Circolare Ministeriale sul Contributo Unificato
Il Ministero delle Finanze ha emesso una Circolare esplicativa in Materia di Contributo Unificato con particolare attenzione al processo tributario.

L’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato (CU), già vigente nell’ambito del processo civile e amministrativo.
Al fine di chiarire ogni dubbio sull'applicabilità di tale novità (novità per il processo tributario) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato una interessante Circolare Esplicativa, in data 21 settembre 2011.
La Circolare, che FatturAmica.it ha posto negli argomenti correlati della Tabella del Contributo Unificato, (vedi), chiarisce l'ambito di applicazione, specificando che per processo si intende “qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale” e ricordando che per “giurisdizione tributaria” deve "intendersi quella esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992".
La Circolare elenca in modo dettagliato quali siano i procedimenti soggetti al C.U. e quali, invece, ne siano esenti.
Sono atti ESENTI dal pagamento del Contributo Unificato i seguenti:
a) istanza di sospensione di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/92;
b) istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione;
c) istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo. Tale procedimento non può, infatti, incidere sul contenuto della decisione;
d) riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto;
e) riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 546/92;
f) istanza di regolamento preventivo di giurisdizione;
g) motivi aggiunti di cui all’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92;
h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a ventimila eur;
i) relazione depositata dal consulente tecnico di parte;
l) chiamata in causa del terzo;
Quanto al valore della controversia sul quale calcolare il C.U., la Circolare indica che ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’articolo 14 del TUSG, “nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”.
La Circolare, infine, conclude con l'elencazione delle varie modalità di pagamento, della prenotazione a debito e del rimborso del Contributo pagato in modo erroneo.