 3 :
“la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione» fra le discipline ad essi applicabili e,
per altro verso, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate»,
laddove è di tutta evidenza che nel rimarcarsi la diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale» non si vuole affatto alludere ad una gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma esclusivamente alla indubbia distinzione fenomenica esistente fra di loro, tale da escludere una valida comparazione fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre”.
Per la giurisprudenza della Corte Costituzionale, quindi, :
a) la garanzia del diritto di difesa non esclude che il legislatore lo moduli sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli;
b) la differente disciplina del processo penale e di quello civile è giustificata dalla incomparabilità dei due modelli processuali;
c) la diversità degli interessi in giuoco nel processo penale ed in quello civile giustifica la diversa disciplina della liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che si siano impegnati in essi;
d) la circostanza che il difensore del non abbiente nel processo civile sia tenuto a prestare la propria opera per un compenso inferiore ai minimi tariffari, a prescindere dall’avvenuta abrogazione della inderogabilità di questi, non è fonte di illegittimità trovando fondamento in una norma di legge.
In vigenza della vecchia normativa sul gratuito patrocinio 4 l’ammissione produceva tra i suoi effetti: la difesa gratuita, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese.
Il patrocinio gratuito dei poveri era un ufficio onorifico e obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori legali 5.
L’eccezione alla difesa gratuita si aveva in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria6 ove era previsto 7 che l’avvocato o il procuratore del non abbiente venisse pagato dallo Stato, disciplina estesa 8, a seguito della riforma del codice di procedura, al processo penale9.
La Corte Costituzionale 10 ha però precisato che “una norma come quella ex articolo 106-bis e 130 tusg che decurti significativamente la remunerazione di un’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.
Le richiamate disposizioni riduttive degli onorari unitamente al regime della “ doppia “ liquidazione da effettuarsi, per come esposto nelle pagine che precedono, nelle procedure con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, hanno dato origine a criticità e non limitate problematiche e lamentele da parte dei professionisti interessati alle dette liquidazioni.
3.b) il (falso) “problema” della corrispondenza negli importi nelle due forme di liquidazione
Uno dei problemi che si è posto in giurisprudenza di merito e legittimità è quello relativo alla coincidenza, o meno, nel loro ammontare degli importi liquidati nel provvedimento definitivo della fase e/o del grado del giudizio e nel decreto ex tusg.
Per la Corte Costituzionale 11 riportandosi alle decisioni della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla condanna in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio, l’importo oggetto di condanna nel dispositivo deve coincidere con quello liquidato al difensore ai sensi dell’art. 82 tusg.
Per la giurisprudenza di legittimità 12 devono coincidere i due importi “al fine di evitare che l’eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale” .
Veniva così superato il problema, paventato da parte della giurisprudenza di legittimità 13, della iniusta locupletatio dell’Erario, che si aveva [o si poteva avere] quando l’importo liquidato nel decreto ex articolo 82 e 83 tusg risultava inferiore a quanto liquidato nel provvedimento definitorio della fase o del grado di giudizio o, l’eventuale, danno erariale quando l’importo liquidato nel decreto ex art. 82 tusg risultava superiore a quello liquidato nel provvedimento che definisce fase o grado del giudizio.
Pericolo, quello relativo ad un ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale inesistente se non nella, errata, costruzione che ne ha fatto la giurisprudenza, delle modalità di recupero a favore dello Stato.
La richiamata criticità , infatti, è [era] un falso problema nascente dalla poca attenzione che , a parere dello scrivente, si dà alla normativa in materia 14 e alla scarsa dimestichezza con i meccanismi e gli strumenti che attendono al recupero di quanto lo Stato prenota a debito e/o anticipa a favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La spesa anticipata soggetta a recupero è, nell’applicazione pratica della normativa in materia, quella [solo quella] effettivamente liquidata nel decreto emesso ai sensi dell’articolo 82 e 83 tusg.
Viene, nel concreto, recuperata la somma che realmente viene pagata e nel periodo successivo al pagamento stesso .
Momento del pagamento che, stante il periodo prescrizionale decennale del diritto del difensore, può avvenire ben dopo la definizione del giudizio e nel, richiamato, limite dei dieci anni di prescrizione.
Ricordiamo che “il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza” e che “ nel caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”.15.
Nessuna decadenza e termini prescrizionali ordinari ( dieci anni).
Le dette spese anticipate possano, quindi, essere richieste dal difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dopo anni, nel limite prescrizionale dei dieci anni, liquidate [pagate] a seguito della richiesta, con emissione del decreto ex artt. 82 e 83 tusg, e recuperate al momento della liquidazione quindi, anche a sentenza definita da tempo.
Pagamento che , materialmente, viene effettuato ad opera del Funzionario Delegato 16 e ciò in osservanza del già richiamato articolo 171 tusg ai sensi del quale “Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.
L’indirizzo ministeriale giustizia del 20 ottobre 2009 17 ha ribadito 18 come “ il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico”.
Al momento in cui si forma una spesa di giustizia 19 questa viene, a cura della cancelleria del giudice che procede, [immediatamente] annotata nei registri delle spese 20, nel caso della spesa in esame nel registro modello 1/A/SG 21 , che implementa il foglio notizie 22.
La documentazione relativa al pagamento 23 divenuto esecutivo il titolo per il pagamento viene, a cura della cancelleria , trasmessa al Funzionario Delegato 24.
Per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il provvedimento che definisce il giudizio deve essere passato in giudicato o divenuto definitivo 25.
Per il Ministero della Giustizia 26 “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito” 27.
Circolare quest’ultima che va “letta” nell’ambito della normativa regolatrice dei pagamenti e, principalmente, al principio del recupero di quanto effettivamente prenotato a debito e/o anticipato dallo Stato.
Al passaggio in giudicato della sentenza gli uffici giudiziari provvederanno, quindi, a recuperare quanto al momento risulta recuperabile.
Al recupero delle spese anticipate e liquidate dopo l’esecutività del provvedimento definitivo del giudizio le cancellerie giudiziarie provvedono al recupero con lo strumento dell’annotazione nel foglio notizie integrativo e comunicazione suppletiva al Concessionario .28
L’ Ufficio giudiziario 29 trasmette al Concessionario copia del provvedimento definitivo ed il foglio notizie nel quale sono annotate spese anticipate e spese prenotate a debito con l’espressa disposizione che “vi è titolo per il recupero” 30.
La trasmissione avviene ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo articolo 5 convenzione 23 settembre 2010 per come modificata con convenzione del 28 dicembre 2017 31.
Alla esatta quantificazione di quanto vada recuperato e alle successive attività di recupero, provvedono in relazione alle fasi di competenza il Concessionario Equitaliagiustizia 32 e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione 33.
Il termine di prescrizione, ai fini del recupero, delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c. :
a) nei dieci anni dalla data in cui il provvedimento che definisce il giudizio , civile o penale, è divenuto irrevocabile o definitivo 34, per le spese di giustizia che si sono formate e sono state liquidate durante il processo;
b) nei dieci anni dalla liquidazione della spesa se questa è avvenuta successivamente al provvedimento definitivo del giudizio.
3.c) discriminazione nei pagamenti eseguiti a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio e “ipotesi” di soluzione.
Altra, attuale e sentita, criticità attiene alla riduzione degli onorari che si viene ad operare, a scapito, del difensore di parte ammessa al patrocinio 35.
Riduzione , nei compensi, che fa si che il patrocinio a spese dello Stato, istituto a favore dei non abbienti, comporti un vantaggio a favore di parte ricca pur se risultata soccombente nel giudizio.
Parte della giurisprudenza di merito, in relazione alla liquidazione degli onorari in procedimenti in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha evidenziato come “ vi sarebbe una disparità di remunerazione tra quanto spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto dovuto, secondo la tariffa professionale, ai difensori delle altre parti 36.
In particolare “ ..il principio di eguaglianza sarebbe violato in ragione del deteriore criterio di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti che difendono i soggetti non abbienti..”37.
E come il dimezzamento [ nel processo civile ] degli onorari non sarebbe indispensabile per tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa 38, dal momento che, di regola, l’erario potrebbe recuperare quanto anticipato… “.39
In materia civile la riduzione degli importi degli onorari difensivi previsti dall’art. 130 tusg “produrrebbe il solo effetto concreto di avvantaggiare il debitore inadempiente che godrebbe di un dimezzamento di quanto dovuto a titolo di onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato mentre, quest’ultima potrà essere condannata [in caso di soccombenza nel giudizio] a pagare gli onorari per intero alla controparte”.40
Alla differenzazione degli onorari si aggiunge, inoltre, che il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in base al divieto stabilito dall’art. 85 del d.P.R. n. 115 del 2002, non può chiedere e percepire compensi o rimborsi, a qualunque titolo, dal proprio assistito 41, incorrendo altrimenti in un grave illecito disciplinare. 42
La criticità in esame e il, possibile, superamento della stessa, sino ad oggi, è stata incentrata erroneamente, a parere dello scrivente, esclusivamente sulla possibile illegittimità costituzionale della prevista , articolo 106-bis e 130 tusg, riduzione e nella diversa in percentuale di abbattimento dell’onorario 43, regolamentazione normativa operata nel processo civile e nel processo penale. Le sopra indicate censure sono, come già scritto in precedenza 44 , state sempre rigettate dalla Corte Costituzionale.
Per i Giudici della Legge “ con riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati, i quali subiscono la riduzione della metà dei compensi nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ha già affermato che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» ( ordinanza n. 387 del 2004) che rendono le fattispecie disomogenee “45.
Inoltre per la Corte la diversità degli interessi in giuoco nel processo penale ed in quello civile giustifica la diversa disciplina della liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che si siano impegnati in essi. 46
La riduzione del compenso che lo Stato anticipa al difensore di parte ammessa, a differenza di quanto invece non avviene per il difensore di parte abbiente, porta ad una criticità che nasce dalla poco convincente applicazione della normativa che [ci] appare non tenere in nessun conto la diversità, negli interessi implicati, l’ autonomia e il diverso piano giuridico di applicazione fra le due norme di sistema :
≈ quello dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato dove le situazioni soggettive tutelate riguarderebbero solo le parti dei giudizi non anche i loro difensori;
≈ quello sui criteri di remunerazione degli avvocati, difensori sia di parti ammesse che di parti non ammesse, che hanno[ avrebbero] uguale diritto a vedere compensato il proprio impegno e il cui onorario soggiace, nella determinazione del dovuto, alla normativa codicistica e ai parametri professionali di riferimento.
La [sentita 47] criticità attiene al perché parte abbiente soccombente nel giudizio dovrebbe avvantaggiarsi [riduzione degli onorari del difensore parte non abbiente] della situazione di difficoltà economica di controparte.
Perché mai l’istituto del patrocinio a spese dello Stato comporti vantaggi per la parte ammessa, per la parte ricca risultante vincitrice nel giudizio e [soli] svantaggi , riduzione degli onorari, a carico del difensore di parte ammessa anche nelle ipotesi di vittoria, nel giudizio, del proprio assistito.
Ma e soprattutto, se esiste, e/o sia ravvisabile, nell’ordinamento vigente, principio normativo ai sensi del quale possa [debba] essere riconosciuto al difensore di parte non abbiente l’onorario che avrebbe conseguito, in relazione all’importo, nella diversa ipotesi di difesa di parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Principio normativo che non differenzi le liquidazioni ai difensori delle parti nei processi in cui è presente l’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Principio che esiste, e di cui [ci] sembra non essersi tenuto affatto in considerazione, ai sensi del quale “..i criteri di determinazione dei compensi professionali degli avvocati sono ancorati a fattori – quali il valore della controversia, la sua complessità, la quantità dell’opera prestata, la sua qualità nonché il risultato conseguito – per i quali è indifferente se a pagare il compenso sia direttamente il cliente ovvero un terzo, che in questo caso è lo Stato a ciò tenuto dall’esigenza di adempiere ad un dovere di solidarietà sociale “48 .
La diversità degli interessi implicati nel giudizio “non giustificherebbe comunque la diversità fra i criteri di remunerazione degli avvocati interessati, in quanto la distinzione fra le situazioni soggettive tutelate riguarderebbe solo le parti dei giudizi non anche i loro difensori che hanno uguale diritto a vedere compensato il proprio impegno” 49 .
Il rapporto che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite e che intercorre tra le parti processuali è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione “ 50 .
In applicazione del richiamato principio in della soccombenza la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene, ai sensi della normativa dei codici di rito, condannata al pagamento a favore di controparte non ammessa alle spese di giudizio, sulle quali spese non viene, in relazione agli onorari del difensore, effettuate alcuna riduzione.
Perché, per lo stesso principio, al difensore di parte ammessa al patrocinio in caso di soccombenza di controparte ricca non viene riconosciuto lo stesso diritto ?
La riduzione degli importi anticipati 51 a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio sottende, chiaramente, a motivi di natura prettamente economici e, alla, dichiarata, necessità di non gravare troppo sulle finanze pubbliche attesa la grande percentuale delle somme che non vengono o possono essere recuperate52.
Riprova ne è il fatto che a partire dal gennaio 2014 anche per le anticipazioni penali , fino a quel momento corrisposte per intero 53, viene operata una riduzione del terzo54.
Atteso, inoltre, che nessuna riduzione opera per le c.d. spese prenotate a debito 55 occorrenti per il processo o per la parte 56 che vengono annotati nel foglio notizie e, a definizione del giudizio, a cura delle cancellerie giudiziarie, recuperate per l’intero importo annotato.
Chiara, quindi, la finalità di contenimento della spesa pubblica che sottende alle riduzioni , previste dalla normativa del testo unico spese di giustizia, degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio .
La finalità di realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, è stata ritenuta dalla Corte Europea di Strasburgo insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Convenzione Europea57 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , ma la Corte Costituzionale ha, più volte 58, evidenziato come nell’ istituto del patrocinio a spese dello Stato il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate.
Per la Corte Costituzionale 59 “la natura inviolabile del diritto ad accedere ad una tutela effettiva, ai sensi dell’articolo 24, terzo comma, Costituzione, non lo sottrae però al c.d. bilanciamento di interessi per effetto della scarsità delle risorse.”
Atteso che l’istituto del gratuito patrocinio rientra tra le provvidenze poste a garanzia dell’effettività del diritto di difesa enunciato dall’articolo 24 Costituzione 60 è stato, però, “sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”. 61
I sopra enunciati principi ci portano [porterebbero] alla conclusione che, a normativa vigente, le previste riduzioni trovano [troverebbero] giustificazione nei soli casi di necessità di contenimento della spesa pubblica e, quindi :
a) in caso di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione che “nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può essere effettuata nei confronti dell’ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” 62, rimanendo a carico dell’Erario tutte le spese anticipate e/o prenotate a debito;
b) nelle procedure per le quali non sussistono le condizioni per procedere al recupero delle spese anticipate dall’Erario 63.
Nelle sopra elencate ipotesi il fatto che lo Stato non abbia diritto a recuperare le spese anticipate, a meno di revoca del patrocinio a spese dello Stato, giustificherebbe la riduzione degli importi anticipati 64.
Individuandosi, quindi, nella soccombenza di parte ammessa e nelle ipotesi di impossibilità normativa dell’Erario di procedere per espressa normativa al recupero, il richiesto, dalla Corte Costituzionale, “punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”65, soddisfacendo, nel contempo,“l’esigenza di contenere le spese giudiziali” 66.
La finalità di contenimento della spesa pubblica a giustificazione delle riduzioni , non può [potrebbe] , quindi, valere nei casi in cui a soccombere nel giudizio è [fosse] parte abbiente.
Ipotesi in cui lo Stato ha titolo per il recupero, nei confronti del soccombente parte abbiente non ammessa al patrocinio spese dello Stato, di quanto anticipato e/o prenotato a debito nel corso del giudizio.
Come nessuna giustificazione di contenimento della spesa pubblica vi è nei casi in cui il difensore di parte ammessa al patrocinio chieda, ed ottenga, la distrazione dei suoi onorari ai sensi dell’articolo 93 c.p.c. .67
Nelle richiamate situazioni è [sarebbe] chiaramente, “…privo di ragionevole giustificazione lo “svilimento” dell’opera professionale resa dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la “devalorizzazione” delle identiche prestazioni in funzione del fatto che siano prestate o meno in favore di persona ammessa al detto beneficio”68 .
Nel caso di vittoria nel giudizio di parte ammessa al patrocinio, o di distrazione ex art. 93 cpc a favore del proprio difensore, “.. non sarebbero, comunque, interessate le finanze dello Stato”.69
In tale situazione la riduzione degli onorari “non sarebbe indispensabile per tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa, dal momento che, di regola, l’erario potrebbe recuperare quanto anticipato” 70.
Quindi “ in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente, gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano [andrebbero] determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione”71 .
Con Ordinanza n. 122/2016 72 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 giugno 2014.
Per il Tribunale di Viterbo andava, nel promosso giudizio di legittimità di normativa del tusg, in via subordinata, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevederebbe che – in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente – gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione.
Per la Corte Costituzionale la questione sollevata avrebbe comportato, da parte della Corte stessa, una pronuncia additiva.
Tipo di pronuncia che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, presuppone l’impossibilità di superare la “norma negativa”, affetta da incostituzionalità, per via d’interpretazione, nonché l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a “rime obbligate”; ex plurimis, sentenze n. 241, n.81 e n. 30 del 2014), in particolare quando «“il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla ‘natura creativa’ e ‘non costituzionalmente obbligata’ della soluzione evocata ( sentenza sentenze n. 241, n.81 e n. 30 del 2014; ordinanza n. 190 del 2013)”(sentenza n. 241 del 2014), tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore (sentenza n. 277 del 2014» ( sentenza n. 23 del 2016).
Al di là “dell’ermetica“ giustificazione data dalla Corte Costituzionale nel dichiarare manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, 73 la criticità relativa alla riduzione delle remunerazione degli avvocati di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,e il superamento della stessa, non attiene, a parere di chi scrive, alla legittimità costituzionale o meno, nello specifico, degli articoli 106 bis e 130 tusg.
La materia in esame va [andrebbe] analizzata e risolta nelle sue criticità tenendo conto che la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato ( cfr. Cass. n. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee”.74
Tenendo, soprattutto, conto che nell’applicazione pratica dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in relazione alle spese “entrano in gioco” due autonome 75, nella forma e nelle finalità, liquidazioni relative ai compensi spettanti ai difensori delle parti.
Nella specifica ipotesi di soccombenza di parte ricca e condanna della stessa alle spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei due provvedimenti di liquidazione 76:
→ le spese professionali [compensi dei difensori] liquidate, nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 e, su richiesta del difensore interessato, art. 93c.p.c., che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nei parametri ministeriali relativi agli onorari 77 e il recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [è regolamentato da e] nell’ambito dei rapporti giuridici tra privati 78 ;
→ le spese professionali [compensi dei difensori] liquidate, nel processo civile e penale, ai sensi degli articoli 82 e 83 tusg : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02” 79 , che trovano la loro regolamentazione, nella specificazione del quantum [ridotto] anticipato e da recuperare 80, nella normativa specifica del testo unico spese di giustizia;
La liquidazione dei compensi del difensore che lo Stato anticipa avviene 81 con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza ( Cass. n. 7504/2011) trasformando tale decreto in una atto essenzialmente endoprocessuale. 82
Dal momento “ ..in cui il giudice riceve comunicazione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato si viene ad instaurare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore di parte ammessa..”83.
Liquidazione il cui decreto viene emesso, ex articolo 82 e 83 tusg, anche nel caso di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Ma solo nel caso di soccombenza di parte ricca sussiste collegamento funzionale tra la liquidazione contenuta nel provvedimento che definisce la fase o il grado del giudizio e il decreto che liquida, anticipandone, nelle riduzioni di legge, i compensi dovuti al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
I due provvedimenti di liquidazione hanno, quindi, contenuti, nell’importo e nelle finalità, differenti:
→ nelle spese liquidate, nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 c.p.c., l’attività prestata dall’avvocato, liquidata dal giudice 84, corrisponde alla somma determinata in base ai parametri in vigore 85 e le spese soggiacciono al principio della soccombenza,
→ nelle spese liquidate, nel processo civile e penale artt. 82,83 tusg 86 , l’ importo a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per come determinato nel dispositivo che definisce il grado o fase del giudizio viene dimezzato (articolo 130 tusg nel processo civile) o ridotto di un terzo (articolo 106 bis tusg nel processo penale), anticipato dallo Stato 87, e soggiace alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alle regole normative sul recupero.
Il diritto agli onorari pieni a favore del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio nel caso di vittoria della causa e condanna alle spese di parte ricca trova il suo fondamento, e giustificazione normativa, nel principio della soccombenza.
Le riduzioni, previste dal testo unico spese di giustizia, sono finalizzate e giustificate dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, e trovano pratica applicazione nella corresponsione [anticipazione] di una [sola] parte dei compensi liquidati nel provvedimento che definisce la fase processuale.
Parte [ sola parte ] dei compensi che è quella che lo Stato anticipa, senza che per questo, a parere di scrive e in assenza di espressa norma a contrario, venga meno il diritto di azione, da parte del difensore, per la rimanente somma liquidata nel dispositivo che definisce il giudizio, nei confronti di parte abbiente soccombente in giudizio.
Troverebbe, piena applicazione, se riferito espressamente, e limitatamente, al quantum che lo Stato deve anticipare, il principio , più volte ribadito 88 , dalla Corte Costituzionale a che la diversità di modalità di determinazione del compenso medesimo è giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo.
La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore ad essere retribuito delle proprie spettanze ed è , come più volte sottolineato, soggetto alle norme codicistiche e ai parametri professionali.
Nell’emissione del decreto ex tusg si è in ben altro piano normativo.
In tale piano normativo il giudice, nel liquidare i compensi da anticiparsi al difensore deve, rispetto a quanto statuito nel provvedimento definitorio della fase processuale, operare le riduzioni previste dalla normativa del testo unico spese di giustizia, nell’ottica sia della finalità del risparmio sulla spesa pubblica e sia della somma che anticipata vada, effettivamente 89, a recuperarsi a favore dell’Erario.
La prospettata ipotesi di diverso nelle finalità contenuto nel decreto emesso ex normativa del testo unico, relativamente al quantum liquidato,nel provvedimento che definisce il giudizio, non [ci] appare in contrasto con l’architettura normativa dei codici di rito, del testo unico spese di giustizia e dei principi, più volte sottolineati, dalla Corte Costituzionale
E, per quanto di interesse, garantisce non solo le aspettative remunerative del professionista ma anche, e in particolare, il diritto/dovere di recuperare , nel caso di soccombenza di parte ricca e nei confronti di questa , quanto lo Stato abbia effettivamente anticipato e/o prenotato a debito nel giudizio 90.
Non [ci] appare, quindi, in contrasto con nessuna norma vigente a che i compensi, liquidati ex articoli 91 c.p.c. o 541 e 542 c.p.p., del difensore di parte ammessa vincitrice del giudizio :
a) in parte [ = nella misura ridotta di cui agli articoli 106 bis tusg, per il processo penale, e 130 tusg, per il processo civile] vengano anticipate da un organo terzo al giudizio [Erario]
b) in parte [ = la differenza di quanto liquidato nel provvedimento definitivo del grado o fase del giudizio e quanto liquidato e anticipato dallo Stato ex articoli 82 e 83 tusg in applicazione dell’articolo 171 stesso testo unico] vengano corrisposte/richieste direttamente dalla/alla parte [ricca] soccombente 91 fermo restando a carico di quest’ultima l’onere del rimborso di quanto anticipato dallo Stato in esecuzione al decreto ex articolo 83 tusg 92.
Per la giurisprudenza di legittimità 93 “..l’ammissione al patrocinio consente l’espansione del diritto del cittadino , che assume di trovarsi in condizioni di non abbienza , al contributo economico dello Stato ( mediante il meccanismo dell’anticipazione delle spese).
La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi , al momento in cui la liquidazione viene eseguita , era tenuto ad adempiere la prestazione.
Non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale tra i due momenti.
L’uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio)..” .
Non ci appare, inoltre e da ultimo, di ostacolo, all’agibilità della tesi esposta, la specifica disposizione di cui articoli 110 , per il processo penale , e 133 , nel processo civile, ai sensi dei quali in caso di soccombenza di parte non ammessa quest’ultima è tenuta al pagamento delle spese direttamente a favore dello Stato.
La disposizione a che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato attiene, e non potrebbe essere altrimenti, a quanto effettivamente lo Stato abbia pagato.94
La “…mancanza di una norma espressa che regoli il rapporto tra la quantificazione delle spese contenuta nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio innanzi al giudice adito e la liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato…” 95 ci appare di supporto alla [avanzata] presente tesi della “diversificazione” degli importi.
Diversificazione degli importi, nei due momenti della liquidazione, che garantisca al difensore di percepire quanto nel totale, anche se da soggetti diversi 96, liquidato a suo favore secondo le regole codicistiche processuali.
E’ [sarebbe], infatti, compito della magistratura di merito e legittimità 97, operare la diversificazione nella determinazione di quanto dovuto al difensore di parte ammessa nei due provvedimenti di liquidazione:
a) quello [ sentenza, decreto,ordinanza] che definisce il grado o fase del giudizio, liquidato ex articoli 91 c.p.c. o 535, 541 e 542 c.p.p. , importo complessivo di quanto dovuto a titolo di spese processuali che tiene conto, riguardo agli onorari del difensore, dei parametri professionali,
b) il decreto, ex articoli 82 e 83 in applicazione della disposizione di cui all’articolo 171 tusg, importo ridotto rispetto a quanto liquidato punto a) in applicazione degli articoli 106-bis e 130 tusg a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio statale 98 a definizione del, già evidenziato, “sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore di parte ammessa..”99.
Riepilogando nel caso di soccombenza di parte abbiente si avrebbe:
≈ con la liquidazione nel provvedimento definitivo della fase o del grado del giudizio il giudice provvede [provvederebbe] alla liquidazione delle spese di giudizio comprensive dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 100 senza riduzioni 101 e con espressa condanna di parte soccombente non ammessa al pagamento delle spese processuali a favore dell’Erario , ex articoli 110 e 133 tusg, da questi anticipate a favore di parte ammessa,nella misura corrispondente alle spese prenotate a debito e agli per onorari e spese di difesa per come ridotti ex normativa del testo unico spese di giustizia 102,
≈ con la liquidazione ex articoli 82 e 83 tusg il giudice provvede [provvederà] alla determinazione a favore del difensore di parte ammessa dei suoi onorari per come determinati nel provvedimento definitivo di fase o grado del giudizio ridotti nell’importo ai sensi degli articoli 106 bis o 130 tusg a seconda se si opera nel processo civile o penale .
L’applicazione pratica di quanto esposto porterebbe inoltre che, per il principio della soccombenza, il difensore di parte ammessa al patrocinio potrebbe, e qui entrano valutazioni soggettive del professionista 103 , azionare il titolo del provvedimento definitivo della fase o grado del giudizio in toto nei confronti di parte ricca soccombente con distrazione ,ex articolo 93 c.p.c., di quanto allo stesso dovuto rinunciando, quindi, a richiederne la quota ridotta allo Stato, non avendosi in questo caso alcuna anticipazione da parte dell’Erario.
La sopra esposta teoria 104 nei casi di soccombenza di parte non ammessa, nel pieno rispetto dell’attuale normativa 105 e senza necessità di sollevare questioni di legittimità costituzionale di normativa in vigore ma con la semplice attività del magistrato, consente [consentirebbe] al difensore di parte ammessa di vedere soddisfatto per intero il proprio onorario 106, azionando il titolo giudiziario definitivo del grado o fase del giudizio nei confronti di parte soccombente o condannata nel giudizio per il pagamento della quota/parte di onorario non anticipata, con decreto ex testo unico spese di giustizia, dallo Stato.
Garantendosi, nel contempo, le, da più parti paventate, esigenze, di contenimento della spesa pubblica, essendo a carico dell’Erario il solo pagamento [anticipazione] dell’importo [ridotto] stabilito nel decreto emesso ex articolo 82 e 83 tusg , importo soggetto alle regole di recupero per come disposte dallo stesso testo unico spese di giustizia 107.
Nei casi di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dove l’intero onere delle spese gravano , con l’anticipazione, a carico dello Stato la liquidazione dei compensi con l’emissione del decreto di pagamento [ex articoli 82 e 83 tusg] avverrà, invece, in osservanza delle riduzioni per come previste dagli articoli 106-bis e 130 tusg sull’importo determinato applicando i parametri sulle liquidazioni delle attività professionali forensi 108 in considerazione che “nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può essere effettuata nei confronti dell’ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” e a garanzia dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica.
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1 rif. Corte Costituzionale sentenza n. 166 anno 2022
2 Articolo inserito dall'art. 1, comma 416, lett. b) legge 27 dicembre 2013 n. 147
3 cfr= Corte Costituzionale ordinanze n. 201 del 2006 , n. 350 del 2005, n. 270 del 2012.
4 R.D. 20/09/1922 n. 1316, R.D. 30/12/1923 n. 3282, , R.D. 28/05/1931 n. 602, R.D. 11/12/1933 n. 1775, R.D. 20/09/1934 n. 1579, R.D. 16/03/1942 n. 267, D.P.R. 15/02/1952 n. 328, Legge 03/01/1957 n. 4, D.P.R. 21/04/1973 n. 214, Legge 11/08/1973 n. 533, Legge 30/07/1990 n. 217, Legge 29/03/2001 n. 134.
5 art. 1 R.D. 30/12/1923 n. 3282
6 “..in queste materie il gratuito patrocinio veniva trasformato in patrocinio a spese dello Stato. Le relative previsioni sono state in seguito estese, “in quanto applicabili”, dall’art. 15, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), alle cause in tema di responsabilità civile dei magistrati. L’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha comportato, poi, l’urgenza di estendere questo modello, in coerenza con il ruolo fondamentale affidato al difensore in un processo di tipo accusatorio, alla materia penale e ciò è avvenuto con la legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che ha trovato applicazione per il processo penale ‒ con esclusione dei reati contravvenzionali, salva l’ipotesi di connessione a delitti o di riunione a procedimenti per delitti ‒ in favore dell’imputato, della persona offesa, del danneggiato che intendeva costituirsi parte civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e ai giudizi civili aventi ad oggetto il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato. Rimaneva, però, la limitata applicabilità dell’istituto ai settori diversi da quello penale. È stato, quindi, il legislatore a intervenire per porre una nuova e più ampia disciplina della materia con la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che ha esteso la portata della legge n. 217 del 1990, mediante gli artt. da 15-bis a 15-noniesdecies, al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi. Allo scopo di procedere a un riordino della materia delle spese di giustizia, è stato, poco dopo, adottato il d.P.R. n. 115 del 2002 (d’ora in avanti anche solo t.u.), che ha abrogato il complesso delle precedenti disposizioni, dettando una disciplina di carattere generale e realizzando, così, il definitivo passaggio all’attuale sistema del patrocinio a spese dello Stato.” cfr =Corte Costituzionale sentenza n. 80 decisione 11/03/2020 deposito del 24/04/2020
7 articolo 14 Legge 11/08/1973 n. 533(Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata ingiudicato. 2. Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonchè le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacazioni ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.
8 legge 30 luglio 1990, n. 217
9 anche in regime di testo unico spese di giustizia e fino alla data del 2 gennaio 2014 nel processo penale nessuna forma di riduzione gravava sugli onorari dei difensori di parte ammessa al pss.E’ con l’articolo 1comma 416 lettera b) legge 27 dicembre 2013 n. 147 che , con l’introduzione dell’articolo 106 bis al tusg si è previosta la riduzione, anche nei procedimenti penali, degli onorari in misura di un terzo. con la legge 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità anno 2014)
10 Corte Costituzionale sentenza n. 166 anno 2022
11 Corte Costituzionale ordinanza n.270 del 19 novembre 2012 depositata il 28 novembre 2012
12 per tutte Cassazione Penale ordinanza 46357/2011 e Cassazione civile ordinanze nn 18167/2016 e 21611/2017
13 Cassazione civile ordinanze nn 18167/2016 e 21611/2017
14 in occasione dell’incontro studi, per magistrati, tenutosi a Genova il 13 dicembre 2007, un relatore, l’allora Consigliere presso la Corte di Appello di Trieste, Antonio De Nicola, evidenziava, da parte dei magistrati, l’ “accostarsi alla materia con un atteggiamento mentale a mezza strada tra l’indifferenza e insofferenza: indifferenza perché il capitolo delle spese di giustizia sembra offrire ben poco spazio alle valutazioni propriamente giuridiche; insofferenza perché il tempo impiegato a valutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ad esaminare parcelle di avvocati od a liquidare note spese di difensori e di ausiliari del giudice appare ai loro occhi come uno sperpero di tempo, sottratto ai tanti, e troppo spesso urgenti, adempimenti d’ufficio”.
Nelle occasioni in cui sono intervenuto, quale relatore, a giornate studi sulle spese di giustizia organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura Sede Centrale e dalle sue Strutture Territoriali, anni dal 2011 al 2020, ho invece avuto la chiara l’ impressione di un crescente interesse alla materia.
15 vedi successivo cap. 4 par. 4.b) e 4.c)
16 In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” [nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U]. Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010) . Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.
17 DAG 0127998.U del 20.10.2009
18 a seguito di segnalate erronei pagamenti effettuati da alcuni uffici giudiziari in considerazione del liquidato nel provvedimento che definiva la fase o il grado del giudizio senza attenderne l’emissione del prescritto decreto.
19 L’onorario del difensore di parte ammessa in quanto spesa anticipata fa parte del novero delle spese di giustizia. Ricordiamo che per "Spese di Giustizia" si intendono quelle spese che formatosi nel processo, civile e/o penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, trovano regolamentazione , in relazione al loro ammontare e al soggetto che le liquida nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia) .
20 DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U “…è indispensabile che gli Uffici preposti annotino immediatamente sui registri 1/A/SG e 2/A/S/G i provvedimenti che generano spese ripetibili ..”
21 Il Decreto 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari indica nella tabella riportata dall’articolo 1 per gli Uffici NEP prevede il registro “spese anticipate mod 1/B/SG, il registro spese prenotate a debito mod 2/B/SG, il registro recupero spese mod.3/SG .
22 Art 280 tusg (Foglio notizie e rubrica alfabetica)1.Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.2.L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
23 espressamente elencata nell’articolo 177 tusg
24 I Funzionari Delegati ricevuta la documentazione, ed eseguiti i necessari riscontri, provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento mod. 31 CG ed invieranno ai beneficiari l'avviso di pagamento. I provvedimenti di liquidazione corredati della documentazione giustificativa della spesa, vanno trasmessi al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti provvede al pagamento con l'emissione degli ordinativi secondari di pagamento. Per la direttiva giustizia 21 dicembre 2009 “la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”.Per la direttiva giustizia 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90)“i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 tusg, a cura della cancelleria al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero. In relazione alle modalità di notifica del decreto di pagamento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia che ne esclude la comunicazione alle parti ammesse “ sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pubblico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente. “A seguito della modifica dell’articolo 170 TU spese di giustizia “..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione...” [circolare ministeriale giustizia DAG.09/11/2012.0148412.U]
25 rif. = artt. 208, 212, 227-ter tusg
26 nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011
27 gli uffici di cancelleria competenti alle attività finalizzate al recupero sono individuati dall’articolo 208 tusg
28 rif. circolare Min. Giust. n 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004
29 l’ufficio giudiziario competente al recupero è individuato dall’articolo 208 tusg
30 Ministero della Giustizia -Provvedimento 30 novembre 2020 - Rimborso spese generali forfettarie- “in assenza di esplicita menzione nel provvedimento di liquidazione degli onorari ai difensori “in caso di provvedimento di liquidazione onorari al difensore che non contenga l’esplicita menzione del rimborso forfettario delle spese generali, l’Ufficio spese pagate dall’Erario, nel compilare il modello di pagamento 1ASG, deve aggiungere tale rimborso spese generali forfettarie in ragione del 15 %”
31 L’ufficio trasmette, senza ritardo, alla società la seguente documentazione: a)nota di trasmissione di cui all’allegato modello A, per il processo penale, o quella di cui all’allegato modello A1, per il processo civile;b) copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o comunque definitivo ovvero copia del provvedimento amministrativo, che costituisce titolo del credito; c) copia del foglio delle notizie relativo ad ogni fase e grado del processo anche se negativo; d)copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull’esistenza,sulla struttura o sulla quantificazione del credito. L’ufficio trasmette, altresì, alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello B, copia degli atti e dei provvedimenti di cui alla lettera d), emessi o acquisiti successivamente al primo invio della documentazione ovvero successivamente all’iscrizione a ruolo del credito. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l’eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.
32 Ai sensi dell’articolo 227-bis Testo Unico spese dello Stato“1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a. ( ora Agenzia- Riscossione. Nel sistema antecedente al D.Lgs. 8-7-1997, n. 237, tale riscossione era demandata alla amministrazione finanziaria, la quale vi provvedeva a mezzo dei cancellieri e degli agenti demaniali dipendenti, salvo specifiche eccezioni. Per la natura finanziaria dell’attività, il cancelliere era equiparato all’agente delle finanze (art. 205, R.D. 23-12-1865, n. 2701), e come tale dipendeva funzionalmente anche dal Ministero delle finanze. Con gli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 237/1997 veniva disposto che, a partire dal l gennaio 1998, gli adempimenti, già di competenza degli uffici del Ministero delle finanze, in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate (tra cui rientrano le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative e tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari), saranno curati dai concessionari del servizio riscossione tributi. A seguito dì tale riforma, è da ritenersi cessata la funzione del cancelliere quale agente delle finanze (nota Mm. Giust, n. 8/4180/60/2, in data 23-12-1997, Aff. Civ., Uff. IV)
33 L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.( cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)
34 circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2003
35 Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime ( Corte Cass. n. 2664372011, n. 31404/2019, n. 24552/2022)
36 cfr. Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione ordinanza del 18 giugno 2014
37 Tribunale di Roma ordinanza del 21 settembre 2011 rimessione atti alla Corte Costituzionale
38 da evidenziare come la finalità di realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, è una finalità che, più volte, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Costituzione cfr= Ordinanza Corte Costituzionale 270/2012.
39 Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione ordinanza del 18 giugno 2014
40 Tribunale di Treviso ordinanza del 18 giugno 2014
41 Nel processo esecutivo il difensore del creditore non ammesso al patrocinio per i non abbienti, in caso di infruttuosità dell’esecuzione, può comunque pretendere il pagamento del compenso dalla parte patrocinata, mentre al difensore del creditore ammesso al beneficio è vietato, in forza dell’art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», richiedere somme, a qualunque titolo, al proprio assistito” cfr . Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia, ordinanza del 17 novembre 2020
42 Avvocato chiede compenso a cliente ammesso a gratuito patrocinio va sospeso Cass. Civile, SS.UU., sentenza 19 aprile 2013, n. 9529” da ultimo anche Corte Costituzionale sentenza n. 109 anno 2022
43 dimezzamento nel civile riduzione di un terzo nel penale
44 vedi paragrafo sub2.a
45 Corte Costituzionale ordinanza n. 122 del 30 maggio 2016
46 cfr= Corte Costituzionale ordinanza n. 270 del 2012.
47 non solo dagli avvocati ma anche, come visto, da parte della giurisprudenza di merito
48 cfr= Tribunale di Roma ordinanze 21 settembre 2011 rimessione atti alla Corte Costituzionale
49 Tribunale di Roma ordinanza del 21 settembre 2011
50 cfr Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571 Corte Costituzionale Sentenza N. 109 del 24 marzo 2022
51 nessuna riduzione opera per le c.d. spese prenotate a debito occorrenti per il processo o per la parte ( = contributo unificato,anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro) che vengono annotati nel foglio notizie e , a definizione del giudizio, vengono recuperati per l’intero.
52 “Una norma come quella ex articolo 106-bis e 130 tusg che decurti significativamente la remunerazione di un’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale.”Corte Costituzionale sentenza n. 166 anno 2022
53 Con legge 30 luglio 1990 n. 217 in occasione dell’entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale il gratuito patrocinio con le spese a totale carico dello Stato sino a quel momento previsto solo per le controversie individuali di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria e il risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, veniva esteso ai procedimenti penali cfr in Corte Costituzionale sentenza n 80/2020
54 anche in regime di testo unico spese di giustizia e fino alla data del 2 gennaio 2014 nel processo penale nessuna forma di riduzione gravava sugli onorari dei difensori di parte ammessa al pss.E’ con l’articolo 1comma 416 lettera b) legge 27 dicembre 2013 n. 147 che , con l’introduzione dell’articolo 106 bis al tusg si è previosta la riduzione, anche nei procedimenti penali, degli onorari in misura di un terzo.con la legge 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità anno 2014)
55 articolo 3 lett s) tusg "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero
56 = contributo unificato,anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro
57 Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950
58 cfr = sentenze nn. 270/2012, 81/2017, 97/2019, 47/2020, 80/2020, 1/2021,; ordinanze n 270/2012, 122/2016, 3/2020
59 Sentenza 20 luglio 2021, n. 157
60 Cassazione sezione lavoro 21 novembre 2019 n. 2785
61 sentenza n. 16 del 2018 , n. 47 del 2020, n. 157 del 2021 e n. 10 del 20 22 .
62 Ministero Giustizia DAG.08/02/2011.0015318.U
63 tutti i procedimenti in cui non è prevista condanna alle spese : volontaria giurisdizione, accertamenti tecnici preventivi, separazione consensuale coniugi.
64 “..in caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato c’e’ titolo nei confronti dell’ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito” Ministero della Giustizia DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020
65 Corte Costituzionale sentenza n. 16 del 2018 e n. 47 del 2020.
66 Corte Costituzionale sentenza n. 178 del 2017 e n 35 del 2019
67 in questo caso lo Stato non anticiperebbe alcuna somma mantenendo il diritto a recuperare , nei confronti di parte non ammessa al patrocio spese dello Stato, quanto eventualmente prenotato a debito nel corso del giudizio.
68 Tribunale ordinario di Roma ordinanza del 21 settembre 2011
69 cfr =Tribunale di Roma ordinanze del 21 settembre 2011di rimessione atti alla Corte Costituzionale
70 cfr Tribunale Treviso ordinanza del 18 giugno 2014 di remissione atti alla Corte Costituzionale
71 cfr Tribunale Treviso ordinanza del 18 giugno 2014 di remissione atti alla Corte Costituzionale
72 Corte Costituzionale ordinanza n. 122 del 20 aprile 2016 depositata il 30 maggio 2016
73 illegittimità che sarebbe stata de plano estesa anche all’articolo 106 bis tusg
74 Corte di Cassazione seconda sezione civile sentenza 22448 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.
75 vedi precedente paragrafo 2 : sub 2.c e sub 2.d
76 vedi precedente paragrafo 2
77 Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2022 n. 147
78 Il rapporto che intercorre tra le parti del giudizio è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, Corte Costituzionale sentenza N. 109 del 24/03/2022.)
79 circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
80 per un eventuale approfondimento in materia di recupero rinvio a Caglioti Gaetano Walter “Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale” reperibile in rete
81 Corte di Cassazione seconda sezione civile sentenza 22448 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.
82 ricordiamo che il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha natura decisoria e giurisprudenziale ( cfr = Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08, Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 17668 del 14/02/2019; Cassazione Civile, I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassazione Civi, VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17, Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192
per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18)
83 Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000
84 Il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357. I richiamati decreti ministeriali sono stati da ultimo aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022.
85 “la disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo “ Corte di Cassazione sentenza del 2 luglio 2008 n. 26663. La richiamata giurisprudenza trova, e non se ne vedono motivi a contrario, piena applicazione anche riguardo le procedure civili
86 “l’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.” sentenza di Cassazione del 2 luglio 2008 n. 26663
87 ai sensi del c. 3 art. 82 e c. 3 art. 83 “ Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.”
88 Corte Costituzionale sentt. nn. 394 del 2000, 86 del 2008, 298, 329 del 2009, 247 del 2011, 157 del 2012, 243 del 2014; ordd. nn. 299 del 2002, 387 del 2004, 350 del 2005, 201 del 2006, 123, 376, 446 del 2007, 26, 270 del 2012, 112 del 2013, 122 del 2016).
89 vedi il precedente punto sub 3.b).
90 d’altronde il dogma della ineluttabilità della riduzione ex artt. 106-bis e 130 tusg è stato, anche se riguardo agli ausiliari del magistrato e consulenti di parte superato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la “drastica” riduzione per la remunerazione di una attività professionale se “la misura del sacrificio inflitto sia correttamente calibrata al fine del contenimento della spesa pubblica ma sia anche tale da preservare la elementare consistenza della tariffa in relazione alle variazioni del costo della vita” Corte Costituzionale sentenze n. 192 del 2015, n. 178 del 2017 e n. 166 del 2022
91 ricordiamo che il decreto di liquidazione messo a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va, articoli 82 e 83 tusg, notificato a parte non ammessa soccombente che può, ai sensi dell’artico170 tusg ,m proporre opposizione alla liquidazione
92 Ai sensi dell’articolo 171 tusg “Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.
93 Cassazione Penale sez. 4 sentenza n. 17668/2019
94 vedi precedente paragrafo 3.b)
95 cfr. Tribunale di Livorno ordinanza 14 ottobre 2014, n. 14436
96 lo Stato per la quota anticipata e la parte non ammessa e soccombente per il resto della somma liquidata
97 In materia di testo unico vari sono stati i momenti di intervento chiarificatori da parte della giurisprudenza di legittimità. Ricordiamo, ad esempio,che la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile dal momento in cui è depositata istanza al consiglio ordine avvocati parificandone il momento alla presentazione dell’istanza di ammissione in materia civile a quanto già disposto, per norma art. 109 tusg,è di derivazione giurisprudenziale [Corte di Cassazione con sentenza n 24729 del 23 novembre 2011] ripresa dalle ministeriali giustizia DAG.17/10/2014.0138763.U e DAG.14/07/2015.013148.U
98 Ai sensi dell’articolo 83 comma 3 bis tusg “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” sulla effettiva portata dell’avverbio contestualmente vedi Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019
99 Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000
100 Il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357
101 Il giudice, quando condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquida gli onorari spettanti al difensore di quest’ultima senza essere vincolato ai criteri previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Cass. pen. sez. IV, sentenza 17/11/2008, n. 42844
102 ricordiamo che ai sensi del c. 3 art. 82 e c. 3 art. 83 “ Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.”
103 la natura e solvibilità di parte soccombente ( es. società assicurative o bancarie) e il non volere aspettare i tempoi lunghi di liquidazione da parte dello Stato.
104 teoria che parafrasando la Corte Costituzionale , tutto è, ci appare, tranne che di ‘natura creativa’ e non porta soluzione ‘non costituzionalmente obbligata’
105 quello che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione Cass.civ. III sez. sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, CORTE Costituzionale Sentenza n.109 del 24 marzo 2022
106 onorario che appare, apparirebbe,adeguato all’attuale valore economico e sociale dell’attività svolta, alla complessità dell’incarico e alla stessa dignità della professione esercitata.
107 Il testo unico D.P.R.n. 115/2002 ha riformulato in maniera organica tutta la materia della riscossione, dedicandole l’intera parte VII del provvedimento normativo (artt 200-248) in cui sono state distinte alcune disposizioni generali, valide per crediti di qualsiasi natura e provenienza, da quelle applicabili specificamente ad alcuni ambiti.
108 D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37