Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni

Guida al rimborso spese e liquidazione indennità a favore dei testimoni nel processo civile e penale, fonti normative, conseguenze della mancata comparizione del teste

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Mancata comparizione del teste - accompagnamento coatto

 

Mancata comparizione del teste: effetti

Ai sensi dell’articolo 198, comma primo, codice di procedura penale “ il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice ..”.

Ai sensi dell’articolo 250, comma primo, codice di procedura civile “ l’ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati….”.

Ai sensi dell’articolo 255, comma secondo, codice di procedura civile “ se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali [105 disp. att.], il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale delega all'esame il giudice istruttore del luogo .”

Ai sensi dell’articolo 502, comma primo, codice di procedura penale “ in caso di assoluta impossibilità di un testimone a comparire per legittimo impedimento il giudice , a richiesta di parte, può disporre l‘esame nel luogo in cui si trova….”

Gli articoli 205 e 206 del codice di procedura penale disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di assunzione delle testimonianze del Presidente della Repubblica, dei Grandi Ufficiali dello Stato e di agenti diplomatici.

Se il teste, regolarmente citato 1, non compare se ne può ordinare, nel processo penale ai sensi dell’articolo 133 codice di procedura penale e nel processo civile ai sensi dell’articolo 255 codice di procedura civile, l’accompagnamento per mezzo della forza pubblica 2.

La mancata comparizione senza giustificato motivo comporta, inoltre, la condanna con ordinanza [ sanzione processuale amministrativa ] al pagamento di una somma, determinata dalla legge nel minimo e nel massimo, a favore della Cassa delle Ammende 3.

Nel processo civile, ex art. 255 codice di procedura civile è, dal giudice, in importo non inferiore a € 100 e non oltre € 1.000; in caso di ulteriore mancata comparizione alla sanzione già erogata sene aggiunge un’altra di importo quantificato, sempre dal giudice, non inferiore a € 200 e non oltre € 1.000.

Ai sensi dell’articolo 179 del codice di procedura civile l’ordinanza di condanna se non pronunciata in udienza alla presenza dell’interessato va notificata allo stesso .

L’ordinanza non è impugnabile.

Il teste ha, tuttavia, tre giorni dalla notifica per presentare reclamo allo stesso giudice che ha pronunciato l’ordinanza.

Nel processo civile quindi per il recupero della sanzione la Cancelleria del giudice che ha pronunciato l’ordinanza dovrà attendere la scadenza dei termini indicati nell’articolo 179 c.p.c. allo spirare dei quali trasmetterà gli atti al Concessionario delegato al recupero della sanzione.

Nel processo penale, ex articolo 142 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale la sanzione è quantificata, dal giudice, nella misura non inferiore a € 51 e non superiore a € 516.

Nel processo penale, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non risultano termini per eventuale reclamo.

L’articolo 46 disp. att. codice di procedura penale si limita a stabilire che il provvedimento di accompagnamento coattivo, comprensivo della condanna da 51 a 516 euro a favore della cassa ammende, vada consegnato all’interessato.

Dalla lettura della disposizione di cui all’articolo 47 disp. att. codice di procedura penale il teste può giustificare l’assenza e il giudice se “ ritiene fondate le giustificazioni “ ai sensi dell’articolo richiamato “può”, con ordinanza, “ revocare la condanna al pagamento della somma ai sensi dell’articolo 133 c.p.p.” .

Alla riscossione della sanzione pecuniaria, sia nel civile che nel penale, l’Ufficio giudiziario, cancelleria competente ai sensi dell’articolo 208 T.U. spese di giustizia 4, provvederà per tramite Concessionario, ai sensi della convenzione del 28 dicembre 2017 stipulata tra il Ministero della Giustizia e Equitalia giustizia, e per tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione 5.

La mancata, ingiustificata, comparizione del teste regolarmente citato comporta, inoltre, la condanna al risarcimento delle spese che, l’assenza, ha, eventualmente, causato.

L’indirizzo ministeriale del 15 ottobre 2015 6 relativamente alle visite fiscali nel processo penale disposte a carico di testimoni non comparsi , adducendo malattia, quale legittimo motivo di impedimento “ .. ritiene che siffatte spese rientrino nelle spese di giustizia di cui all’articolo 5 lett. h) del DPR n 115 del 2002 e che la liquidazione delle fatture delle AUSL relative alle suddette visite fiscali debba essere fatta con provvedimento del magistrato che l’ha disposta ai sensi dell’articolo 168 del medesimo DPR .

Quanto all’importo da liquidare, si ritiene che, trattandosi di accertamenti sanitari disposti con provvedimento dell’autorità giudiziaria i cui oneri sono connessi a procedimenti giurisdizionali e non amministrativi , questo deve essere stabilito nel rispetto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 30/05/2002 e non sulla base del tariffario della singola AUSL.”

La direttiva pur in risposta ad un quesito relativo ad assenza per malattia del teste in un processo penale trova applicazione negli analoghi casi nel processo civile.

 

Il rimborso delle spese e delle indennità nelle ipotesi di accompagnamento coatto

Se il teste, regolarmente citato, non compare senza giustificato motivo se ne può ordinare l’accompagnamento per mezzo della forza pubblica.

Nasce quindi il problema relativo alle spese, che l’accompagnamento comporta, e a carico di chi debbano essere poste .

Per indirizzo ministeriale 7rientrano tra le spese di giustizia (ndr = quindi recuperabili nei confronti del teste ) quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l’uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Nello specifico, con il richiamato indirizzo, il Ministero della Giustizia, ha risposto ad “alcuni uffici giudiziari ed al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri “ che chiedevano “ chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e alla correspon­sione delle indennità di trasferta spettanti al personale militare in occasione dell’accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato ai sensi dell’art. 133 c.p.p.”

Gli Uffici ministeriali di via Arenula hanno evidenziato come “già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all’uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti dalla tariffa penale, purché auto­rizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare esigenze di celerità processuale.”

Precisando che “ con l’entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia la materia è ora disciplinata dagli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 115/2002.

L’art. 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non resi­dente chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l’art. 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento di atti, direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, oc­corre preliminarmente considerare che al punto 6) della circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli affari di giustizia avente ad oggetto «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» è stato ribadito, in coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa Amministrazione, che la norma di cui al richiamato art. 43 disciplina la spesa relativa ad attività con­nesse al compimento di atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai predetti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

Conseguentemente, spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall’Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici infor­mazioni od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione ge­nerale è del parere che, anche in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l’utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ri­tenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sen­si dell’art. 70 della richiamata disposizione legislativa ( ndr = quindi recuperabili nei confronti del teste ) .

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spet­tanti al personale militare che ha provveduto all’accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell’Amministra­zione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l’accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell’ari. 133 c.p.p.”.

 

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1 Il testimone cui non sia stata notificata ritualmente e tempestivamente l'intimazione, non è obbligato a comparire

2 Il provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria, all’organo che deve provvedere all’esecuzione.

3 La Cassa delle Ammende è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituita con la legge la legge 9 maggio 1932, n. 547 e ss. mm. Lo Statuto della Cassa delle Ammende è stato emanato con D.P.C.M. 10 Aprile 2017 n. 102.

4 Per il processo civile , amministrativo , contabile e tributario è quello presso il magistrato , diverso dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo, per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione

5 ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225, a far data del 1° luglio 2017 Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue nell’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione ( predisposizione del ruolo, notifica della cartella esattoriale, sospensione e annullamento ) mentre l’attività di riscossione è effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione in materia anche ministeriale giustizia DOG.10/08/2017.0151207.U

6 Ministero della Giustizia DAG 15/10/2015.0154118.U

7 Ministero della Giustizia Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091/U