Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni
Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni nel processo civile e penale, fonti normative, conseguenze della mancata comparizione del teste
Premessa e Fonti normative
Premessa
La testimonianza, nel processo civile e penale, è obbligatoria 1.
All’ obbligatorietà della testimonianza dovrebbe, quindi, corrispondere il dovere dello Stato e delle parti private che si avvalgono della testimonianza al riconoscimento , ai testi , oltre che del rimborso spese sostenute anche di indennità che tenessero conto, specie per i testimoni non dipendenti pubblici e/o liberi professionisti, dei disagi e delle perdite non solo di natura economica che testimoniare in un processo civile e/o penale comporta.
Nel processo penale o civile i testi vengono convocati alle rituali ore 9,00 mattutine per essere escussi dopo molte ore trascorse nei corridoi dei palazzi di Giustizia.
Non è, inoltre, infrequente il caso in cui il teste, dopo ore di attesa, stante il protrarsi delle udienze venga “congedato” permanendone l’obbligo della testimonianza collegate alle non mutate “esigenze istruttorie”.
Al rinvio dell’escussione segue la contestuale “diffida a comparire a successiva udienza” e l’espresso avvertimento, al testimone, che “non riceverà ulteriore avviso”.
A fronte di tutto questo il riconoscimento, che, tra l’altro avviene, sempre più spesso in tempi biblici 2, di indennità giornaliere il cui importo , oggi, non coprono neanche il costo di una tazzina di caffè.
Andrebbe rivisto il criterio di adeguatezza economica delle indennità da applicarsi alle testimonianze .
Esigenza, stranamente, non percepita dal Legislatore .
In materia la Corte Costituzionale,3 nell’unica, a conoscenza dello scrivente, ipotesi in cui è stata investita sull’argomento, non è entrata nel merito alla questione, ritenendola “ manifestamente inammissibile in quanto sollevata in sede di liquidazione dell’indennità al testimone e non nel corso del giudizio..”4.
Tema di forte attualità permane quanto riportato nella relazione al disegno di legge n. 4583 5 presentato alla Presidenza del Senato il 19 aprile 2000 [di cui si sono perse le tracce] “ … l’erosione del potere di acquisto della moneta hanno ormai reso le predette indennità assolutamente inadeguate rispetto alla tendenziale finalità di offrire al teste una qualche compensazione delle spese e dei riflessi patrimoniali, anche indiretti, connessi alla testimonianza; in molti casi, l'attuale misura delle indennità spettanti ai testimoni risulta praticamente irrisoria, rispetto agli oneri effettivamente gravanti sul teste, e finisce con il disincentivare qualsiasi richiesta di liquidazione che, infatti, è divenuta un'evenienza essenzialmente residuale, per lo meno per quanto attiene ai testi residenti nel luogo ove si svolge l'escussione..”.
Da non tacersi l’occasione perduta di incidere in materia all’atto della predisposizione del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nel prosieguo indicato solo come T.U. spese di giustizia) e nelle [quasi annuali] modifiche allo stesso.
Il problema affrontato a livello comunitario ha trovato soluzione nella direttiva dell’Agenzia comunità europea, Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno 6, che ha stabilito gli (giusti) importi e gli anticipi sulle spese da versare ai testimoni.
Direttiva mai attuata in Italia.
Fonti normative
Testimoniare è un “dovere civico”.
Dovere che trova il suo fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale e, specificamente , nell’ adempimento, da parte dei cittadini, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La testimonianza nel processo penale è regolamentata dal libro III , titolo II, Capo I articoli dal 194 al 207 del codice di procedura penale e dagli articoli 46 , 47 ,142 e 145 disposizione di attuazione del codice di procedura penale 7.
La testimonianza nel processo civile è regolamentata dal libro II , titolo I, Capo II articoli dal 244 al 257 del codice di procedura civile e dagli articoli dal 102 al 106 disposizione di attuazione del codice di procedura civile 8.
La testimonianza nel T.U. spese di giustizia è regolamenta dagli articoli dal 45 al 47 e dall’articolo 199.
Le norme dei codici di rito, penale e civile, ne disciplinano le modalità di assunzione nell’ambito generale della prova.
Le norme del T.U. spese di giustizia ne disciplinano l’aspetto fiscale relativamente al rimborso spese ed indennità sostituendo e rimodulando la previgente normativa di cui al Regio Decreto 3 maggio 1923 n 1043 per come modificato dalla legge 13 giugno 1965 n. 836 , operandone “il necessario raccordo con le normative collegate sopravvenute”9 e previa abrogazione ai sensi dell’articolo 299 dello stesso testo unico.
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1 F. Cordero “ Procedura Penale “ Giuffrè editore ed. 1982 pag. 411
2 Ai fini della liquidazione, nei casi in cui questa è a carico dell’Erario, la cancelleria del giudice innanzi al quale pende il giudizio trasmette l’istanza di liquidazione corredata dalla documentazione giustificativa all’ufficio spese di giustizia che provveduto alle annotazioni di legge trasmette al Funzionario Delegato, che spesso corrisponde agli Uffici di Corte di Appello , il quale provvede ai relativi pagamenti in presenza di fondi assegnati dal Ministero sui capitoli di spese di giustizia.
3 sent. Cort. Cost. n. 330 del 1983 e Ord. N. 93 del 1984
4 cfr= nota n 19, pagina 150, “La Cancelleria Giudiziaria” Simone editore 1997
5 Senato della Repubblica XIII legislatura 9 maggio 1996/29 maggio 2001
6 decisione della Commissione del 12 gennaio 1999 sulla base del regolamento CEE n. 2868/95 del 13 dicembre 1995
7 decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271
8 Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368
9 cfr = in commento al titolo VI in “ Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “.