Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni
Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni nel processo civile e penale, fonti normative, conseguenze della mancata comparizione del teste
Indennità spese di viaggio e diritto di missione
Indennità , spese di viaggio e diritto di missione
Ai testimoni, ai sensi degli articoli dal 45 al 48 T.U. spese di giustizia, spetta il rimborso delle spese di viaggio, le indennità giornaliere e, se dipendenti pubblici nel caso di testimonianza resa nell’interesse dell’amministrazione, il trattamento di missione.
Le indennità giornaliere sono quantificate :
a) se residenti nel luogo in cui saranno escussi o ad una distanza non maggiore di Km 2,5 indennità giornaliere di € 0,36 1;
b) ai testimoni non residenti spetta una indennità giornaliera di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio. Spetta inoltre l’indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame ma solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero oltre a quello di partenza e di ritorno 2;
c) ai testimoni di anni 14 non spetta nessuna indennità; eventuali rimborsi spettano ai loro accompagnatori se non testimoni 3 ;
d) sono dovuti i rimborsi di cui agli articoli 45 e 46 agli accompagnatori, se non testimoni, di invalidi gravi ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 4 .
Ai sensi dell’articolo 45 T.U. spese di giustizia i testimoni “ sono considerati residenti quando il luogo di residenza si trovi all’interno del comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti,ovvero, per i testimoni non residenti nel comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo “.
Al testimone non residente spetta “ il rimborso delle spese di viaggio , per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzata dall’autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.” 5
Relativamente al rimborso biglietti di viaggio 6 “..la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto..omississ..in mancanza del titolo di viaggio,la spesa possa essere rimborsata in via eccezionale sulla base di idonea documentazione quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ..resa dal testimone ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000…”.
Per la direttiva ministeriale del 20 luglio 2011 7“..nei casi in cui il teste attesti di avere raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (specificando il tipo di mezzo) e pertanto non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio , si ribadisce che la spesa in questione possa essere ammessa al rimborso , in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea come precisato dal ministero dell’Economia e delle finanze..
....Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza..”
Anche per l’Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell’Economia 8 “..in mancanza del titolo di viaggio, il rimborso delle spese al testimone possa avvenire, in via eccezionale , nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire il titolo di viaggio ( per esempio per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del testimone attestante l’uso di mezzi diversi da quelli di linea corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale e dalla certificazione del cancelliere attestante la presenza in udienza del teste”.
Per la formazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendersi direttamente nella cancelleria penale, riteniamo applicabile l’ipotesi esentiva dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del disposto di cui all’articolo 14 della Tabella – Allegato B d.P.R. 642/1972.
Nel rimborso delle spese di viaggio e nello specifico di quelle con l’uso aereo ” il diritto al rimborso presuppone il rituale provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria, in difetto del quale nessuna refusione è consentita...” 9.
Il rimborso spese per uso aereo è dovuto solo se tale mezzo sia stato preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria.
Per autorità giudiziaria si intende il giudice che ha ammesso la prova.
Viene superata, con l’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia, la previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario che ha disposto la comparizione. 10
Il Ministero della giustizia ha precisato che anche il testimone residente all’estero per l’uso del mezzo aereo debba essere preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria. 11
Ai sensi dell’articolo 48 T.U. spese di giustizia “ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza”.
Per il Ministero della Giustizia 12 “ proprio perché l’assenza equivale al servizio reso, al dipendente potrebbe essere riconosciuto anche il trattamento di trasferta, ovviamente, ove ricorrano le precise condizioni legittimanti previste dall’art.41 del CCNL del 14.9.2000 “.
Nel caso di testimonianza resa per fatti inerenti al servizio “scatta”, ricorrendone le condizioni oggettive, il diritto al trattamento di missione a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
In materia di trasferta appare utile ricordare che :
- l’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005 ha disposto la soppressione dell’indennità di trasferta prevista dalla disciplina contrattuale;
- l’art. 6, comma 12, della legge n.122/2010 ha disposto, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio. 13
- che ai sensi dell’articolo 5 , comma 2 lettere c) e d) legge 417/1978 l’indennità di trasferta (= missione) spetta superati i 10 kilometri dal luogo di residenza o di servizio e una durata oraria della missione superiore alle 4 ore
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1 Articolo 45 d.P.R. 30 maggio 2002 n 115
2 Articolo 46 d.P.R. 30 maggio 2002 n 115
3 Articolo 47 d.P.R. 30 maggio 2002 n 115
4 Articolo 47 d.P.R. 30 maggio 2002 n 115
5 Articolo 46 d.P.R. 30 maggio 2002 n 115
6 Circolare DAG16/02/2010.0024224.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I
7 Circolare DAG20/07/2011.0101877.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I
8 Nota prot. n. 1684 del 12 gennaio 2010
9 nota DAG.18/10/2017.0106187.U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I
10 In relazione all’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte della preventiva autorizzazione del capo dell’ufficio che ha disposto la comparizione del teste stesso : circolare ministeriale giustizia 6 settembre 1976 n 4/1767/40.5 oggi superata.
11 Ministero della Giustizia nota DAG.10/10/20170106187.U
12 vedi nota che precede
13 Per la corretta applicazione del citato art.6, comma 12, della legge n.122/2010, si rinvia alla circolare n.36 del 22 ottobre 2010 ed alla nota prot.n.100169/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché alla delibera n. 8/CONTR/11 del 2011 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.