IVA al 21%
Aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21 per cento.

La Legge (14 settembre 2011, n. 148) di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (manovra economica di agosto) è stata approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale con la conseguente applicazione da oggi 17 settembre dell'aumento dell'IVA.
Questa l'esatta dizione legislativa:
"2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.";
Scatta, quindi, l'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, inalterate le altre aliquote. Le nostre pagine di calcolo e scorporo delle fatture dei professionisti e degli avvocati sono state aggiornate ma già prevedevano la possibilità di modificare l'aliquota.
Quali le problematiche immediate:
- uno stesso rapporto o incarico potrà vedere l'applicazione di due diverse aliquote: una per gli acconti fatturati o incassati prima in vigenza dell'aliquota al 20% e una successivamente l'entrata in vigore dell'aliquota al 21%. Si dovrà fare attenzione quando verranno scalati gli acconti dalle nuove fatture: meglio tenere in considerazione gli importi dalla base imponibile piuttosto che al lordo;
- le fatture emesse con iva ad esigibilità differità nei confronti degli enti pubblici (tipico con il Tribunale in caso di ammissione a gratuito patrocinio) possono conservare la vecchia aliquota del 20% quando siano state annotate nei registri entro la data antecedente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale
L'aliquota della Ritenuta d'Acconto, naturalmente, rimane per i professionisti al 20%. Coloro che, esenti dall'applicazione delle aliquote per i contributi previdenziali (dal 2% al 5%), erano usi ragionare solo sull'imponibile, dovranno abituarsi a non concepire automaticamente, come prima, il pareggio fra il "più IVA" e il "meno Ritenuta d'Acconto".