Le notifiche in proprio degli avvocati a mezzo PEC

Le notifiche in proprio degli avvocati via PEC - normativa di riferimento. Legge 21 gennaio 1994 n. 53, modalità della notifica, certificazioni, relata di notifica, la procura alle liti. Vademecum completo

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Pubblici elenchi dgli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e mancata notificazione a mezzo PEC

 

Pubblici elenchi dgli indirizzi di Posta Elettronica Certificata

Abbiamo visto che la notifica a mezzo PEC deve essere effettuata utilizzando uno dei registri pubblici deputati alla corretta individuazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Abbiamo visto altresì che per la PA viene adesso (riforma Cartabia) individuato un unico elenco/registro, vale a dire l'IPA.
I registri pubblici dai quali estrarre un valido indirizzo per le notifiche si possono elencare come segue:


- INIPEC (INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) istituito dall’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qui si trovano gli indirizzi PEC dei professionisti e delle imprese. La ricerca tramite il portale INI-PEC può essere effettuato seguendo questo link: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec.

 

- REGISTRO IMPRESE (istituito dall’articolo 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito in L. 28/01/2009 n. 2). Tale elenco è consultabile da parte del pubblico e si trova al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec.

 

- ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). E' gestito dal Ministero della Giustizia ed è accessibile sul portale pst.giustizia.it solamente previo accesso con credenziali, firma digitale o SPID.
Il registro contiene gli indirizzi PEC dei soggetti del settore giustizia e PA, precisamente gli indirizzi:
- dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge,
- degli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia;
- degli enti pubblici.

 

- INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall’art. 6 quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82). Al momento in fase di costituzione e sarà gestito da InfoCamere che già è gestore di INI-PEC. In questo registro saranno iscritti i domicili digitali destinati alle comunicazioni con valore legale effettuate dai soggetti privati o dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, CAD vale a dire 1) pubbliche amministrazioni, 2) gestori di servizi pubblici e 3) società a controllo pubblico. Qui potranno essere notificate comunicazioni connesse al conseguimento di finalità istituzionali, come agli avvisi di pagamento, multe, ecc.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell’INAD:

  1. le persone fisiche che avranno compiuto il 18° anno di età e capaci di agire;
  2. gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle imprese e, quindi, all’iscrizione del proprio domicilio digitale negli elenchi INI-PEC o IPA.

 

- ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) istituita dall’art. 2 del decreto legge 179/2012. E' definita come la banca dati unica del Ministero dell’Interno che favorisce lo scambio delle informazioni tra comuni e pubbliche amministrazioni e il dialogo tra comuni e cittadini. L'accesso avviene tramite SPID e permette di avere certificati, effettuare visure, ecc. Il portale del Ministero dell'Interno dedicato all'ANPR è al seguente indirizzo: https://www.anagrafenazionale.interno.it/.

 

- IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) che può essere trovato seguendo il seguente indirizzo: https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione. I contenuti dell'IPA sono strutturati in tre categorie:

  1. - informazioni di sintesi sull’Ente;
  2. - informazioni sulla struttura organizzativa e gerarchica e sui singoli uffici;
  3. - informazioni sugli uffici di protocollo.

I dati sono aggiornati a cura degli stessi Enti, con cadenza almeno semestrale: data e ora dell’ultimo aggiornamento sono indicati sulla home page sul sito in corrispondenza della barra di ricerca.

 

Mancata notificazione a mezzo PEC

[[ATTENZIONE! Il secondo e terzo comma dell'art. 3-ter hanno efficacia sospesa fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 4ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale.» Vedi nota all'articolo 3-ter nella prima pagina di questa guida. Il testo qui di seguito pertanto, pur essendo stato valido fino al 5 luglio 2023, ha da questa data valore sospeso fino a fine anno 2023. ]]

 

Il secondo e terzo comma dell'art. 3-ter della Legge 53/1994, così come introdotto dalla Riforma Cartabia descrivono i passaggi da effettuarsi quando la notificazione non è possibile o non ha esito positivo.

Si distingue il caso della A) mancata notifica imputabile al destinatario dal caso della B) mancata notifica per causa NON imputabile al destinatario.

A) Mancata notifica imputabile al destinatario. Il secondo comma distingue a seconda che:
A1) il destinatario sia una impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC. In tal caso la notificazione avviene mediante inserimento nel portale della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nell'area a ciò dedicata, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
A2) il destinatario sia una persona fisica o un ente di diritto privato che non è tenuto a registrare la propria PEC in un pubblico registro. In questi casi l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

B) Mancata notifica NON imputabile al destinatario. In qiesti casi il terzo comma prescrive che "Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è  possibile  o  non  ha  esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie". Vedasi poco più avanti la notifica ordinaria e la dichiarazione ex art. 137 cpc per impossibilità di notifica via PEC.

C) Mancata notifica alla Pubblica Amministrazione. Si pone la questione su quale prodecura adottare in caso di mancata notifica alla PA, visto che la norma non specifica tale caso. Infatti si prevede l’inserimento nell’area del portale della Crisi d'Impresa solamente nel caso in cui il destinatario sia impresa o professionista senza citare il caso della notifica da effettuarsi ad una PA. La più coerente interpretazione vorrebbe che in tal caso si debba procedere con notificazione ordinaria.

 

Dichiarazione ex art. 137 c.p.c. per mancata notifica a mezzo PEC

L'articolo 137 del cod. proc. civ. prescrive negli ultimi due commi quanto segue:

"6. L'avvocato esegue le notificazioni nei  casi  e  con  le  modalita' previste dalla legge.
7. L'ufficiale  giudiziario  esegue  la  notificazione  su   richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla  a  mezzo  di  posta elettronica  certificata   o   servizio   elettronico   di   recapito certificato qualificato, o con altra modalita' prevista dalla  legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione  con  le  predette modalita' non e' possibile o non ha avuto esito  positivo  per  cause non imputabili al destinatario.  Della  dichiarazione  e'  dato  atto nella relazione di notificazione
".

L'avvocato che si presenterà all'Ufficiale Giudiziario per chiedere una notifica dovrà giustificarsi, pertanto, dichiarando di non avere potuto notificare via PEC.

Dovrà esibire una dichiarazione simile alla seguente, secondo uno schema che si è diffuso in rete:


Dichiarazione ex art. 137 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. _______________, nella qualità di difensore di ___________________,

chiede

che la notifica del sopra trascritto atto a ____________________ venga effettuata tramite ufficiale giudiziario, non essendo stato possibile procedere in proprio tramite PEC in quanto:

e qui di seguito indicare una delle opzioni:

  • ¤ il destinatario non risulta avere una PEC e quindi un domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla vigente normativa anche in conseguenza della impossibilità di consultare il pubblico elenco INAD posto che ad oggi, tale pubblico elenco è inesistente,
  • ¤ la notifica tramite PEC effettuata dal sottoscritto non è andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario;
  • ¤ la notifica tramite PEC effettuata dal sottoscritto non è andata a buon fine per causa imputabile al destinatario ma non è stato possibile perfezionare la stessa nell’area web prevista dall’art. 359 del codice della crisi di impresa posto che ad oggi, tale area è inesistente,

luogo ______, data________

Avv. __________________