Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni

Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni nel processo civile e penale, fonti normative, conseguenze della mancata comparizione del teste

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I permessi per rendere la testimonianza

 

I permessi per rendere la testimonianza

a) aspetti generali

I permessi per rendere testimonianza nei processi risultano , parzialmente, parificati nel settore pubblico rispetto al lavoro dipendente nel settore privato.

Il parzialmente attiene, come vedremo, nel settore pubblico ai limitati istituti contrattuali in materia .

Diverso il discorso per il teste libero professionista o lavoratore autonomo per il quale il problema permessi neanche si pone.

Per questa categoria di lavoratori il tempo occorrente all’espletamento del dovere di testimoniare si risolve in una, forzata e non retribuita, interruzione dell’attività lavorativa.

b) permessi nel settore privato

Se il testimone è dipendente di un’azienda e/o impresa privata la materia trova, regolamentazione, nei relativi contratti collettivi di lavoro (C.C.N.L.) di categoria i quali prevedono sia permessi individuali di lavoro sia la possibilità di far rientrare le assenze per rendere testimonianza nell’istituto dei recuperi orari di lavoro.

Nel lavoro subordinato privato, a pari di quello pubblico, il lavoratore citato in giudizio nella qualità di testimone non soffre di decurtazione sullo stipendio neppure in percentuale oraria.

c) permessi nel settore pubblico

Diversa e, per alcuni aspetti, più “penalizzante” la situazione permessi nel settore pubblico.

Attesa l’obbligatorietà di prestare testimonianza nei processi civili o penali nel settore pubblico, a differenza di quello che risulterebbe nel settore privato, non esistono specifici permessi retribuiti per rendere testimonianza tranne che questa non sia resa per ragioni d’Ufficio.

I dipendenti pubblici, quindi, si vedono “ costretti”, in caso di citazione a rendere testimonianza, a ricorrere o a ferie o ai c.d. “permessi retribuiti per particolari motivi personali”, tre giorni l’anno 1, o se la testimonianza da rendere lo permette dal punto di vista logistico, a permessi brevi “ovvero ove ne ricorrano i presupposti” 2.

L’ ipotesi al ricorso a permessi brevi nei casi in cui l’ufficio giudiziario sia ubicato nello stesso comune dove il dipendente presta servizio, comporta i “ rischi”, già evidenziati in ordine alle lungaggini d’attesa, al rischio di non essere escussi e rinviati ad altra data ed in considerazione e deve fare i conti con i limiti che i detti permessi orari “ non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.”3

Di difficile applicazione, al momento, l’eventuale ricorso alla c.d. Banca delle ore previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore 4 stante , al momento , l’inapplicabilità dell’istituto per la mancata contrattazione integrativa di cui all’articolo 7 comma 6 lettera n) dello stesso contratto collettivo.

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazione ( ARAN ) alla domanda a quale istituto può fare riferimento il dipendente che deve assentarsi dal lavoro perché chiamato a rendere testimonianza giudiziale per motivi personali? “ risponde 5 che al riguardo, infatti, va evidenziato che l’art. 18, comma 5 , del CCNL del 12/6/2003 introduce formalmente la testimonianza per fatti non di ufficio tra i casi per i quali possono essere richiesti le 18 ore annuali di permesso retribuito per gravi motivi personali e familiari6 .

Conferma ARAN dell’8 luglio 2015 RAL _1773_ “la scrivente Agenzia non può che richiamare, preliminarmente, le indicazioni giù fornite in materia con gli orientamenti applicativi RAL917 e RAL920 secondo le quali, se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali” .

Già per l’ Agenzia delle Entrate 7 l’assenza del dipendente che si allontani dal luogo di lavoro per servizio al fine di rendere una testimonianza “può essere imputata a ferie, a permesso breve, a permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art. 18 c. 2 del C.C.N.L. 16/5/95

Sulla stessa linea orientativa il Ministero della Giustizia.

Per gli Uffici di via Arenula 8 ..non sussiste la possibilità di applicare l’articolo 18 c 9 del CCNL del 16/5/1995 atteso che nessuna specifica disposizione di legge prevede l’attribuzione di ulteriori permessi retribuiti in relazione alla fattispecie in esame.

Pertanto conformemente all’orientamento espresso sul punto dall’ARAN, si ritiene che l’assenza del dipendente possa essere riferita ai succitati permessi di cui all’articolo 18 c 2 del 16/5/1995 ovvero ove ne ricorrano i presupposti a permessi orari a recupero ai sensi dell’articolo 20 del medesimo CCNL o ancora alle ferie”.

I sopra richiamati orientamenti appaiono una , chiara, forzatura giuridica e contrattuale.

Attesa l’obbligatorietà della testimonianza, , non se ne capisce la ratio di non considerarne, sempre, l’assenza come permesso retribuito 9.

Non se ne vede la motivazione giuridica, anzi ne è una vera e propria forzatura, a considerarla come permesso per motivi personali o familiari o peggio ancora a dover utilizzare ferie.

Come, infatti, si concilia il “ dovere pubblico penalmente sanzionato” 10 con il diritto Costituzionale (art. 36) alle ferie “…ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali e non può rinunciarvi”.

Diritto riconosciuto dalla normativa Europea 11 : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".

Come, inoltre, si concilia l’obbligo a ricorrere alle ferie per la testimonianza con, per dottrina e giurisprudenza, la finalità propria del diritto alle ferie “ da sempre individuata nella necessità di garantire al lavoratore la reintegrazione delle energie psico-fisiche impiegate durante l’esecuzione della prestazione, nonché di assicurare la sua partecipazione alla vita familiare e sociale e, più in generale, il soddisfacimento delle sue esigenze ricreativo-culturali.”

Da più parti è stato evidenziato il paradosso che si verrebbe a creare nell’ipotesi in cui un dipendente venga citato a comparire come testimone dopo aver utilizzato tutti i giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari avendo goduto dell’intero periodo feriale.

Nel caso sopra prospettato il dipendente si troverebbe nell’assurda situazione di vedersi decurtato dallo stipendio la giornata di “ assenza”.

Più volte, ma inutilmente, in occasione dei rinnovi contrattuali le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici sono state esortate a risolvere la problematica.

Maggiore tutela è riconosciuta al dipendente pubblico se la testimonianza riguardi questioni inerenti al servizio.

La testimonianza svolta nell’interesse dell’Amministrazione è equiparata all’effettivo servizio “. 12

In tal senso l’ Agenzia delle Entrate 13nel caso la testimonianza sia resa nell’interesse dell’amministrazione il dipendente deve essere considerato in servizio”.

Per il Ministero della Giustizia “solo la testimonianza svolta nell’interesse dell’amministrazione è equiparata all’effettivo servizio”. 14

Sarà l’ente di appartenenza “sulla base degli specifici elementi informativi di cui dispone in proposito nella sua veste di datore di lavoro, a valutare la riconducibilità della concreta situazione determinatasi all’una ( ndr = in favore dell’amministrazione) o all’altra fattispecie ( ndr = per motivi non riguardanti il servizio)“. 15

Appare logico che l’espressione “ testimonianza svolta nell’interesse dell’amministrazione” è riferita alla testimonianza resa riguardo a fatti accaduti durante e per il servizio.

A parere dello scrivente, e non se ne vedono ragioni in logica e diritto a contrario, il teste, pubblico dipendente, citato da un privato per riferire su fatti e o cose accadute durante e/o per ragioni di servizio usufruisca del permesso retribuito.

 

 

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1 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali periodo 2016.-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2017 li prevede all’articolo 32

2 note prot. n 116/1/10637/AM/GM/I del 2 novembre 2004 e prot. n 116/1/10290/AM/GM/I del 2 novembre 2005

3 articolo 35 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali periodo 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2017

4 articolo 27 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali periodo 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2017

5 ARAN orientamenti applicativi – M207 del 4 settembre 2012

6 si precisa che l’attuale Contratto Collettivo al già richiamato articolo 32 supera, mantenendosi sul generico, lo specifico riferimento del precedente articolo 18 CCNL 2003

7 circolare 17 aprile 2003 prot. n. 2003/64856

8 note prot. n 116/1/10637/AM/GM/I del 2 novembre 2004 e prot. n 116/1/10290/AM/GM/I del 2 novembre 2005

9 in materia si ricorda Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07249 presentata da Sandro Delmastro delle Vedove lunedì 25 agosto 2003 nella seduta n. 352 al Ministro dell'economia e delle finanze. -

10 S. Satta in diritto processuale civile Cedam Editore – Padova ed. 1981 pag. 344

11 Direttiva 2003/88/CE capo II, articolo 7

12 ARAN orientamenti applicativi – M207 del 4 settembre 2012

13 circolare 17 aprile 2003 Prot. n. 2003/64856

14 Ministero della Giustizia 116/I/10290/AM/GM/I del 2 novembre 2005

15 ARAN RAL_1773_Orientamenti Applicativi 8 luglio 2015